RU 2000 3086
Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)
Modifica del 27 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) è modificata come segue:
Capitolo 5 Limitazione dell’acquisto
Art. 60a (art. 79a LPP)
Le disposizioni seguenti si applicano al calcolo della somma massima di acquisto ammessa ai sensi dell’articolo 79a capoverso 2 LPP:
l’età di pensionamento corrisponde all’età regolamentare di uscita ordinaria;
il numero degli anni è arrotondato al numero intero superiore;
la somma massima di acquisto ammessa è determinata separatamente per ogni evento che conduce a un bisogno di acquisto;
la somma massima di acquisto ammessa è applicabile a tutti gli acquisti riconducibili allo stesso evento.
Rientrano nelle limitazioni:
gli acquisti di anni di assicurazione mancanti o volti a colmare lacune del capitale di risparmio o di copertura che consentono all’assicurato di migliorare la protezione previdenziale;
gli acquisti che, in caso di aumento del guadagno assicurato, di modifica del regolamento o del piano di previdenza consentono all’assicurato di migliorare la protezione previdenziale, sempreché non siano prescritti dal regolamento;
gli acquisti successivi al rimborso di un prelievo anticipato in caso di promozione della proprietà d’abitazioni con i fondi della previdenza professionale (art. 30d LPP) per colmare una lacuna esistente.
Il numero di anni ai sensi dell’articolo 79a capoverso 2 LPP è calcolato come segue:
per gli acquisti ai sensi del capoverso2 lettera a, in ogni caso dall’entrata nell’istituto di previdenza;
per gli acquisti ai sensi del capoverso2 lettera b, dall’insorgere del fatto che determina l’acquisto;
per gli acquisti ai sensi del capoverso2 lettera c, dal momento in cui l’assicurato chiede l’acquisto all’istituto di previdenza.
II
Modifica del diritto vigente L’ordinanza sul libero passaggio del 3 ottobre 19942 è modificata come segue:
Art. 6a Ammissione alle prestazioni regolamentari
L’articolo 60a dell’ordinanza del 18 aprile 19843 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) è applicabile alla limitazione dell’acquisto delle prestazioni regolamentari complete (art. 9 cpv. 2 LFLP).
Art. 12 Trasferimento
La prestazione d’uscita può essere trasferita dall’istituto di previdenza finora competente al massimo a due istituti di libero passaggio.
Gli assicurati possono cambiare in ogni momento l’istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |