Fonte

RU 2000 312

Ordinanza
sulla conservazione delle specie
(OCS)

Modifica del 20 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 agosto 19811 sulla conservazione delle specie è modificata come segue:

Ingresso vista la convenzione del 3 marzo 19732 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (convenzione); visto l’articolo 9 capoverso2 della legge del 9 marzo 19783 sulla protezione degli animali (LPDA); visto l’articolo 9 della legge del 20 giugno 19864 sulla caccia; visti gli articoli 20 capoverso3 e 24d capoverso2 della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), Sostituzione di espressioni Negli articoli3 capoverso5, 4 capoverso2, 6, 9, 21 e 22 capoverso1, l’espressione «organo di gestione» è sostituita da «Ufficio federale». Negli articoli2, 3 capoversi1 e 2, 7 capoverso3 e 7a capoversi1, 3 e 6, l’espressione «Ufficio federale di veterinaria» è sostituita da «Ufficio federale». Nell’articolo 19 l’espressione «Ufficio veterinario» è sostituita da «Ufficio federale». Negli articoli 12 Titolo e capoverso1, 16 capoverso2 e 21 capoverso1 l’espressione «dichiarante doganale» è sostituita da «persona soggetta all’obbligo della denunzia doganale». Nell’articolo 12 capoverso2 l’espressione «quest’ultimo» è sostituita da «quest’ultima».

Art. 1 cpv.1 lett. a e 3 lett. a

La presente ordinanza è applicabile all’importazione, al transito, all’esportazione e alla riesportazione attraverso la linea doganale e il confine svizzero, come anche al collocamento nei depositi doganali e al prelevamento dai medesimi di:

a. animali vivi e morti di specie non addomesticate e piante;

La presente ordinanza non è applicabile ai prestiti, alle donazioni o agli scambi extracommerciali di materiale animale e vegetale conservato, come anche di piante vive, fra scienziati o istituti scientifici, in quanto:

a. gli uomini di scienza o gli istituti scientifici interessati siano riconosciuti dall’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) e

Art. 2 cpv.1 prima definizione

Concerne unicamente il testo tedesco.

Art. 5 lett. g

È necessario un permesso per:

g. l’importazione di esemplari dei generi Cypripedium spp. e Nigritella spp. (Orchidaceae).

Art. 7 cpv.1 lett. a e cpv.1 bis

I permessi sono rilasciati, nel caso :

a. dell’articolo5 lettere a–c nonché g se sono adempiuti i presupposti stabiliti nella convenzione;

Chiunque intenda esportare esemplari contemplati dalla convenzione deve confermare di conoscere le disposizioni della convenzione e addurre inoltre la prova che tali esemplari sono stati acquistati senza violare la convenzione.

Art. 8 Permessi e certificati esteri

I permessi e i certificati esteri sono accettati soltanto se corrispondono alle prescrizioni della convenzione e se attestano, senza lacune di contenuto, l’origine della merce che accompagnano. L’originale o una traduzione autenticata ufficialmente dev’essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Al momento dell’importazione degli esemplari di cui all’articolo5 lettera d occorre presentare certificati rilasciati dalle competenti autorità della caccia e della protezione della natura che comprovano la legalità dell’acquisto.

Titolo prima dell’art. 9

Sezione 4 Esecuzione all’atto dell’importazione, del transito, dell’esportazione

e della riesportazione nonché nei depositi doganali

Art. 11 Titolo e cpv.2 ter Controlli materiali

Gli organi di controllo possono esaminare gli invii sottoposti al controllo doganale e per i quali esistono documenti d’esportazione o di riesportazi one.

Art. 13 Controlli formali

Gli organi di controllo verificano l’esistenza dei documenti d’importazione, d’esportazione e di riesportazione prescritti per l’invio da controllare, nonché la loro conformità con quest’ultimo.

Su richiesta della persona soggetta all’obbligo della denunzia doganale, gli organi doganali attestano l’esportazione o la riesportazione apponendo il timbro ufficiale sui documenti d’esportazione o di riesportazione.

Art. 14 Periti

Gli organi di controllo, se sono in dubbio circa l’ammissibilità di un invio, informano l’Ufficio federale. Questo designa dei periti per i relativi chiarimenti.

Art. 16 cpv.1

Gli invii non conformi alle prescrizioni, o per i quali esiste il fondato sospetto che contengano esemplari messi illegalmente in commercio, sono contestati dagli organi di controllo.

Art. 17 Rinvio, sequestro

Gli organi di controllo respingono gli invii contestati all’atto dell’importazione, dell’esportazione, del transito o della riesportazione.

Gli invii sono sequestrati all’atto dell’importazione, dell’esportazione, del transito o della riesportazione se:

  1. un rinvio al mittente non è possibile;

  2. un rinvio è inammissibile per motivi inerenti alla protezione degli animali;

  3. esiste il fondato sospetto che vi siano esemplari illegalmente in commercio;

  4. al momento del transito mancano i documenti d’accompagnamento (art. 7a cpv. 8).

Gli invii contestati nei depositi doganali vengono sequestrati oppure ritrasferiti all’estero conformemente alle istruzioni degli organi di controllo.

Art. 18 Confisca

Gli esemplari sequestrati sono dapprima sistemati, sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, in un luogo da esso designato, a spese e rischio dell’importatore.

Nel caso in cui i documenti mancanti non vengano presentati entro un mese, o entro dieci giorni se si tratta del transito di esemplari vivi, l’Ufficio federale confisca gli esemplari. Se le circostanze lo giustificano, questi termini possono essere prorogati.

Gli esemplari confiscati, previa consultazione del Paese d’esportazione, vengono rispediti allo stesso a sue spese, oppure trasferiti in un centro di protezione o in un altro luogo che l’Ufficio federale ritiene adeguato e conforme ai fini della convenzione.

Titolo prima dell’art. 20

Sezione 5 Esecuzione all’interno del Paese

Art. 20 Controllo degli effettivi

Chiunque pratica il commercio (art. I lett. c della convenzione) con esemplari di cui agli allegati I a III deve tenere un controllo completo dei suoi effettivi. Tale controllo deve contenere tutte le indicazioni necessarie per provare che gli esemplari messi in commercio sono stati importati o acquistati conformemente alle disposizioni della convenzione.

Nel commercio di piante e di prodotti vegetali, gli esemplari riprodotti artificialmente delle specie menzionate nell’allegato II devono essere sottoposti ad un controllo degli effettivi solo se si tratta di specie esistenti allo stato naturale in Svizzera oppure se il loro luogo d’origine è situato in un Paese extraeuropeo o in uno dei Paesi dell’ex Unione Sovietica.

L’Ufficio federale o i servizi federali o cantonali da esso incaricati possono, in ogni momento, esaminare i controlli degli effettivi. Per l’esercizio della loro attività hanno accesso a tutti i locali e a tutte le installazioni contenenti animali, vegetali o prodotti da controllare.

Art. 20a Misure

Gli esemplari di cui agli allegati I a III, per i quali non sussiste alcun documento valido o manca la prova del loro acquisto legale, possono essere sequestrati dagli organi d’esecuzione o dagli organi di controllo. Il proprietario degli esemplari sequestrati deve procurarsi i documenti mancanti o addurre la prova entro il termine di un mese.

Se, entro tale termine, i documenti richiesti non vengono prodotti e la prova dell’acquisto legale non viene presentata, l’Ufficio federale confisca gli esemplari. Se le circostanze lo giustificano, il termine può essere prorogato.

Art. 21 Opposizione

Contro la decisione degli organi di controllo, la persona soggetta all’obbligo della denunzia doganale o l’importatore dell’invio contestato ha il diritto di muovere opposizione, per scritto, all’Ufficio federale al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello della notifica del motivo della contestazione.

L’opposizione non ha effetto sospensivo, a meno che esso venga riconosciuto dall’Ufficio federale, a domanda dell’opponente. Del rimanente, alla procedura d’opposizione è applicabile per analogia la legge federale sulla procedura amministrativa6.

Art. 23

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite secondo la legge del 1° ottobre 19257 sulle dogane, in quanto non siano applicabili l’articolo 28 LPDA o l’articolo

capoverso1 lettera d LPN.

L’Amministrazione delle dogane esegue le decisioni penali su infrazioni giudicate dall’Ufficio federale e la cui istruzione è assicurata dagli organi doganali.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

Nell’allegato II dell’ordinanza del 5 marzo 19628 sulla protezione dei vegetali, le seguenti merci sono stralciate dalla lista delle merci:

Voce di tariffa Designazione della merce Origine Misure ex 9705.0000 Collezioni ed esemplari per OEPP in parte V/K collezioni di botanica + altre

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

20 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin