RU 2000 324
Legge federale
sull’imposta federale diretta
(LIFD)
Modifica dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 19991,
decreta:
I
La legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:
Ingresso ... visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale3; ...
Art. 49 cpv.2
I fondi d’investimento con possesso fondiario diretto giusta l’articolo 36 capoverso2 lettera a della legge federale del 18 marzo 19944 sui fondi di investimento sono assimilati alle altre persone giuridiche.
Art. 72
L’imposta sull’utile dei fondi di investimento (art. 49 cpv. 2) è del4,25 per cento dell’utile netto.
Art. 207 cpv. 3 e 4
La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più tardi il 31 dicembre 2003.
Se l’azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in proprietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell’immobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l’imposta sull’utile di capitale della società è ridotta del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio 1995. Inoltre, il trasferimento del fondo all’azionista deve essere iscritto nel registro
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
fondiario il 31 dicembre 2003 al più tardi. A queste condizioni, l’imposta sul ricavato della liquidazione ottenuto dall’azionista è ridotta nella stessa proporzione.
II
La legge federale del 13 ottobre 19655 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Ingresso ... visto l’articolo 41bis capoverso1 lettere a e b e capoversi2 e 3 della Costituzione federale6; ...
Art. 5 cpv.1 lett. b
Non sono soggetti all’imposta preventiva:
b. i profitti di capitale conseguiti in un fondo di investimento e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;
III
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 | Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 |
|---|---|
Il presidente: Rhinow | La presidente: Heberlein |
Il segretario: Lanz | Il segretario: Anliker |
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso2 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.7
Conformemente al suo numero III capoverso2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.
4 febbraio 2000 Cancelleria federale