RU 2000 384
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Art. 23 Spedizioni
I prodotti agricoli per i quali non è previsto un contingente doganale possono essere importati senza PGI fino a concorrenza di 20 kg lordi o 20 l. L’eccezione non concerne le spedizioni di prodotti della voce doganale ex 1209.9100.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.
12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |