Fonte

RU 2000 611

Ordinanza
sulla statistica del commercio esterno

Modifica del 19 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero,
ordina:

I

L’ordinanza del 5 dicembre 19881 sulla statistica del commercio esterno è modificata come segue:

Ingresso, primo e secondo comma visto l’articolo 15 capoverso1 della legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane; visto l’articolo5 capoverso1 della legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale; ...

Art. 10 cpv.1 lett. c, cpv2 e 4

La dichiarazione deve contenere:

c. nel transito, il Paese di provenienza e quello di destinazione.

È reputato Paese di produzione:

  1. il Paese d’origine ai sensi della sezione 2 (criteri d’origine) dell’ordinanza del 4 luglio 19844 sull’attestazione dell’origine;

  2. il Paese terzo in cui la merce è nazionalizzata mediante pagamento del dazio o ammissione in franchigia prima di essere importata in Svizzera;

  3. il Paese di spedizione all’importazione da un’unione doganale, vale a dire il Paese dal quale viene spedita la merce, senza che quest’ultima abbia subito una modificazione del suo statuto giuridico durante il trasporto (p. es. cambiamento di proprietà).

Per Paese di provenienza s’intende il Paese dal quale la merce viene esportata o rispedita.

Art. 14

Abrogato

Art. 15 titolo, cpv.1, 2 frase introduttiva,2 bis e 6

Pubblicazioni e prestazioni di servizi statistici

I risultati della statistica del commercio esterno sono pubblicati dalla Direzione generale delle dogane in forma confacente per gli utenti o resi accessibili in altra forma appropriata.

Le pubblicazioni concernenti la statistica del commercio esterno comprendono segnatamente: ...

La Direzione generale delle dogane gestisce una banca di dati statistici accessibile online (SWISS-impex). I dati essenziali della statistica del commercio esterno sono liberamente consultabili in Internet.

La Direzione generale delle dogane riscuote delle tasse per le pubblicazioni e prestazioni di servizi statistici. Quest’ultime si fondano sull’ordinanza del 30 giugno 19935 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Art. 16

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2000.

19 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno – Svizzera, AS 2000 611 | Lexipedia