Fonte

RU 2000 661

Ordinanza
concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri
(OEnS)

Modifica del 28 aprile 1999

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 9a Impronte digitali

Le rappresentanze svizzere all’estero e i posti di confine sono autorizzati a prendere le impronte digitali di stranieri che depositano una domanda di visto e la cui identità è incerta.

Le impronte digitali non possono essere registrate in una banca dati elettronica. Esse sono confrontate con le impronte digitali nel sistema AFIS (Sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali) e possono essere conservate al massimo per sei mesi. L’Ufficio federale degli stranieri designa il servizio incaricato di distruggerle.

L’Ufficio federale degli stranieri disciplina i dettagli in una direttiva.

II

La presente modifica entra in vigore il 29 aprile 1999.

28 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin