RU 2000 661
Ordinanza
concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri
(OEnS)
Modifica del 28 aprile 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 9a Impronte digitali
Le rappresentanze svizzere all’estero e i posti di confine sono autorizzati a prendere le impronte digitali di stranieri che depositano una domanda di visto e la cui identità è incerta.
Le impronte digitali non possono essere registrate in una banca dati elettronica. Esse sono confrontate con le impronte digitali nel sistema AFIS (Sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali) e possono essere conservate al massimo per sei mesi. L’Ufficio federale degli stranieri designa il servizio incaricato di distruggerle.
L’Ufficio federale degli stranieri disciplina i dettagli in una direttiva.
II
La presente modifica entra in vigore il 29 aprile 1999.
28 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |