RU 2000 67
Ordinanza del DDPS
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE-DDPS)
Modifica del 6 dicembre 1999
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
ordina:
I
L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 1 lett. b e c
Abrogate
Art. 3 cpv.1
Per il funerale dei militari morti in servizio, le seguenti spese funerarie possono essere addebitate alla cassa di servizio:
la corona o i fiori;
gli annunci mortuari della truppa nei quotidiani, secondo l’uso locale: di regola, non più di tre annunci; in casi eccezionali debitamente giustificati, fino a sei annunci al massimo;
la truppa comandata ai funerali.
Art. 5 Indennità per il servizio
(art. 70 OAE) Per la sussistenza fornita dall’ordinario della truppa e servita dal cantiniere, l’indennità per il servizio (servizio, coperto, biancheria da tavola e ingredienti usuali), compresa l’imposta sul valore aggiunto all’aliquota normale, è di al massimo 8 franchi al giorno per ufficiale o sottufficiale superiore.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
6 dicembre 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Ogi