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Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito

AS 2000 67 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 6 dic 1999

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2000-67/it/ordinanza-del-ddps-concernente-l-amministrazione-dell-esercito

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DDPS1 concernente l’amministrazione dell’esercito (RS 510.301.1)

RU 2000 67

Ordinanza del DDPS
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE-DDPS)

Modifica del 6 dicembre 1999

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

ordina:

I

L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 1 lett. b e c

Abrogate

Art. 3 cpv.1

Per il funerale dei militari morti in servizio, le seguenti spese funerarie possono essere addebitate alla cassa di servizio:

  1. la corona o i fiori;

  2. gli annunci mortuari della truppa nei quotidiani, secondo l’uso locale: di regola, non più di tre annunci; in casi eccezionali debitamente giustificati, fino a sei annunci al massimo;

  3. la truppa comandata ai funerali.

Art. 5 Indennità per il servizio

(art. 70 OAE) Per la sussistenza fornita dall’ordinario della truppa e servita dal cantiniere, l’indennità per il servizio (servizio, coperto, biancheria da tavola e ingredienti usuali), compresa l’imposta sul valore aggiunto all’aliquota normale, è di al massimo 8 franchi al giorno per ufficiale o sottufficiale superiore.

Footnotes

  1. [1] RS 510.301.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

6 dicembre 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Ogi