RU 2000 732
Ordinanza
sull’utilizzazione delle forze idriche
(OUFI)
del 2 febbraio 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 72 della legge federale del 22 dicembre 19161 sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI),
ordina:
Art. 1 Competenze
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento):
nomina i membri della Commissione federale dell’economia delle acque e delle delegazioni svizzere nelle commissioni internazionali incaricate delle centrali idroelettriche di frontiera, nonché i commissari federali per le centrali idroelettriche di frontiera;
nei rapporti internazionali, provvede affinché ogni modifica dell’aliquota massima del canone annuo sia oggetto di un accordo internazionale (art. 49 cpv. 1 LUFI).
L’Ufficio federale delle acque e della geologia (Ufficio):
esercita l’alta vigilanza sull’utilizzazione delle forze idriche (art.1 cpv. 1 LUFI);
approva l’esecuzione di costruzioni sulle sezioni dei corsi d’acqua navigabili o che ci si propone di rendere navigabili (art. 24 LUFI);
dirige la procedura relativa alle concessioni federali (art. 62a-62k LUFI);
fa eseguire le prescrizioni e gli oneri contenuti nelle concessioni federali e sorveglia l’esercizio dei diritti conferiti.
Art. 2 Termine per la trattazione delle procedure di concessione della Confederazione
L’Ufficio verifica entro un mese se i documenti allegati alla domanda sono completi e, se necessario, li fa completare.
Se i documenti allegati alla domanda sono completi, l’Ufficio li espone pubblicamente per consultazione entro un mese. Le opposizioni devono essere trattate, nell’ambito di negoziati, entro sei mesi dalla scadenza del termine di opposizione.
Il Dipartimento decide entro quattro mesi dalla conclusione della procedura d’istruzione sul progetto di utilizzazione delle forze idriche.
Questi termini possono essere prorogati dall’Ufficio per ragioni di coordinamento con la procedura di uno Stato vicino interessato o per altre ragioni importanti.
Art. 3 Agevolazioni per centrali idroelettriche più piccole
I Cantoni possono stabilire che i piani di costruzione di centrali idroelettriche con una potenza inferiore a 300 kW non devono essere pubblicati (art. 21 cpv. 2 LUFI), se i piani esposti pubblicamente per consultazione nell’ambito della procedura di concessione sono eseguiti senza subire modifiche.
I Cantoni possono dichiarare applicabile il diritto cantonale sull’espropriazione in caso di costruzione di centrali idroelettriche di una potenza inferiore a 300 kW; sono fatti salvi gli articoli 10, 18 e 46 della legge federale del 20 giugno 19302 sull’espropriazione.
Art. 4 Disposizioni finali
Il regolamento del 26 dicembre 19173 concernente l’applicazione limitata della legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche ai piccoli impianti è abrogato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.
2 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |