RU 2000 762
Ordinanza
sulla modifica di disposizioni sui rimedi giuridici nelle
ordinanze in materia di strade nazionali e di elettricità
del 2 febbraio 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Decreto del Consiglio federale del 18 settembre 19611 concernente le spese per l’adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione di strade nazionali
Art. 3 cpv.2
2. Ordinanza del 7 dicembre 19922 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
Art. 5
3. Ordinanza del 9 aprile 19973 sui prodotti elettrici a bassa tensione
Titolo prima dell’art. 22
Capitolo 6 Emolumenti e disposizioni penali
Art. 23
e di elettricità 4. Ordinanza del 6 settembre 19894 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione
Art. 39 cpv.2
5. Ordinanza del 5 dicembre 19945 sulle installazioni elettriche delle ferrovie
Art. 56
La protezione giuridica contro le decisioni dell’organo di controllo è retta dall’articolo 23 LIE.
6. Ordinanza del 9 aprile 19976 sulla compatibilità elettromagnetica
Sezione 5 (art. 14)
Abrogata 7. Ordinanza del 2 marzo 19987 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi
Art. 18
La protezione giuridica contro le decisioni degli organi esecutivi secondo l’articolo
capoverso2 è retta, nei casi di cui alla lettera a, dall’articolo 23 LIE e, nei casi di cui alla lettera b, dall’articolo 12 LSIT.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.
2 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 1942 e di elettricità Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.