RU 2000 808
Ordinanza
della Commissione federale delle case da gioco
sugli obblighi di diligenza delle case da gioco
relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro
(Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro,
OCFCG-LRD)
del 28 febbraio 2000
La Commissione federale delle case da gioco,
visti gli articoli 16 capoverso1 e 41 della legge federale del 10 ottobre 19971 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD); in applicazione della legge federale del 18 dicembre 19982 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (LCG),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza concreta gli obblighi di diligenza conformemente al capitolo 2 della LRD, ne determina le modalità di applicazione da parte delle case da gioco secondo la LCG e stabilisce le misure organizzative che devono essere adottate dalle case da gioco.
Concreta i compiti della Commissione federale delle case da gioco (Commissione) e del Segretariato federale delle case da gioco (Segretariato) nell’applicazione della LRD.
Disciplina il rapporto tra la Commissione e gli organismi di autodisciplina (OAD) delle case da gioco.
Art. 2 Circolari
Se necessario, la Commissione può definire più nei particolari, tramite circolare, le disposizioni della presente ordinanza.
Sezione 2 Obblighi di diligenza
Art. 3 Identificazione nelle operazioni di cassa
Nelle operazioni di cassa, la casa da gioco deve identificare il cliente della casa da gioco (cliente) se una o più transazioni che sembrano connesse tra loro superano l’importo di 15 000 franchi. Se l’operazione è effettuata in valuta estera, l’obbligo di identificazione ha effetto a partire dall’importo di 5000 franchi.
Il vincitore dev’essere identificato se le vincite versate superano i 15 000 franchi.
Se vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro, si deve procedere all’identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.
La casa da gioco esamina entro limiti ragionevoli la veridicità delle indicazioni in base ai documenti forniti dal cliente o alle informazioni ottenute da terzi e annota il risultato per scritto. Sono fatti salvi gli altri obblighi di diligenza.
Sono considerate operazioni di cassa ai sensi della presente ordinanza tutte le operazioni in contanti, segnatamente:
l’acquisto e la vendita di gettoni o crediti di gioco;
ogni genere di operazione di cambio;
l’emissione e l’incasso di assegni.
Art. 4 Relazioni d’affari durature
Se avvia con un cliente una relazione d’affari duratura, in particolare se mette a disposizione un deposito, la casa da gioco è tenuta a:
identificare il cliente indipendentemente dal fatto che siano raggiunti i valori soglia di cui all’articolo3 capoverso1;
richiedere una dichiarazione sull’avente economicamente diritto, se vi sono dubbi circa il fatto che il cliente sia identico all’avente economicamente diritto. L’articolo3 capoverso4 si applica per analogia.
Art. 5 Documenti e informazioni necessari
Valgono quali documenti di legittimazione il passaporto, la carta d’identità, la licenza di condurre svizzera o un documento equivalente rilasciato da un’autorità svizzera. Passaporti e carte d’identità stranieri valgono quali documenti di legittimazione se autorizzano l’entrata in Svizzera.
La casa da gioco registra in base al documento di legittimazione il cognome, il nome, la data di nascita, la cittadinanza e il numero del documento e chiede indicazioni sull’indirizzo e il Paese di domicilio attuali.
La Commissione può autorizzare un altro genere di prova d’identificazione se questa ha valore equivalente.
Art. 6 Accertamento relativo all’avente economicamente diritto
La casa da gioco deve chiedere una dichiarazione scritta indicante l’avente economicamente diritto, se vi sono dubbi sull’identità dell’avente economicamente diritto o sul fatto che il cliente sia identico all’avente economicamente diritto.
In caso di operazioni di cassa secondo l’articolo3 capoverso1, la casa da gioco deve in ogni caso chiedere una dichiarazione scritta indicante l’avente economicamente diritto.
La dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto deve contenere le indicazioni seguenti:
per le persone fisiche: cognome, nome, data di nascita, indirizzo, Paese di domicilio e cittadinanza;
per le persone giuridiche: azienda, indirizzo, sede ed eventualmente l’iscrizione nel registro di commercio.
Art. 7 Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto
(art. 5 LRD) Se nel corso della relazione d’affari sorgono dubbi in merito all’identità del cliente o dell’avente economicamente diritto, la casa da gioco deve procedere a un rinnovo dell’identificazione del cliente o a un nuovo accertamento dell’avente economicamente diritto.
Art. 8 Obbligo speciale di chiarimento
(art. 6 LRD) In presenza di circostanze insolite o di sospetti che i valori patrimoniali di un cliente provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 Codice penale3, occorre chiedere, oltre all’identificazione giusta l’articolo3, le seguenti informazioni supplementari:
l’attività professionale o commerciale;
l’origine dei valori patrimoniali in questione.
Art. 9 Rifiuto o interruzione di relazioni d’affari
Se un cliente non può essere identificato o se sussistono dubbi sulle indicazioni fornite dal cliente, la casa da gioco si rifiuta di avviare una relazione d’affari. Essa interrompe le relazioni d’affari già avviate.
Se interrompe una relazione d’affari, la casa da gioco deve rimborsare eventuali valori patrimoniali in una forma tale che consenta alle autorità di risalire alla loro provenienza.
Una relazione d’affari non può essere interrotta se sono date le condizioni relative all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD.
Sezione 3 Registrazione delle vincite
Art. 10 Registrazione delle vincite dei giochi da tavolo
La casa da gioco, su richiesta del cliente, può registrare vincite dei giochi da tavolo, se:
il cliente, prima di iniziare il gioco, ha chiesto di registrare tutti i mezzi puntati al gioco;
la casa da gioco ha potuto verificare il fatto della vincita.
La casa da gioco registra come vincita soltanto la differenza tra il denaro versato e le poste registrate del cliente (vincite nette dei giochi).
Art. 11 Registrazione delle vincite degli apparecchi automatici da gioco
Se si gioca con denaro in contanti agli apparecchi automatici da gioco, la casa da gioco può, su richiesta del cliente, registrare le vincite se si tratta di vincite del jackpot.
La casa da gioco registra unicamente il fatto e l’ammontare della vincita del jackpot.
Se si gioca con carte di cliente o altri mezzi senza denaro in contanti (cashless gaming), la casa da gioco può, su richiesta del cliente, registrare la vincita netta soltanto se il cliente, prima dell’inizio del gioco, ha accreditato i mezzi puntati su una carta di cliente.
Sezione 4 Obbligo di allestire e conservare documenti e obbligo di comunicazione
Art. 12 Obbligo di allestire e conservare documenti
La casa da gioco deve allestire i documenti e le pezze giustificative relativi ai chiarimenti, alle documentazioni e registrazioni necessari secondo la LRD e la presente ordinanza.
I documenti e le pezze giustificative devono essere conservati in un luogo sicuro. Il termine di conservazione si estende a 10 anni dalla conclusione dell’affare.
Art. 13 Obbligo di comunicazione
La comunicazione secondo l’articolo 9 LRD deve avvenire per scritto via telefax o, se non è disponibile un apparecchio telefax, per posta A. Per quanto concerne la forma e il contenuto della comunicazione, vanno seguite le istruzioni dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
La persona di contatto (art. 16 cpv.1 lett. b) dev’essere raggiungibile durante gli orari d’ufficio.
La comunicazione secondo l’articolo 9 LRD va effettuata anche qualora un cliente si rifiuti di collaborare ai chiarimenti necessari.
Sezione 5 Rapporto annuale
Art. 14
Alla fine di ogni esercizio commerciale, la casa da gioco allestisce all’attenzione della Commissione un rapporto nel quale sono fissati i provvedimenti che ha adottato in applicazione delle prescrizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Nel rapporto devono figurare:
l’attività dell’incaricato dell’informazione e dell’incaricato delle inchieste;
le procedure eseguite in caso di dubbio nonché i risultati ottenuti;
le comunicazioni secondo l’articolo 9 LRD;
tutti i fatti in rapporto con l’applicazione della legge sul riciclaggio di denaro (inchieste, sanzioni di un’autorità di vigilanza o di un’autorità di perseguimento penale).
Il rapporto può essere presentato da un OAD previa autorizzazione della Commissione.
Sezione 6 Provvedimenti organizzativi
Art. 15 Direttive interne
La casa da gioco stabilisce nelle direttive interne segnatamente come:
occorre adempiere concretamente gli obblighi di diligenza giusta la LRD e la presente ordinanza;
deve procedere il personale in caso di transazioni o clienti sospetti, segnatamente come avvisare l’incaricato dell’informazione.
Art. 16 Organizzazione interna
Le case da gioco devono istituire le funzioni seguenti:
incaricato dell’informazione per le questioni relative al riciclaggio di denaro (incaricato dell’informazione);
persona di contatto per la Commissione (persona di contatto);
incaricato delle inchieste per i controlli interni (incaricato delle inchieste).
Una persona può assolvere più funzioni purché ciò non pregiudichi l’applicazione delle prescrizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro.
I compiti dell’incaricato dell’informazione e dell’incaricato delle inchieste possono essere demandati anche a una persona o a un servizio esterno, segnatamente a un OAD, purché ciò non pregiudichi l’applicazione delle prescrizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro.
Gli incaricati dell’informazione e delle inchieste devono disporre di conoscenze su questioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro, in particolare nel settore delle case da gioco, ed essere al corrente dei più recenti sviluppi in questo settore.
La Commissione può autorizzare un’altra organizzazione interna.
Art. 17 Compiti dell’incaricato dell’informazione
L’incaricato dell’informazione:
provvede affinché l’organizzazione interna della casa da gioco corrisponda alle disposizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro;
elabora le direttive interne e le applica;
elabora un programma di formazione giusta l’articolo 18 e provvede alla formazione del personale della casa da gioco che intrattiene i contatti con i clienti, incluso il personale dirigente;
offre consulenza per tutte le questioni legate alla lotta contro il riciclaggio di denaro, in particolare per il chiarimento di transazioni sospette.
Art. 18 Programma di formazione
Il programma di formazione trasmette conoscenze sulle prescrizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro, in particolare su:
gli obblighi di diligenza (art. 3-8 LRD), l’obbligo di comunicazione (art. 9 LRD), il blocco dei beni (art. 10 LRD) e il divieto di informare gli interessati o terzi in merito alla comunicazione (art. 10 cpv. 3 LRD);
la concretizzazione degli obblighi di diligenza nonché dell’obbligo di comunicazione mediante la presente ordinanza;
le disposizioni determinanti del Codice penale4, segnatamente gli articoli
le direttive interne secondo l’articolo 17.
La casa da gioco presenta alla Commissione il programma di formazione unitamente alla domanda di autorizzazione. Essa acclude a ogni rapporto annuale (art. 14) la versione più recente del programma.
Art. 19 Compiti della persona di contatto
La persona di contatto garantisce il contatto tra la casa da gioco e la Commissione nonché il Segretariato in merito alle questioni relative al riciclaggio di denaro.
Art. 20 Compiti dell’incaricato delle inchieste
L’incaricato delle inchieste veglia affinché la casa da gioco osservi la legge sul riciclaggio di denaro, incluse le direttive interne; a tale scopo effettua controlli presso la casa da gioco. In particolare, verifica che:
i documenti necessari all’applicazione degli obblighi di diligenza siano allestiti e conservati in modo conforme;
i documenti secondo la lettera a permettano di concludere che gli obblighi di identificazione e di chiarimento sono stati rispettati;
l’obbligo di comunicazione sia stato adempiuto in modo conforme.
L’incaricato delle inchieste redige un rapporto sulle verifiche e lo trasmette all’incaricato dell’informazione.
L’incaricato dell’informazione prende i provvedimenti necessari in base al rapporto.
Sezione 7 Organismo di autodisciplina (OAD)
Art. 21 Collaborazione
La Commissione può collaborare con un OAD se quest’ultimo:
dispone di un regolamento;
vigila attentamente affinché le case da gioco affiliate osservino gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD e dalla presente ordinanza.
Art. 22 Obblighi dell’OAD
Il regolamento dell’OAD stabilisce:
a. a quali condizioni la casa da gioco è ammessa nell’OAD o ne è esclusa;
b. come va sorvegliato il rispetto degli obblighi di diligenza e garantita la loro esecuzione.
Se assume il compito dell’incaricato dell’informazione o dell’incaricato delle inchieste, l’OAD stabilisce nel regolamento le modalità secondo cui adempie tale compito.
L’OAD tiene un elenco delle case da gioco affiliate nel quale figurano il nome, l’indirizzo e l’organo interno responsabile della casa da gioco. Esso trasmette l’elenco alla Commissione e le comunica ogni cambiamento.
L’OAD presenta ogni anno un rapporto d’attività alla Commissione.
Art. 23 Responsabilità
La casa da gioco rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi previsti dalla LRD e dalla presente ordinanza.
Sezione 8 Vigilanza
Art. 24 Compiti
Nell’ambito della vigilanza sulle case da gioco (art. 48 LCG) , la Commissione vigila affinché le case da gioco rispettino le disposizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro.
Oltre ai provvedimenti e alle sanzioni giusta la LCG e l’ordinanza del 23 febbraio 20005 sul gioco d’azzardo e le case da gioco (OCG), la Commissione può prendere i provvedimenti previsti nell’articolo 20 LRD.
Art. 25 Obbligo di denuncia
La Commissione sporge denuncia giusta l’articolo 21 LRD.
Art. 26 Infrazione contro una decisione
Le sanzioni previste per le infrazioni contro le decisioni della Commissione sono rette dall’articolo 51 LCG.
Sezione 9 Disposizioni finali
Art. 27 Emolumenti
La riscossione degli emolumenti è retta dagli articoli 108 segg. OCG.
Art. 28 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2000.
28 febbraio 2000 Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider 2029