RU 2000 947
Regolamento dei funzionari (2)
(RF 2)
Modifica del 16 febbraio 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Il regolamento dei funzionari (2) del 15 marzo 19931 è modificato come segue:
Art. 2a Contratto collettivo di lavoro
Conformemente all’articolo 15 capoverso2 della legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere, queste ultime sono autorizzate a stipulare un contratto collettivo di lavoro con le loro associazioni del personale. In tale contratto, le FFS possono modificare o completare le disposizioni concernenti i rapporti di servizio del personale federale. Il contratto collettivo di lavoro entrerà in vigore al più presto il 1° gennaio 2001.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.
16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |