Fonte

RU 2000 947

Regolamento dei funzionari (2)
(RF 2)

Modifica del 16 febbraio 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

Il regolamento dei funzionari (2) del 15 marzo 19931 è modificato come segue:

Art. 2a Contratto collettivo di lavoro

Conformemente all’articolo 15 capoverso2 della legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere, queste ultime sono autorizzate a stipulare un contratto collettivo di lavoro con le loro associazioni del personale. In tale contratto, le FFS possono modificare o completare le disposizioni concernenti i rapporti di servizio del personale federale. Il contratto collettivo di lavoro entrerà in vigore al più presto il 1° gennaio 2001.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz