Fonte

RU 2001 1067

Ordinanza
sulla navigazione aerea
(ONA)

Modifica del 4 aprile 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 3

Il Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport regola il servizio medico aeronautico. L’organizzazione e le competenze attribuite all’Istituto di medicina aeronautica sono disciplinate in un’ordinanza emanata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport d’intesa con il Dipartimento.

II

La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° aprile 2001.

4 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz