RU 2001 113
Ordinanza 2 sull’asilo
relativa alle questioni finanziarie
(Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 26 cpv. 2 primo periodo e 5
L’Ufficio federale fissa le somme forfettarie giornaliere per minorenni, giovani adulti e maggiorenni per ogni Cantone alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente. ...
Se un Cantone ha limitato la scelta dell’assicuratore e dei fornitori di prestazioni conformemente al capoverso 4, la Confederazione gli rimborsa la somma forfettaria giornaliera per tutti i giorni dei mesi iniziati per tutte le categorie d’età. Inoltre, invece della somma forfettaria per giovani adulti, il Cantone riceve quella per maggiorenni.
II
La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2001.
4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |