Fonte

RU 2001 114

Legge federale
concernente le liberalità e le onorificenze
di autorità estere

del 23 giugno 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 19991,
decreta:

I

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 23 marzo 19622 sui rapporti fra i Consigli visti gli articoli 64bis, 85 numeri1, 10 e 11, 93 capoverso1 e 122 della Costituzione federale3; ...

Art. 3bis cpv.1 lett. e

All’entrata nel Consiglio, ogni membro informa per scritto l’Ufficio:

e. delle funzioni ufficiali che esercita per uno Stato estero come pure dei titoli e delle insegne cavalleresche che ha accettato da autorità estere.

Art. 3sexies

È vietato ai membri dei Consigli esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 160, 167, 169 capoverso1, 173 c apoverso2 e 192 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2. Legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione visto l’articolo 85 numero1 della Costituzione federale5; ...

Art. 60 cpv. 3

È vietato ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.

3. Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19276, 7 visto l’articolo 85 numeri1 e 3 della Costituzione federale8; ...

Titolo prima dell’art. 26

6. Divieto di esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero e di accettare titoli e insegne cavalleresche

Art. 26a

È vietato ai funzionari esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.

4. Legge federale del 16 dicembre 19439 sull’organizzazione giudiziaria visti gli articoli 103 e 106-114 bis della Costituzione federale10; ...

Questa modifica è divenuta priva d’oggetto in seguito all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2001, della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso1, 177 capoverso 3, 187 capoverso1 lettera d e 188-191 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell’8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454]: art. 188- 191c) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Art. 3 cpv. 3

È vietato ai membri del Tribunale federale esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.

5. Legge militare del 3 febbraio 199511 visti gli articoli 18-22, 45 bis e 69 della Costituzione federale12; ...

Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari

Capitolo 5 Liberalità e onorificenze di autorità estere

Art. 40a

I militari non possono accettare liberalità e onorificenze di autorità estere.

I militari che possedevano liberalità e onorificenze prima di entrare a far parte dell’esercito svizzero non possono fregiarsene, né in Svizzera né all’estero, sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio.

II

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso2, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.13

La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2001.

11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz