RU 2001 1191
Ordinanza
sulla protezione dei vegetali
(OPV)
del 28 febbraio 2001
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 149 capoverso2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso3 della legge federale del 29 aprile 19981 sull’agricoltura;
visti gli articoli26 e 49 capoverso2 della legge federale del 4 ottobre 19912 sulle foreste; visto l’articolo 29g capoverso2 lettera c della legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo4 della legge federale del 4 ottobre 19744 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali; vista la legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio,
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza si prefigge di:
proteggere le piante agricole coltivate, gli alberi e gli arbusti forestali, le piante ornamentali e le piante selvatiche minacciate contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi;
proteggere le colture del settore agricolo e dell’orticoltura produttrice contro altri organismi nocivi.
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono designati negli allegati1 e 2.
Art. 2 Campo di applicazione
La presente ordinanza disciplina:
a. l’importazione, l’esportazione, il transito e la messa in commercio nonché la detenzione, la riproduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
RS 916.20
l’importazione, l’esportazione, il transito e la messa in commercio nonché la detenzione di merci che possono essere portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
la produzione di vegetali e di prodotti vegetali che possono essere portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi;
le misure fitosanitarie contro altri organismi nocivi ai vegetali nell’ambito dell’agricoltura e dell’orticoltura produttiva.
Art. 3 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus, di micoplasmi o di altri agenti patogeni;
merci: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come il materiale di imballaggio, il materiale di produzione e il mezzo di trasporto;
vegetali: piante vive e parti vive di piante, comprese le sementi;
parti vive di piante: 1. frutti – in senso botanico – diversi da quelli conservati con surgelamento, 2. verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento, 3. tuberi, bulbi e rizomi, 4. fiori recisi, 5. rami con foglie, 6. alberi tagliati, con foglie, 7. colture di tessuti vegetali;
sementi: sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate a essere piantate;
prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;
vegetali destinati alla piantagione: 1. vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro messa in commercio, o 2. vegetali non ancora piantati al momento della loro messa in commercio ma destinati a essere piantati in seguito;
piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la loro crescita o la loro riproduzione o moltiplicazione ulteriori;
alberi e arbusti forestali: le essenze che possono servire all’adempimento delle funzioni forestali; segnatamente i rappresentanti dei generi enumerati nell’allegato9;
zona protetta: zona: 1. nella quale uno o più organismi nocivi particolarmente pericolosi insediati in una o più parti del territorio non hanno carattere endemico né sono insediati, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, o 2. nella quale a causa di condizioni ecologiche favorevoli esiste per determinate colture il pericolo di insediamento di taluni organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonostante tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in Svizzera;
focolaio isolato: singoli vegetali isolati contaminati, situati al di fuori della zona contaminata, nonché loro dintorni;
zona contaminata: zona nella quale la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso è tale da non permetterne l’eradicazione;
messa in commercio: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito.
Le zone protette sono elencate negli allegati1, parte B e 2, parte B.
Capitolo 2 Importazione, esportazione e transito
Sezione 1 Importazione
Art. 4 Divieto di importazione
È vietato importare:
gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1, parte A, e 2, parte A;
le merci menzionate nell’allegato3, parte A.
Art. 5 Condizioni per l’importazione di merci
Le merci menzionate nell’allegato5, parte B, possono essere importate se:
sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all’articolo8;
soddisfano le esigenze di cui all’allegato4, parte A, sezione I; menzionati negli allegati1, parte A, e 2, parte A.
Le merci di cui al capoverso1 che sono menzionate anche nell’allegato5, parte A, possono essere importate unicamente dalle aziende omologate conformemente all’articolo23.
Le merci menzionate nell’allegato5, parte B, sezione II, che sono destinate a una zona protetta, possono essere importate se:
soddisfano le esigenze di cui al capoverso1 e all’allegato4, parte B;
non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1 e 2; e
sono importati da un’azienda omologata conformemente all’articolo23.
L’ufficio competente può segnatamente ordinare, per le merci importate, le misure seguenti:
disinfezione;
quarantena;
prelievo di campioni in vista di esami diagnostici volti a rivelare la presenza eventuale di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
controlli in seguito all’importazione, segnatamente sul luogo di destinazione finale dei vegetali importati, se i controlli di cui alla lettera c non possono essere eseguiti all’atto dell’importazione.
Le merci possono essere importate unicamente se l’invio ha ottenuto il benestare dell’ufficio competente; le merci oggetto del controllo di cui al capoverso4 lettera c ottengono il benestare unicamente quando sono noti i risultati del controllo fitosanitario.
Nella misura in cui è competente per l’esecuzione della presente ordinanza, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può stabilire facilitazioni per le merci nel traffico viaggiatori e di confine nonché, in casi particolari, nel traffico di merci che beneficiano di riduzione del dazio o che sono esenti da dazio.
Art. 6 Deroghe
L’ufficio competente può autorizzare l’importazione, a scopo scientifico, in vista della selezione o della riproduzione o a scopo diagnostico, di organismi nocivi particolarmente pericolosi e delle merci di cui all’articolo4 nonché delle merci che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo5, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Può vincolare la deroga a oneri e condizioni. In particolare può esigere la presentazione di un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in quarantena.
Trattandosi dell’importazione di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell’ambiente, la deroga è accordata dall’autorità competente in virtù dell’ordinanza del 25 agosto 19996 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA), d’intesa con l’ufficio competente di cui al capoverso1.
Art. 7 Importazione di organismi nocivi
L’importazione di organismi nocivi diversi da quelli di cui all’articolo4 lettera a, in qualsiasi forma e stadio, è soggetta ad autorizzazione. L’ufficio competente rilascia l’autorizzazione su domanda.
Nei casi in cui sono applicabili le disposizioni dell’OEDA7, l’ufficio competente conformemente al capoverso1, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), accorda l’autorizzazione di importazione anche per l’utilizzazione nell’ambiente, sempreché siano soddisfatte anche le esigenze dell’OEDA. In tal caso, la documentazione relativa alla domanda contiene anche i dati di cui all’articolo 14 OEDA.
Trattandosi dell’importazione di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell’ambiente, la deroga è accordata dall’autorità competente in virtù dell’OEDA, d’intesa con l’ufficio competente di cui al capoverso1.
Art. 8 Certificato fitosanitario per l’importazione
Il certificato fitosanitario contiene le indicazioni menzionate nell’allegato6 ed è redatto in lingua tedesca, francese, italiana o inglese; per i certificati redatti in un’altra lingua l’ufficio competente può esigere una traduzione certificata conforme in una delle suddette lingue.
In caso di deroghe o se la merce deve soddisfare le esigenze fitosanitarie particolari di cui all’allegato4, parte A, sezione I, e parte B, l’ufficio competente può esigere che il certificato fitosanitario sia completato con una dichiarazione secondo cui la merce, il suo imballaggio nonché il suo luogo di origine e i dintorni di tale luogo sono liberi di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Le merci per le quali è richiesto un certificato fitosanitario e che sono state sdoganate, suddivise in partite, depositate o fornite in nuovo imballaggio in un Paese terzo, sono accompagnate, all’atto dell’importazione, da un certificato fitosanitario di riesportazione che soddisfa le esigenze di cui all’allegato7 nonché da un certificato fitosanitario del Paese d’origine o da una copia certificata conforme.
Art. 9 Notifica, luoghi e orari d’entrata
Le persone soggette al controllo doganale notificano le merci menzionate nell’allegato5, parte B, all’ufficio competente al più tardi un giorno feriale prima dell’importazione.
L’UFAG, d’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane, pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio l’elenco degli uffici doganali e dei servizi di disinfezione aperti per il controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura.
L’ufficio competente può, su domanda, eseguire il controllo al domicilio del destinatario se quest’ultimo dispone di un’autorizzazione conformemente all’ordinanza del 13 gennaio 19938 concernente la procedura doganale applicabile agli speditori e ai destinatari autorizzati.
L’ufficio competente può, d’intesa con l’ufficio doganale, eseguire il controllo al luogo di destinazione dell’invio o in un altro luogo idoneo se l’esecuzione del controllo al confine pone difficoltà tecniche legate alla composizione dell’invio o alle proprietà particolari della merce.
Art. 10 Esecuzione del controllo
L’ufficio competente verifica se la merce importata:
è accompagnata dal certificato fitosanitario;
corrisponde alla dichiarazione doganale e al certificato fitosanitario;
soddisfa le esigenze fitosanitarie di cui all’articolo5 capoverso1 lettere b e c e capoverso3 lettere a e b.
Le parti dell’invio sottoposte ad esame sono designate espressamente se il controllo avviene per sondaggi. Il controllo può essere esteso anche all’imballaggio e al mezzo di trasporto.
L’ufficio competente esegue un controllo approfondito se sospetta che la merce sia contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Può prelevare campioni e analizzarli o farli analizzare.
Le operazioni di scarico e ricarico, di apertura e richiusura dei colli nonché gli altri maneggi necessari per il controllo incombono al vettore.
Se il controllo dura più di24 ore, l’invio deve essere posto in quarantena, in un luogo adeguato, fino al momento in cui sia noto l’esito dell’esame. Le disposizioni dell’articolo31 capoverso2 si applicano per analogia. Le spese per il trasporto e l’immagazzinamento sono a carico del vettore.
Art. 11 Disinfezione, scortecciamento
Le merci menzionate nell’allegato4, per le quali è prescritta una disinfezione, sono disinfettate unitamente al loro imballaggio.
Gli importatori trasferiscono le merci, a loro spese e rischio, in una stazione di disinfezione dell’ufficio competente o le fanno disinfettare da un’azienda in grado di garantire una disinfezione a regola d’arte e una gestione irreprensibile. L’ufficio competente può stabilire esigenze in merito alla disinfezione.
L’ufficio competente può durante taluni periodi dell’anno rinunciare alla disinfezione di singoli invii e vincolarne invece l’importazione a determinate condizioni se, in virtù della regione di provenienza della merce importata o della categoria di merci di cui fa parte, non vi è da temere l’introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
L’UFAFP può esigere la scortecciatura del legno, la distruzione della corteccia o altri provvedimenti, a spese dell’importatore, se vi è il rischio che organismi nocivi particolarmente pericolosi siano introdotti a seguito dell’importazione di legno con corteccia.
Art. 12 Rinvio, distruzione
L’invio è respinto se le condizioni di importazione non sono soddisfatte.
Se il certificato fitosanitario manca, è riempito in modo incompleto nei punti essenziali, è manifestamente inesatto o è stato corretto, un certificato fitosanitario regolamentare può essere presentato in un secondo tempo all’ufficio doganale unita- mente alla domanda di sdoganamento, a condizione che non vi sia motivo per temere la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Se la merce è deperibile, l’ufficio competente può, su domanda dell’importatore, autorizzarne l’introduzione se un controllo fitosanitario approfondito permette di escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Le merci di cui è vietata l’importazione sono distrutte a spese dell’importatore, sotto il controllo dell’ufficio competente, se:
non sono state notificate conformemente all’articolo9; o
non sono state oggetto di una dichiarazione doganale o tale dichiarazione contiene indicazioni false.
Sezione 2 Esportazione e transito
Art. 13 Certificati fitosanitari per l’esportazione
Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, l’ufficio competente esegue, su domanda, un controllo fitosanitario delle merci destinate all’esportazione e rilascia i corrispondenti certificati fitosanitari.
L’ufficio competente rilascia, su domanda, certificati di riesportazione per gli invii di merci che sono state importate con un certificato fitosanitario e immagazzinate, ripartite o nuovamente imballate in Svizzera.
L’ufficio competente rilascia il certificato fitosanitario o il certificato di riesportazione se la merce soddisfa le esigenze fitosanitarie del Paese di destinazione. Se la merce non è stata prodotta interamente dal richiedente, quest’ultimo fornisce i documenti necessari per stabilirne il luogo d’origine, segnatamente nel caso di merce importata.
Incombe all’esportatore verificare se i certificati rilasciati corrispondono alle esigenze del Paese di destinazione.
Art. 14 Controllo all’esportazione
All’esportazione, l’ufficio competente può verificare alla frontiera se le merci per le quali è stato rilasciato un certificato fitosanitario soddisfano le esigenze di cui all’articolo13. Su domanda, l’esportatore segnala previamente all’UFAG l’ufficio doganale e la data scelti per l’esportazione.
Se in occasione del controllo si constata che la merce non corrisponde più al certificato fitosanitario, quest’ultimo è confiscato.
Art. 15 Transito
Se vi è il rischio che organismi nocivi particolarmente pericolosi siano introdotti durante il transito di merci, l’ufficio competente può vincolare il transito a condizioni volte a escludere la diffusione di tali organismi.
Il transito è vietato se una diffusione non può essere esclusa.
Capitolo 3 Messa in commercio
Art. 16 Divieto della messa in commercio
È vietato mettere in commercio e spostare:
gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2;
le merci contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1, parte A, e 2, parte A.
Art. 17 Condizioni per la messa in commercio
Le merci menzionate nell’allegato5, parte A, sezione 1, possono essere messe in commercio o spostate se:
sono accompagnate da un passaporto delle piante conformemente all’allegato8;
soddisfano le esigenze di cui all’allegato4, parte A; e menzionati negli allegati1, parte A, e 2, parte A.
Le merci menzionate negli allegati5, parte A, sezione II, possono essere messe in commercio in una zona protetta se:
sono accompagnate da un passaporto delle piante recante l’indicazione «ZP» conformemente all’allegato8;
soddisfano le esigenze di cui all’allegato4, parti A e B; e menzionati negli allegati1, parti A e B, e 2, parti A e B.
L’ufficio competente può accordare a un’azienda situata al di fuori della zona protetta il diritto di mettere in commercio nella zona protetta le merci da essa prodotte, se l’azienda si trova in una zona di sicurezza che soddisfa le condizioni di cui all’allegato4, parte B. L’ufficio competente determina le zone di sicurezza d’intesa con il servizio cantonale competente.
Art. 18 Deroghe
L’ufficio competente può autorizzare a scopo scientifico e diagnostico la messa in commercio e lo spostamento di organismi nocivi particolarmente pericolosi, delle merci di cui all’articolo16 e delle merci che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo17, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Non è chiesto un passaporto delle piante:
a. per lo spostamento di merci che costituiscono masserizie di trasloco o oggetti ereditati;
per lo spostamento di merci all’interno di un’azienda, segnatamente dal luogo di produzione al luogo di imballaggio o al luogo di lavorazione, sempreché non siano introdotte in una zona protetta;
per la messa in commercio di merci da parte delle aziende di cui all’articolo 23 capoverso4 lettera a.
Trattandosi della messa in commercio di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell’ambiente, la deroga è accordata dall’autorità competente in virtù dell’OEDA9, d’intesa con l’ufficio competente di cui al capoverso1.
Art. 19 Misure in caso di mancato rispetto delle condizioni per la messa in commercio
Se le condizioni per la messa in commercio di una merce non sono soddisfatte, l’ufficio competente ordina, a carico della persona che mette in commercio tale merce, le misure seguenti:
sequestro della merce;
trattamento adeguato della merce;
trasferimento della merce sotto controllo ufficiale in una regione dove la presenza della stessa non comporta il rischio di una diffusione ulteriore di un organismo nocivo particolarmente pericoloso;
trasferimento della merce sotto controllo ufficiale in luoghi di trasformazione industriale; o
distruzione della merce sotto controllo ufficiale.
Art. 20 Passaporto delle piante per le merci prodotte in Svizzera
Un passaporto delle piante è rilasciato se l’ufficio competente constata che:
le parcelle di produzione sono state previamente annunciate in quanto tali da un’azienda omologata;
le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato1, parte A, sezione II;
le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato2, parte A, sezione II;
le merci o le condizioni in cui sono prodotte soddisfanno le esigenze di cui all’allegato4, parte A, sezione II.
Se la merce è destinata a essere messa in commercio in una zona protetta, il controllo di cui al capoverso1 verte inoltre:
a. sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato1, parte B;
sulle esigenze di cui all’allegato4, parte B; e
per le corrispondenti merci, sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato2, parte B.
L’ufficio competente può:
sottoporre ai controlli di cui ai capoversi1 e 2 i vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi situati in prossimità delle colture;
prescrivere controlli speciali per le merci menzionate all’articolo17 capoverso2 per assicurare che sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
L’ufficio competente può stabilire disposizioni tecniche relative ai controlli di cui ai capoversi 1-3.
Art. 21 Passaporto delle piante per le merci importate
Un passaporto delle piante è rilasciato per le merci importate se in occasione del controllo di cui all’articolo10 è constatato che le condizioni di importazione sono soddisfatte.
Se la merce importata è destinata a essere messa in circolazione in una zona protetta, il passaporto delle piante speciale per le zone protette è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le esigenze di cui all’articolo17 capoverso2.
Art. 22 Rilascio di un passaporto sostitutivo
Se un invio di merci è diviso in più lotti, se invii diversi o merci provenienti da invii diversi sono riuniti o se lo status fitosanitario di una merce deve essere modificato, il passaporto delle piante è sostituito con uno o più passaporti sostitutivi recanti l’indicazione «RP» conformemente all’allegato8.
Il passaporto sostitutivo è rilasciato unicamente se è garantita l’identità della merce e se non vi è rischio di contaminazione con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1 e 2.
Capitolo 4 Omologazione e obblighi delle aziende
Art. 23 Omologazione
Le aziende che producono o mettono in commercio le merci menzionate nell’allegato5, parte A, o che importano le merci menzionate nell’allegato5, parte B, sono tenute all’omologazione.
Un’azienda è omologata se è in grado di garantire che soddisfa gli obblighi di cui all’articolo24 e che le sue merci soddisfano le condizioni di cui all’articolo17. L’omologazione si riferisce a tutte le merci di cui al capoverso1. L’ufficio competente attribuisce all’azienda un numero di omologazione.
Inoltrando la domanda di omologazione, il richiedente annuncia tutte le merci di cui al capoverso1.
Sono esenti dall’obbligo di omologazione:
le aziende la cui produzione è interamente destinata alla vendita, sul mercato locale, a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali;
i produttori che producono merci per il fabbisogno proprio e le utilizzano nella loro azienda.
L’ufficio competente può ordinare l’obbligo di omologazione per un’azienda di cui al capoverso4 se vi è da temere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Art. 24 Obblighi
Le aziende:
annunciano senza indugio al servizio cantonale competente e all’ufficio competente che svolge i controlli, la presenza, nell’azienda o nei suoi immediati dintorni, degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1 e 2;
tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle rivendite delle merci che necessitano di un passaporto delle piante conformemente agli articoli17 e 20-22, conservano durante almeno tre anni i passaporti delle piante ottenuti e li consegnano, su domanda, all’ufficio competente unitamente alle informazioni registrate;
annunciano all’ufficio competente l’importazione delle merci menzionate nell’allegato5, parte B;
applicano le istruzioni emanate dall’ufficio competente in virtù dell’articolo19 e le misure di lotta di cui all’articolo29;
annunciano ogni modifica delle informazioni comunicate all’atto dell’omologazione, in particolare segnalano le merci nuove che intendono importare, produrre o mettere in commercio.
I dipartimenti competenti emanano le prescrizioni di esecuzione concernenti l’obbligo di tenere il registro di cui al capoverso1 lettera b.
Art. 25 Revoca e oneri
L’ufficio competente revoca l’omologazione o vincola il suo mantenimento a oneri se:
l’azienda non soddisfa più i suoi obblighi; o
le condizioni per il rilascio di un passaporto delle piante non sono più soddisfatte.
Capitolo 5 Misure di prevenzione e misure di lotta
Sezione 1 Organismi nocivi particolarmente pericolosi
Art. 26 Divieti
Sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1, parte A, e 2, parte A, in qualsiasi forma e stadio.
Nelle zone protette sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1, parte B, e 2, parte B, in qualsiasi forma e stadio.
Sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione di vegetali o di parti di vegetali contaminate dagli organismi di cui al capoverso1. Nelle zone protette questa disposizione si applica per analogia ai vegetali contaminati dagli organismi di cui al capoverso2.
Il dipartimento competente può vietare la coltivazione e la messa in circolazione di vegetali o di parti di vegetali particolarmente sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi o che manifestamente favoriscono la loro diffusione.
L’ufficio competente può autorizzare eccezioni a scopo scientifico e diagnostico.
Art. 27 Obbligo di notifica
Chiunque produce, importa, mette in commercio o coltiva merci suscettibili di essere contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1 e 2 adotta tutte le misure necessarie per evitare una tale contaminazione; sorveglia la presenza di tali organismi sulle merci o nelle colture e nei loro dintorni e notifica senza indugio al servizio cantonale competente la loro presenza o il sospetto della loro presenza.
In una zona contaminata l’ufficio competente può abrogare l’obbligo di dichiarare la presenza di un organismo determinato nelle colture.
Art. 28 Sorveglianza del territorio
I servizi cantonali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del territorio; mediante controllo regolare dei vegetali ospiti constatano la presenza e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1 e 2. A tale scopo seguono le istruzioni dell’ufficio competente, cui comunicano le loro osservazioni.
L’ufficio competente può organizzare, d’intesa con i Cantoni, campagne di sorveglianza volte a chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati o potenziali organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Art. 29 Misure di lotta
Se la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1, parte A, e 2, parte A, è constatata all’interno del Paese, incluse le parcelle di produzione delle merci che necessitano di un passaporto delle piante, il servizio cantonale competente adotta, conformemente alle istruzioni dell’ufficio competente, le misure adeguate per distruggere i focolai d’infezione. Se la loro distruzione non è possibile, sono adottate tutte le misure necessarie per impedirne la diffusione. Sono salve le disposizioni dell’articolo19.
Se in una zona protetta è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1, parte B, e 2, parte B, sono adottate le misure di cui al capoverso1.
I Cantoni possono segnatamente:
mettere in quarantena le colture o le merci contaminate o presunte tali fino alla constatazione definitiva del loro status fitosanitario;
ordinare un’utilizzazione appropriata delle merci contaminate o presunte tali, sempreché sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali ospiti in una parcella contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da un suo vettore, fino a che sia terminato il rischio di contaminazione;
vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali particolarmente sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi;
ordinare l’eliminazione di tali vegetali nei dintorni delle colture sensibili;
ordinare misure contro i vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi onde impedirne la diffusione;
ordinare la distruzione delle merci contaminate o presunte tali.
I gestori di parcelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali parcelle o vegetali, prendono le misure adeguate per distruggere i focolai d’infezione. Possono essere obbligati ad adottare le misure di cui al capoverso3 conformemente alle indicazioni del servizio cantonale.
Per assicurare l’applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, l’ufficio competente emana direttive d’intesa con i servizi cantonali coinvolti.
Art. 30 Delimitazione delle zone contaminate
D’intesa con il servizio cantonale competente, l’ufficio competente può delimitare le zone contaminate da un organismo nocivo particolarmente pericoloso menzionato negli allegati1 o 2.
Le zone contaminate sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altro modo adeguato.
Art. 31 Sequestro
Gli organi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dell’applicazione delle misure fitosanitarie possono sequestrare le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o presunte tali nonché il materiale con cui sono state in contatto.
Gli oggetti sequestrati sono contrassegnati. Ne è fatto l’inventario completo, di cui una copia è consegnata al proprietario.
Art. 32 Utilizzazione o distruzione sotto sorveglianza ufficiale
Le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o presunte tali sono utilizzate, sotto sorveglianza ufficiale, in maniera da impedire qualsiasi introduzione o diffusione. Sono distrutte se non ne è possibile l’utilizzazione adeguata.
Sezione 2 Altri organismi nocivi
Art. 33 Prevenzione
I servizi fitosanitari cantonali organizzano:
un servizio di osservazione che permette di constatare l’apparizione e la diffusione di organismi nocivi nelle colture agricole e dell'orticoltura produttrice;
un servizio di informazione incaricato di informare in merito all’evoluzione e all’importanza di tali organismi nonché in merito alle possibili misure di lotta conformi ai principi di una produzione rispettosa dell’ambiente.
Art. 34 Misure di lotta
Se organismi nocivi, diversi da quelli menzionati negli allegati1 e 2 e nell’articolo 41 capoverso6, costituiscono un pericolo per le colture agricole e orticole all’interno di un Cantone, il servizio cantonale competente adotta le misure di lotta adeguate; segnatamente può:
ordinare la notifica obbligatoria dell’organismo nocivo;
rendere obbligatoria la lotta contro tale organismo;
ordinare la distruzione dei focolai d’infezione;
vietare la coltivazione dei vegetali ospite;
ordinare l’estirpazione dei vegetali ospite.
Capitolo 6 Aiuti finanziari
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 35
Non sono accordati contributi finanziari per misure di lotta all’interno del Paese contro organismi nocivi particolarmente pericolosi se tali misure sono volte esclusivamente alla protezione di piante selvatiche minacciate o di piante ornamentali che non rientrano nell’orticoltura produttrice.
Sezione 2 Disposizioni particolari applicabili all’agricoltura e all’orticoltura
produttrice
Art. 36 Indennità federali per danni causati da misure adottate alla frontiera
Per i danni causati da misure adottate, in virtù della presente ordinanza, nell’ambito della circolazione transfrontaliera delle merci, sono versate indennità unicamente nei casi particolarmente gravi. Sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 195810 sulla responsabilità.
Le domande di indennizzo, debitamente motivate, sono indirizzate all’UFAG immediatamente dopo l’accertamento del danno, ma al più tardi un anno dopo l’esecuzione della misura che lo ha causato.
Art. 37 Contributi ai Cantoni
La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute sostenute da questi ultimi o dai loro comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, incluse le misure preventive. La Confederazione non versa contributi diretti ai comuni per le spese da loro sostenute.
Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure adottate in virtù degli articoli28 e 29, incluse le misure contro gli organismi di cui all’articolo 41 capoverso6:
stipendi, diarie, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario assunto dai Cantoni per le misure di lotta;
altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta;
indennità versate ai proprietari di oggetti il cui valore è ridotto o annullato a seguito di misure di lotta ordinate conformemente all’articolo29 capoverso3.
Le indennità del personale ausiliario sono stabilite nell’ordinanza del 6 dicembre 199411 sulle indennità nell’agricoltura.
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può stabilire le aliquote dell’indennità per le colture o i vegetali interessati dalle misure di lotta. Può limitare il versamento di indennità alle perdite causate dalla distruzione di vegetali contaminati, segnatamente se sono possibili misure diverse dalla distruzione.
La Confederazione non versa nessun’indennità ai Cantoni:
se le spese annuali riconosciute di un Cantone sono inferiori a 2000 franchi;
per le perdite causate dalla distruzione di vegetali situati nelle aree verdi pubbliche o in proprietà private e che non sono utilizzati a titolo professionale;
per le misure di lotta che vanno oltre quelle previste nelle direttive dell’ufficio competente di cui all’articolo29;
per le spese causate da misure di lotta adottate dai Cantoni nelle zone contaminate, come la distruzione e l’eliminazione dei vegetali e delle parti di vegetali contaminate; sono salve le misure di lotta riconosciute dall’UFAG, adottate per far fronte a un pericolo di diffusione particolarmente elevato, nonché le misure di cui all’articolo17 capoverso3;
per le spese causate dalle attività di cui agli articoli33 e 34;
se vegetali o altri oggetti hanno dovuto essere distrutti poiché la persona lesa o l’autore non si sono conformati alle prescrizioni della presente ordinanza o alle istruzioni dell’autorità competente, emanate in base alla presente ordinanza;
se la domanda di indennizzo è depositata oltre un anno dopo l’esecuzione della misura che ha causato il danno.
La Confederazione rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima apparizione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il pericolo di diffusione di questo organismo è particolarmente elevato e la probabilità di eliminarlo è nel caso in questione ancora elevata.
Art. 38 Fondo fitosanitario
Le quote doganali a destinazione vincolata stabilite nell’allegato1 dell’ordinanza del 7 dicembre 199812 concernente l’importazione di prodotti agricoli sono destinate al fondo fitosanitario.
Sezione 3 Disposizioni particolari applicabili alle foreste
Art. 39
Gli aiuti finanziari per le misure di protezione delle essenze forestali sono disciplinati dagli articoli 44 e 45 dell’ordinanza del 30 novembre 199213 sulle foreste.
Capitolo 7 Organizzazione ed esecuzione
Art. 40 Competenza dei Dipartimenti federali
Il DFE è competente per gli ambiti delle piante agricole coltivate e dell’orticoltura produttrice.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per gli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste e delle piante selvatiche minacciate.
Il DFE o il DATEC, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi1 e 2, adeguano gli allegati 1-5 onde:
impedire l’introduzione o la diffusione in Svizzera di un nuovo organismo nocivo suscettibile di costituire un pericolo particolare per i vegetali;
tenere conto delle modifiche delle norme fitosanitarie internazionali;
tenere conto dello sviluppo tecnico dei metodi di quarantena;
tenere conto dell’evoluzione della situazione fitosanitaria in Svizzera.
Nei casi in cui il DFE e il DATEC sono egualmente competenti per gli adeguamenti di cui al capoverso3, il DFE modifica gli allegati 1-5 d’intesa con il DATEC.
Il DFE e il DATEC coordinano le loro attività nell’applicazione della presente ordinanza.
Art. 41 Competenze degli uffici federali
L’UFAG è competente per l’applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti delle piante agricole coltivate e dell’orticoltura produttrice.
L’UFAFP è competente per l’applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste nonché delle piante selvatiche minacciate.
Nei casi in cui le decisioni di applicazione concernono ambedue gli ambiti di competenza menzionati ai capoversi1 e 2, l’UFAG decide d’intesa con l’UFAFP.
L’UFAG assicura la coordinazione e i contatti nelle questioni d’ordine fitosanitario a livello internazionale.
L’UFAG e l’UFAFP collaborano per assicurare un’applicazione uniforme e coerente della presente ordinanza.
L’ufficio competente può prescrivere l’adozione di misure preventive come quelle previste agli articoli4, 5, 16 o 25-28, se nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi non menzionati negli allegati1 o 2 appaiono per la prima volta o se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, l’importazione di determinate merci originarie di tale Paese comporta un pericolo fitosanitario per la Svizzera inte- ra o per una parte della Svizzera. La proposta di adeguamento degli allegati interessati è sottoposta il più presto possibile al dipartimento competente.
Art. 42 Compiti degli uffici federali
Gli uffici competenti svolgono i compiti seguenti:
determinano le misure di protezione da adottare contro l’apparizione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi all’interno del Paese e sorvegliano l’esecuzione di tali misure;
rilasciano i certificati fitosanitari richiesti per il traffico delle merci all’estero;
registrano le aziende tenute all’omologazione e rilasciano i passaporti delle piante richiesti per la messa in commercio delle merci all’interno del Paese;
eseguono le misure fitosanitarie necessarie durante la produzione di sementi e di tuberi-seme, d’intesa con i servizi incaricati dell'esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberi-seme e delle organizzazioni professionali interessate;
trasmettono ai Cantoni e alle organizzazioni professionali informazioni concernenti l’apparizione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, mettono a disposizione il relativo materiale di informazione e formano i responsabili;
esercitano l’alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi incaricati nell’ambito della presente ordinanza.
Se un’azienda produce sia piante agricole o ornamentali che piante forestali, gli uffici evitano la duplicazione dei controlli.
Art. 43 Servizio fitosanitario federale
L’UFAG e l’UFAFP designano in comune il Servizio fitosanitario federale. Stabiliscono:
il suo regolamento interno;
le attività che gli sono delegate.
Il Servizio fitosanitario federale si compone di collaboratori dell’UFAG e dell’UFAFP.
Art. 44 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione delle essenze forestali.
Art. 45 Servizi cantonali
I servizi cantonali sono competenti per l’esecuzione delle misure di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi all’interno del Paese, nella misura in cui tali misure non rientrano nella competenza diretta degli uffici competenti. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni e con gli uffici competenti.
I servizi cantonali:
informano gli uffici competenti delle notifiche ricevute in virtù dell’articolo27 e dei risultati della sorveglianza del territorio di cui all’articolo28;
collaborano all’esecuzione delle misure volte a stabilire la situazione fitosanitaria di un organismo determinato;
collaborano all’esecuzione delle misure preventive di cui all’articolo 41 capoverso6;
provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è obbligatoria la notifica.
I servizi cantonali informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito all’apparizione e agli effetti concreti degli organismi nocivi particolarmente pericolosi. Danno informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano corsi affinché le misure di lotta in questione siano eseguite per tempo e correttamente. A tale scopo seguono le istruzioni dell’ufficio competente.
Art. 46 Rilevamenti e controlli
Gli organi incaricati dell’esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli richiesti per l’esecuzione della presente ordinanza, sempreché quest’ultima non disponga altrimenti.
A tale scopo tali organi e i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai depositi e possono, se necessario, consultare i libri contabili e la corrispondenza.
Tali organi e i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istruzioni concernenti la protezione dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che:
in qualsiasi modo sono in contatto con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati1 e 2 o con organismi contro cui sono state ordinate le misure preventive di cui all’articolo 41 capoverso6;
utilizzano a titolo professionale merci suscettibili di contenere tali organismi.
Art. 47 Altri organi
Gli uffici competenti possono delegare determinati compiti che incombono loro ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti:
Amministrazione federale delle dogane: controlli all’importazione di cui all’articolo10 capoverso1;
organizzazioni di controllo indipendenti di cui all’articolo 180 della legge sull’agricoltura o all’articolo32 della legge sulle foreste: controllo delle par- celle di produzione e rilascio dei passaporti delle piante di cui all’articolo20;
servizi cantonali competenti: controlli all’esportazione e rilascio dei passaporti delle piante di cui all’articolo13.
Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.
Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché gli agenti doganali, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aeroporti assistono gli organi incaricati dell’esecuzione delle misure fitosanitarie, nello svolgimento dei loro compiti.
Art. 48 Tasse
L’ufficio competente riscuote una tassa compresa tra i 90 e i 150 franchi per ora di lavoro e una tassa di 50 centesimi per chilometro per le spese di trasporto:
se il controllo di cui all’articolo10 è eseguito eccezionalmente al di fuori degli orari di apertura previsti per il controllo fitosanitario;
se la merce è oggetto del controllo approfondito di cui all’articolo10 capoverso3;
se l’ufficio competente ordina misure particolari come le misure di quarantena di cui agli articoli5 capoverso4 e 10 capoverso5;
per i controlli approfonditi di cui all’articolo12 capoverso2;
per il rilascio del passaporto sostitutivo di cui all’articolo22;
per i controlli approfonditi di cui all’articolo20 capoversi2 e 3, se vi è il sospetto che la merce sia contaminata.
Se deve essere svolta un’analisi conformemente all’articolo10 capoverso3, le spese complessive sono a carico dell’importatore.
Per il rilascio di certificati fitosanitari per l’esportazione è riscossa una tassa di 20 franchi e una tassa di 50 centesimi per chilometro per le spese di trasporto. Se la durata del lavoro supera un ora, è fatturato conformemente al capoverso1.
Per le attività svolte nell’ambito dell’importazione, l’ufficio doganale può riscuotere le tasse di cui al capoverso1.
Una tassa di20 franchi è riscossa, con riserva di disposizioni che prescrivono controlli supplementari, per la concessione dell’autorizzazione di importazione di cui all’articolo5.
Del rimanente, all’ambito agricolo si applica l’ordinanza del 18 ottobre 200014 sulle tasse UFAG.
Capitolo 8 Procedura di opposizione
Art. 49
Contro le decisioni prese in base all’articolo 41 capoversi1 e 3 può essere mossa opposizione presso l’UFAG entro il termine di dieci giorni.
Capitolo 9 Disposizioni finali
Art. 50 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati i seguenti atti normativi: 1. l’ordinanza del 5 marzo 196215 sulla protezione dei vegetali; 2. l’ordinanza del DFE del 25 gennaio 198216 concernente l’obbligo di segnalare i fitofagi e le malattie di pericolo generale; 3. il decreto del Consiglio federale del 5 marzo 196217 concernente la lotta contro la rogna nera e il nematode delle patate; 4. l’ordinanza del 28 aprile 198218 sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta, di generale pericolo; 5. l’ordinanza del DFE del 17 giugno 198719 che stabilisce la tolleranza e la campionatura applicabili al momento del controllo fitosanitario di lotti di frutta importata dall’Italia, ai fini di scoprire l’eventuale contaminazione da cocciniglia di San José; 6. l’ordinanza del 30 novembre 199220 sulla protezione delle essenze forestali.
Art. 51 Diritto vigente: modifiche
Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 19 agosto 198121 sulla conservazione delle specie
Art. 2 cpv.1
Nella presente ordinanza ricorrono le seguenti abbreviature:
Servizio fitosanitario: Servizio fitosanitario federale (art. 43 dell’ordinanza del 28 febbraio 200122 sulla protezione dei vegetali); ...
2. Ordinanza del 25 agosto 199923 sull’emissione deliberata nell’ambiente
Art. 2 cpv.5
La presente ordinanza non si applica all’utilizzazione di:
organismi negli esperimenti clinici sull’uomo;
organismi patogeni, ma non geneticamente modificati, menzionati negli allegati1 e 2 dell’ordinanza del 28 febbraio 200124 sulla protezione dei vegetali.
Art. 13 cpv.2 lett. c, i e j
A seconda dell’impiego previsto, l’autorizzazione è rilasciata da uno dei seguenti uffici federali nell’ambito della procedura d’autorizzazione determinante nel caso specifico:
Impiego previsto Autorità competente Procedura d’autorizzazione determinante
Materiale di moltiplicazione UFAFP Ordinanza del 25 agosto 1999 vegetale destinato all’im- sull’emissione deliberata piego esclusivo nell’econo- nell’ambiente mia forestale
Importazione di organismi UFAG Ordinanza del 28 febbraio nocivi non geneticamente 200125 sulla protezione dei modificati e non particolar- vegetali mente pericolosi per le colture agricole e dell’orticoltura produttrice
ex lettera i
Art. 28 cpv.1 lett. c e i
Il controllo successivo (sorveglianza del mercato) è effettuato:
c. per il materiale di moltiplicazione vegetale destinato a un impiego esclusivo nell’economia forestale, secondo l’ordinanza del 30 novembre 199226 sulle foreste;
i. per l’importazione di organismi nocivi non geneticamente modificati e non particolarmente pericolosi per le colture agricole e dell’orticoltura produttrice, secondo l'ordinanza del 28 febbraio 200127 sulla protezione dei vegetali.
3. Ordinanza del 30 novembre 199228 sulle foreste
Art. 22 cpv. 2bis
Per l’autorizzazione dell’importazione di materiale di riproduzione forestale geneticamente modificato si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 25 agosto 199929 sull’emissione deliberata nell’ambiente; in questi casi sono tenute in considerazione pure le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 30 cpv.4
Valgono inoltre le disposizioni dell’ordinanza del 28 febbraio 200130 sulla protezione dei vegetali.
4. Ordinanza del 6 dicembre 199431 sulle indennità nell’agricoltura
Art. 1 lett. d
La presente ordinanza si applica al pagamento di aiuti finanziari per le indennità versate dai Cantoni e dalle organizzazioni nei campi seguenti:
d. esecuzione di misure di lotta da parte dei servizi fitosanitari cantonali conformemente all’articolo 37 dell’ordinanza del 28 febbraio 200132 sulla protezione dei vegetali;
Art. 13 cpv. 1bis
L’UFAG può applicare aliquote forfetarie per le prestazioni fornite, in vece delle aliquote per unità di tempo, qualora ciò sia più semplice per la Confederazione e per i Cantoni.
5. Ordinanza del 18 ottobre 200033 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura
Art. 2 cpv. 2bis
Le tasse per i controlli legati al rilascio di un passaporto delle piante sostitutivo o di un certificato fitosanitario per l’esportazione nonché le tasse per i controlli fitosa- nitari alla frontiera sono disciplinate dall’articolo 48 dell’ordinanza del 28 febbraio 200134 sulla protezione dei vegetali.
Art. 52 Disposizioni transitorie
Le aziende tenute all’omologazione conformemente all’articolo23 inoltrano la domanda di omologazione entro il 31 dicembre 2001 all’ufficio competente.
Le merci che necessitano del passaporto delle piante di cui all’articolo17 capoverso1 possono essere messe in commercio senza tale passaporto fino al 31 marzo 2002.
Se una merce, importata o prodotta al di fuori di una zona protetta in Svizzera e che necessita di un passaporto delle piante conformemente all’articolo17 capoverso2, è destinata a essere messa in commercio in una zona protetta, può essere messa in commercio senza tale passaporto sino al 15 settembre 2001. Le aziende che mettono in commercio tali merci inoltrano la domanda di omologazione entro il 15 luglio 2001.
Art. 53 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.
28 febbraio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(art.1, 3-5,16, 17, 20, 22, 24, 26-30,34, 40, 41 e 46) vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera 1. Acleris spp. (specie non europee) 2. Amauromyza maculosa (Malloch) 3. Anomala orientalis Waterhouse 4.0 Anoplophora spp. 6. Arrhenodes minutus Drury 7. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali: (a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus 8. Cicadellidae (specie non europee) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa [Well & Raju]), quali: (a) Carneocephala fulgida Nottingham (b) Draeculacephala minerva Ball (c) Graphocephala atropunctata (Signoret) 9. Choristoneura spp. (specie non europee) 10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.1 Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4 Diabrotica virgifera Le Conte 11. Heliothis zea (Boddie) 11.1 Hirschmanniella spp., ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 12. Liriomyza sativae Blanchard 13. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen 13.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) 13.2 Meloidogyne fallax Karssen 14. Monochamus spp. (specie non europee) 15. Myndus crudus Van Duzee 16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1 Popillia japonica Newman 17. Premnotrypes spp. (specie non europee) 18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21. Spodoptera eridania (Cramer) 22. Spodoptera frugiperda (Smith) 23. Spodoptera litura (Fabricius) 24. Thrips palmi Karny
Tephritidae (specie non europee) quali: (a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (b) Anastrepha ludens (Loew) (c) Anastrepha obliqua Macquart (d) Anastrepha suspensa (Loew) (e) Dacus ciliatus Loew (f) Dacus cucurbitae Coquillet (g) Dacus dorsalis Hendel (h) Dacus tryoni (Froggatt) (i) Dacus tsuneonis Miyake (j) Dacus zonatus Saund (k) Epochra canadensis (Loew) (l) Pardalaspis cyanescens Bezzi (m) Pardalaspis quinaria Bezzi (n) Pterandrus rosa (Karsch) (o) Rhacochlaena japonica Ito (p) Rhagoletis cingulata (Loew) (r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) (t) Rhagoletis mendax Curran (u) Rhagoletis pomonella (Walsh) (v) Rhagoletis ribicola Doane (w) Rhagoletis suavis (Loew) 26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) 27. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo 1. Xylella fastidiosa (Well & Raju) 1.1 Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 1.2 Pseudomonas solancearum (Smith) Smith 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3. Cronartium spp. (specie non europee) 4. Endocronartium spp. (specie non europee) 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito 6. Gymnosporangium spp. (specie non europee) 7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 7.1 Leptographium wagneri 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 8.1 Melampsora medusae Thümen 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey 10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12. Phoma andina Turkensteen 13. Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. 14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema 15. Thecaphora solani Barrus 15.1 Tilletia indica Mitra 16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers 1. Elm phloëm necrosis mycoplasm 2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali: (a) Andean potato latent virus (b) Andean potato mottle virus (c) Arracacha virus B, oca strain (d) Potato black ringspot virus (e) Potato spindle tuber viroid (f) Potato virus T (g) Isolati noneuropei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Yo , Yn et Yc) e Potato leafroll virus 3. Tobacco ringspot virus 4. Tomato ringspot virus 5.
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.,Vitis L., quali: (a) Blueberry leaf mottle virus (b) Cherry rasp leaf virus (americano) (c) Peach mosaic virus (americano) (d) Peach phony rickettsia (e) Peach rosette mosaic virus (f) Peach rosette mycoplasm (g) Peach X-disease mycoplasm (h) Peach yellows mycoplasm (i) Plum line pattern virus (americano) (j) Raspberry leaf curl virus (americano) (k) Strawberry latent "C" virus (l) Strawberry vein banding virus (m) Strawberry witches’ broom mycoplasm (micoplasma delle scope delle streghe della fragola) (n) Virus, ed organismi virus-simili, noneuropei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Vitis L. 6. Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali: (a) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c) Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e) Squash leaf curl virus (f) Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus
e. Piante parassitarie 1. Arceuthobium spp. (specie non europee) Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera 1. Globodera pallida (Stone) Behrens 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 3. Heliothis armigera (Hübner) 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) 5. Liriomyza trifolii (Burgess) 6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 6.2 Meloidogyne fallax Karssen 7. Opogona sacchari (Bojer) 8.a Rhagoletis completa Cresson 8.b Rhagoletis indifferens Curran 8.1 Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki 9. Spodoptera littoralis (Boisduval) ...
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 1. Apple proliferation mycoplasm 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 3. Pear decline mycoplasm vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette Specie Zona(e) protetta(e) ...
Allegato 2
(art.1, 3-5,16, 17, 20, 22, 24, 26-30,34, 40, 41 e 46) vietata l’introduzione e la diffusione se presenti su determinate merci Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera, ma che rivestono importanza per tutta la Svizzera 1. Aculops fuchsiae Keifer Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 3. Anthonomus bisignifer Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagio- (Schenkling) ne, ad eccezione delle sementi 4. Anthonomus signatus (Say) Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 7. Aschistonyx eppoi Inouye Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei 8. Bursaphelenchus xylophilus Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix (Steiner & Buhrer) Nickle Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga et al. Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (Coniferales), originari di Paesi non europei 9. Carposina niponensis Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus Walsingham L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 11. Enarmonia packardi (Zeller) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 12. Enarmonia prunivora Walsh Vegetali di Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. e Rosa L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e frutti di Malus Mill. e Prunus L., originari di Paesi extraeuropei 15. Grapholita inopinata Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus Heinrich L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 18. Listronotus bonariensis Sementi di Cruciferae, Graminae e Trifolium (Kuschel) spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay 19. Margarodes, specie non europee, Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e quali: delle sementi
Margarodes vitis (Phillipi)
Margarodes vredendalensis de Klerk
Margarodes prieskaensis Jakubski 20. Numonia pyrivorella Vegetali di Pyrus L., ad eccezione delle sementi, (Matsumura) originari di Paesi non europei 21. Oligonychus perditus Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti Pritchard & Baker e delle sementi, originari di Paesi non europei 22. Pissodes spp. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione (specie non europee) dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, ori-ginari di Paesi non europei 23.1 Radopholus similis (Cobb) Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Thorne Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato 28. Scolytidae spp. Vegetali di conifere (Coniferales), di altezza (specie non europee) superiore a3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di Paesi non europei 29. Tachypterellus quadrigibbus Say Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Sementi di Zea mais L.
5.1 Xylophilus ampelinus (Panagopou- Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e los) Willems et al. delle sementi 1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill. e Pyrus (isolati patogeni extra-europei) L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione,
v. Arx ad eccezione delle sementi 3. Atropellis spp. Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di Pinus L. 4. Ceratocystis coerulescens Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezio- (Münch) Bakshi ne dei frutti e delle sementi, originari di Paesi dell’America settentrionale, legname di Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi dell’America settentrionale 5. Cercoseptoria pini-densiflorae Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e (Hori & Nambu) Deighton delle sementi, e legname di Pinus L. 8. Diaporthe vaccinii Shaer Vegetali di Vaccinium spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 12. Guignardia piricola (Nosa) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus Yamamoto L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 13. Puccinia pittieriana Hennings Vegetali di Solanaceae, ad eccezione dei frutti e delle sementi 14. Scirrhia acicola (Dearn.) Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e Siggers delle sementi 15. Venturia nashicola Vegetali di Pyrus L., destinati alla piantagione, Tanaka & Yamamoto ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 1. Beet curly top virus (isolati Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piannon europei) tagione, ad eccezione delle sementi 2. Black raspberry latent virus Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione 5. Virus dell’accartocciamento Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione del ciliego (*) (Cherry leafroll virus) 7.1 Grapevine flavescence dorée Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e MLO delle sementi 9. Little cherry pathogen Vegetali di Prunus cerasus L., Prunus avium L., (isolati non europei) Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 11.1 Plum pox virus (Sharka) Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 12. Prunus necrotic ringspot Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione virus (*) (*) In Svizzera Cherry leafroll virus non si trova su Rubus L. (**) In Svizzera Prunus necrotic ringsport virus non si trova su Rubus L.
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera 1. Aphelenchoides besseyi Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagio- Christie ne, ad eccezione delle sementi 2. Daktulosphaira vitifoliae Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e (Fitch) delle sementi 3. Ditylenchus destructor Bulbi da fiori e cormi di Crocus L., cultivar na- Thorne ne e relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione 4. Ditylenchus dipsaci Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Al- (Kühn) Filipjev lium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinati alla piantagione, e sementi di Medicago sativa L.
1. Clavibacter michiganensis Sementi di Medicago sativa L. ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. 2. Clavibacter michiganensis Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karssp. michiganensis (Smith) sten ex Farw., destinati alla piantagione Davis et al. 3. Erwinia amylovora (Burr.) Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Winsl. et al. Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. escluso Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. und Stranvaesia Lindl., 4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthi- Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagiocola (Hellmers) Dickey ne, ad eccezione delle sementi 5. Pseudomonas caryophylli (Bur- Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagiokholder) Starr & ne, ad eccezione delle sementi Burkholder 6. Pseudomonas syringae pv. Vegetali di Prunus persica (L.) Batsch e Prunus persicae (Prunier et al.) persica var. Nectarina (Ait.) Maxim, destinati Young et al. alla piantagione, ad eccezione delle sementi 7. Xanthomonas campestris pv. pha- Sementi di Phaseolus L. seoli (Smith) Dye 8. Xanthomonas campestris Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, pv. pruni (Smith) Dye ad eccezione delle sementi 9. Xanthomonas campestris pv. Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karvesicatoria (Doidge) Dye sten ex Farw. E Capsicum spp., destinati alla piantagione 10. Xanthomonas fragariae Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagio- Kennedy & King ne, ad eccezione delle sementi 1. Ceratocystis fimbriata f. sp. Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagioplatani Walter ne, ad eccezione delle sementi, e legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale 1.1 Ciborinia camelliae Kohn Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 2. Colletotrichum acutatum Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagio- Simmonds ne, ad eccezione delle sementi 3. Cryphonectria parasitica Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., desti- (Murill) Barr nati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, legname e corteccia separata dal tronco di Castanea Mill. 4. Didymella ligulicola (Baker, Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dimock & Davis) v. Arx destinati alla piantagione, ad eccezione delle 5.
Phialophora cinerescens (Wol- Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagiolenweber) van Beyma ne, ad eccezione delle sementi 7. Phytophthora fragariae Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagio- Hickman var. fragariae ne, ad eccezione delle sementi 8. Plasmopara halstedii Sementi di Helianthus annuus L. (Farlow) Berl. & de Toni 9. Puccinia horiana Hennings Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., 10. Scirrhia pini Funk & Parker Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 11. Verticillium albo-atrum Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla Reinke & Berthold piantagione, ad eccezione delle sementi 12. Verticillium dahliae Klebahn Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla 1. Arabis mosaic virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla 2. Beet leaf curl virus Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 3. Chrysanthemum stunt viroid Vegetali di Dendranthema [DC.] Des Moul., 8. Potato stolbur mycoplasm Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 9. Raspberry ringspot virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla 11. Strawberry crinkle virus Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 12. Strawberry latent ringspot Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla virus piantagione, ad eccezione delle sementi 13. Strawberry mild yellow Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla edge virus piantagione, ad eccezione delle sementi 14. Tomato black ring virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla 15. Tomato spotted wilt virus Vegetali di Apium graveolens L. Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi impatiens della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle 16.
Tomato yellow leaf curl virus Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinate merci Specie Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e) ...
Specie Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e) 2. Erwinia amylovora Parti di vegetali, ad eccezionedei Cantoni GE, VD, (Burr.) Winsl. et al. frutti, delle sementi e dei vegetali VS, FR, NE, JU, destinati alla piantagione, ma com- BE, TI e GR preso il polline vivo per impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. escluso Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.
Allegato 3
(art.4 e 40) Merci di cui è vietata l’importazione Descrizione Paese d’origine 1. Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Cha- Paesi non europei maecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle 2. Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., con Paesi non europei foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi 3. Vegetali di Populus L., con foglie, ad ecce- Paesi dell’America settentrionale zione dei frutti e delle sementi 4. Corteccia di conifere (Coniferales) separata Paesi non europei dal tronco 5. Corteccia di Castanea Mill. separata dal Tutti i Paesi tronco 6. Corteccia di Quercus L., ad eccezione di Paesi dell’America settentrionale Quercus suber L., separata dal tronco 7. Corteccia di Acer saccharum Marsh., separata Paesi dell’America settentrionale dal tronco 8. Corteccia di Populus L. separata dal tronco Paesi del continente americano 9. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cydonia Paesi non europei Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Rosa L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti 9.1 Vegetali di Photinia Lindl., destinati alla USA, Cina, Giappone, Repubblica piantagione, ad eccezione dei vegetali in ripo- di Corea e Repubblica democratica so vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti popolare di Corea 10. Tuberi di Solanum tuberosum L., tuberi seme Tutti i Paesi, ad eccezione degli di patate stati membri dell’Unione europea 11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di Tutti i Paesi, ad eccezione degli Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla stati membri dell’Unione europea piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui al punto10 parte A
allegato 3
Descrizione Paese d’origine 12. Tuberi della specie Solanum L. e relativi ibri- Fermi restando i requisiti particoladi, esclusi quelli di cui ai punti10 e 11 parte ri applicabili ai tuberi di patata di A allegato 3 cui alla parte A sezione I allegato 4, tutti i Paesi, ad eccezione degli Stati membri dell’Unione europea, Cipro, Israele, Malta, Marocco, Tunisia e Turchia, nonché i Paesi non compresi nell’Europa continentale riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute per la lotta contro tale organismo 13. Vegetali di Solanaceae destinati alla pianta- Paesi ad eccezione dei Paesi eurogione, ad eccezione delle sementi e delle voci pei e mediterranei di cui ai punti10, 11 o 12 parte A allegato 3 14. Terra e terreno di coltura in quanto tale, co- Turchia, Bielorussia, Estonia, Letstituito integralmente o parzialmente di terra e tonia, Lituania, Moldavia, Russia, di sostanze solide organiche, quali parti di ve- Ucraina e Paesi non compresi getali, humus (compresa torba o corteccia), ad nell’Europa continentale, ad ecceeccezione di quello composto solo di torba zione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco, Tunisia 15. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti Tutti i Paesi, ad eccezione degli stati membri dell’Unione europea 18. Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Pru- Fermi restando i divieti applicabili nus L., Pyrus L. e relativi ibridi, e di Fragaria a seconda dei casi ai vegetali di cui L., destinati alla piantagione, ad eccezione al punto9 parte A allegato 3, Paesi delle sementi non europei, ad eccezione dei Paesi mediterranei, dell’Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli stati continentali degli USA. 19. Vegetali della famiglia Gramineae, esclusi i Tutti i Paesi, ad eccezione dei Paesi vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie europei e mediterranei Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. Ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Merci di cui è vietata l’introduzione in alcune zone protette Descrizione Zone protette 1.
Fermi restando i divieti applicabili, a seconda Cantoni GE, VD, VS, FR, NE, JU, dei casi, ai vegetali di cui ai punti9 e 18 parte BE, TI e GR A allegato 3, vegetali e polline vivo per l’impollinazione di: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi terzi non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o di zone degli stati membri dell’Unione europea diversi da quelli dichiarati ufficialmente come zona protetta per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o che sono stati prodotti oppure, in caso di trasferimento, mantenuti in un campo diverso da uno situato in una zona assoggettata a un sistema di lotta ufficialmente approvato e controllato finalizzato a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dalla quale i vegetali citati possono essere introdotti nelle zone protette degli stati membri dell’Unione europea per quanto riguarda Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Allegato 4
(art.5, 8, 11, 17, 20 e 40) Esigenze particolari per l’importazione e la commercializzazione di merci Merci di origine estera 1.1 Legname di conifere (Conifera- Constatazione, comprovata dall’apposizione di les), escluso quello di Thuja L., un’indicazione sul legname mediante un sistead eccezione de legname in forma ma approvato che si è proceduto ad un adedi: guato trattamento termico durante il quale la – piccole placche, particelle, parte più interna del legname stesso è stata avanzi o cascami, ottenuti mantenuta per30 minuti ad una temperatura di completamente o in parte almeno 56 °C. da dette conifere; – casse, cassette o fusti per imballaggio; – palette, palette a cassa o altre palette di carico; – paglioli, distanziatori e supporti ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA 1.2 Legname di conifere (Conifera- Constatazione ufficiale che: les), in forma di piccole placche, a) prima della spedizione, il prodotto è stato particelle, avanzi o cascami, otte- sottoposto ad adeguata fumigazione a bordo nuto completamente o in parte da della nave o in un contenitore, e che dette conifere, originario del Ca- b) il prodotto è spedito in contenitori sigillati o nada, della Cina del Giappone, in altro modo atto ad impedire una reinfestadella Corea, di Taiwan e degli zione. USA 1.3 Legname di conifere (Conifera- Il legname è scortecciato e privo di perforazioni les), escluso quello di Thuja L., in provocate da insetti del genere Monochamus forma di casse, cassette o fusti (specie non europee), in quest’ambito consideper imballaggio, palette, palette a rate se di diametro superiore a3 mm, e presenta cassa o altre palette di carico, pa- un tenore di umidità inferiore al 20%, espresso glioli, distanziatori e supporti, in percentuale di materia secca, raggiunto al compreso quello che non ha con- momento della lavorazione. servato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA 1.4 Legname di Thuja L., compreso il Il legname è scortecciato e privo di perforazioni legname che non ha conser- vato provocate da insetti del genere Monochamus la superficie rotonda naturale, (specie non europee), in quest’ambito consideoriginario del Canada, della Cina, rate se
di diametro superiore a3 mm. del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA 1.5 Legname di conifere (Conifera- a) Il legname è scortecciato e privo di perforales), escluso quello in forma di zioni provocate da insetti del genere Monopiccole placche, particelle, avanzi chamus (specie non europee), in quest’am- o cascami, ottenuto completa- bito considerate se di diametro superiore a 3 mente o in parte da dette conifere, mm, oppure ma compreso il legname che non b) constatazione, comprovata dal marchio ha conservato la superficie roton- «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio da naturale, originario di Paesi internazionalmente riconosciuto, apposto sul non europei ad eccezione del Ca- legno o sul suo imballaggio conformemente nada, della Cina, del Giappone, agli usi commerciali correnti, che il legname della Corea, di Taiwan e degli è stato sottoposto ad essiccazione in forno USA sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. 2.1 Legname di Acer saccharum Constatazione, comprovata dal marchio «Kiln- Marsh., compreso il legname che dried». «K.D.» o da un altro marchio internanon ha conservato la superficie zionalmente riconosciuto, apposto sul legno o rotonda naturale, ad eccezione di sul suo imballaggio conformemente agli usi quello destinato alla produzione commerciali correnti, che il legname è stato di fogli per impiallacciatura, ori- sottoposto ad essiccazione in forno sino alla ginario di Paesi dell’America riduzione del suo tenore di umidità a meno del settentrionale 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. 2.2 Legname di Acer saccharum Constatazione, risultante dai pertinenti docu- Marsh., ad eccezione di quello di menti di accompagnamento o fornita con altro cui al punto2.1, originario di mezzo, che il legname è destinato alla produ- Paesi dell’America settentrionale zione di fogli per impiallacciatura. 3.
Legname di Castanea Mill, e Il legname è scortecciato e: Quercus L., compreso il legname a) è squadrato in modo che risulti integralmente che non ha conservato la superfi- eliminata la superficie rotonda, oppure cie rotonda naturale, originario di b) constatazione ufficiale che il tenore di umi- Paesi dell’America settentrionale dità del legname non supera il 20% espresso in percentuale di materia secca, oppure
c) constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento ad aria calda o ad acqua calda oppure, nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia, constatazione, comprovata dal marchio «Kiln-dried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno e sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
4. Legname di Castanea Mill. Fermi restando i requisiti applicabili ai prodotti vegetali di cui al punto3 parte A sezione I allegato 4:
constatazione ufficiale che il legname è originario di zona notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure
il legname è scortecciato.
5. Legname di Platanus L., compre- Constatazione comprovata dal marchio «Kilnso il legname che non ha conser- dried», «K.D.» o da un altro marchio internavato la superficie rotonda natu- zionalmente riconosciuto, apposto sul legno o rale sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. 6. Legname di Populus L., origina- Il legname è scortecciato. rio di Paesi del continente americano 7. Legname in forma di piccole Il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da placche, particelle, avanzi o ca- legname scortecciato, o da legname sottoposto scami, ottenuto completamente o ad essiccazione in forno sino alla riduzione del in parte da Acer saccharum suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso Marsh., Castanea Mill., Platanus in percentuale di materia secca al momento in L., Populus L. e Quercus L., ori- cui l’operazione è compiuta, secondo un adeginari di Paesi non europei, e da guato schema tempo/temperatura, oppure a fuconifere (Coniferales), originarie migazione, prima della spedizione, a bordo di Paesi non europei eccetto il della nave o in un contenitore, ed è spedito in Canada, la Cina, il Giappone, la contenitori sigillati o con qualunque altro mez- Corea e gli USA zo atto ad impedire una reinfestazione. 8.1 Vegetali di conifere (Conifera- Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, les), ad eccezione dei frutti e ai vegetali di cui al punto1 parte A allegato 3, delle sementi, originari di Paesi constatazione ufficiale che i vegetali sono stati non europei ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Pissodes spp. (specie non europee). 8.2 Vegetali di conifere (Conifera- Ferme restando le disposizioni applicabili, a les), ad eccezione dei frutti e seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 1 delle sementi, di altezza superiore parte A allegato 3 e al punto8.1 parte A sezione a3 m, originari di Paesi non eu- I ropei allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Scolytidae spp. (specie non europee). 9.
Vegetali di Pinus L., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, ad eccezione delle vegetali di cui al punto1 parte A allegato 3 e ai sementi punti8.1 e 8.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers né di Scirrhia pini Funk e Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo 10. Vegetali di Abies Mill., Larix Ferme restando le disposizioni applicabili ai Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., vegetali di cui al punto1 parte A allegato 3 e ai Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., punti8.1,8.2 o 9 parte A sezione I allegato 4, a destinati alla piantagione, seconda dei casi, constatazione ufficiale che ad eccezione delle sementi nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio 11.1 Vegetali di Castanea Mill. e Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di Quercus L., ad eccezione dei cui al punto2 parte A allegato 3. frutti e delle sementi:
originari di Paesi non constatazione ufficiale che nessun sintomo di europei Cronartium spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo,
originari di Paesi dell’America constatazione ufficiale che i vegetali sono orisettentrionale ginari di zone notoriamente indenni da Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
11.2 Vegetali di Castanea Mill. e Ferme restando le disposizioni applicabili ai Quercus L., destinati alla pianta- vegetali di cui al punto2 parte A allegato 3 e al gione, ad eccezione delle sementi punto11.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:
che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure
che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo 12. Vegetali di Platanus L., destinati Constatazione ufficiale che nessun sintomo di alla piantagione, ad eccezione Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter è delle sementi, originari degli stato osservato nel luogo di produzione o nelle USA o dell’Armenia immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo 13.1 Vegetali di Populus L., destinati Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di alla piantagione, ad eccezione cui al punto3 parte A allegato 3, constatazione delle sementi originari di Paesi ufficiale che nessun sintomo di Melampsora terzi medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
13.2 Vegetali di Populus L., ad ecce- Ferme restando le disposizioni applicabili ai zione dei frutti e delle sementi, vegetali di cui al punto3 parte A allegato 3 e al originari di Paesi d’America punto13.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Mycosphaerella populorum G.E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo 14. Vegetali di Ulmus L., destinati Constatazione ufficiale che nessun sintomo di alla piantagione, ad eccezione necrosi micoplasmatica del floema dell’olmo è delle sementi, originari di Paesi stato osservato nel luogo di produzione o nelle dell’America settentrionale immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo 15. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Fermi restando i divieti applicabili, a seconda Crataegus L., Cydonia Mill. dei casi, ai vegetali di cui ai punti9 e 18 parte Eriobotrya Lindl., Malus Mill., A e al punto1 parte B allegato 3, constatazione Prunus L., Pyrus L., destinati alla ufficiale: piantagione, ad eccezione delle – che i vegetali sono originari di un Paese nosementi, originari di Paesi non toriamente indenne da Monilinia fructicola europei (Winter) Honey, oppure – che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, e che nessun sintomo di Monilinia fructicola (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio 16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, Constatazione ufficiale: frutti di Prunus L., originari di – che i frutti sono originari di un Paese noto- Paesi non europei riamente indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, oppure – che i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da Moni linia fructicola (Winter) Honey, oppure – che, prima del raccolto e/o dell’esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da Monilinia spp. 17.
Vegetali di Chaenomeles Lindl., Ferme restando le disposizioni applicabili, a Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti9 e Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,18 parte A e al punto1 parte B allegato 3 e Malus Mill., Mespilus L., Pyra- punto15 parte A sezione I allegato 4, constatacantha Roem., Pyrus L., Sorbus zione ufficiale: L., escluso Sorbus intermedia a) che i vegetali sono originari di Paesi ricono- (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., sciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) destinati alla piantagione, ad ec- Winsl. et al., oppure cezione delle sementi b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amy- lovora (Burr.) Winsl. et al. 18. Vegetali di Araceae, Maranta- Constatazione ufficiale: ceae, Musaceae, Persea spp. e a) che i vegetali sono originari di Paesi noto- Strelitziaceae, con radici o con riamente indenni da Radopholus similis terreno di coltura aderente o as- (Cobb) Thorne, oppure sociato b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus similis (Cobb) Thorne, e all’atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi. 19.1 Vegetali di Crataegus L. destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui al punto9 parte A allegato 3 e ai delle sementi, originari di Paesi punti15 e 17 parte A sezione I allegato 4, connei quali siano note manifesta- statazione ufficiale che nessun sintomo di zioni di Phyllosticta solitaria Ell. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. è stato osser- et Ev. vato su vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
19.2 Vegetali di Cydonia Mill., Fra- Ferme festando le disposizioni applicabili, a garia L., Malus Mill., Prunus L., seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti9 e Pyrus L., Ribes L., Rubus L., de-18 parte A allegato 3 o ai punti15 e 17 parte A stinati alla piantagione, ad ecce- sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che zione delle sementi, originari di nessun sintomo di malattie provocate dagli or- Paesi nei quali siano note manife- ganismi nocivi particolarmente pericolosi in stazioni di determinati organismi questione è stato osservato sui vegetali del luonocivi particolarmente pericolosi go di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo sui generi di cui trattasi. vegetativo completo. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono: – per Fragaria L.: – Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – per Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – per Prunus L.: – Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; – per Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – per Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – per Rubus L.: – Arabis mosaic virus – Raspberry ring spot virus – Strawberry latent ring spot virus – Tomato black ring virus; – per tutte le specie: altri virus ed organismi virussimili, non europei 20. Vegetali di Cydonia Mill.
e Pyrus Ferme restando le disposizioni applicabili ai L., destinati alla piantagione, ad vegetali di cui ai punti9 e 18 parte A allegato 3 eccezione delle sementi, originari e ai punti15, 17 e 19.2 parte A sezione I alledi Paesi nei quali siano note ma- gato4, constatazione ufficiale che negli ultimi nifestazioni di Pear decline my- tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad coplasm estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un’infezione da Pear decline mycoplasm. 21.1 Vegetali di Fragaria L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai delle sementi, originari di Paesi al punto19.2 parte A sezione I allegato 4, nei quali siano note manifesta- constatazione ufficiale: zioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi. a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi Gli organismi nocivi particolar- – hanno ottenuto certificati ufficiali nelmente pericolosi di cui sopra so- l’ambito di un sistema di certificazione che no i seguenti: richieda che essi provengono in linea di- – Strawberry latent «C» virus retta da materiali conservati in condizioni – Strawberry vein banding virus adeguate e sottoposti a prove ufficiali ri- – Micoplasma delle scope delle guardanti almeno gli organismi nocivi parstreghe della fragola (Strawberry ticolarmente pericolosi in questione mewitches’ broom mycoplasm) diante indicatori appropriati o metodi organismi nocivi all’atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione organismi nocivi all’atto di tale prova,
b) che dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui 21.2 Vegetali di Fragaria L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai delle sementi, originari di Paesi ai punti19.2 e 21.1 parte A sezione I allegato 4, nei quali siano note manifesta- constatazione ufficiale: zioni di Aphelenchoides besseyi a) che nessun sintomo di Aphelenchoides bes- Christie seyi Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie. 21.3 Vegetali di Fragaria L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai delle sementi ai punti19.2,21.1 e 21.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Anthonomus signatus Say e d’Anthonomus bisignifer (Schenkling). 22.1 Vegetali di Malus Mill., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui ai punti9 e 18 parte A allegato 3 delle sementi, originari di Paesi e al punto1 parte B allegato 3 e ai punti15, 17 nei quali siano note manifesta- e 19.2 parte A sezione I allegato 4, constataziozioni di determinati organismi ne ufficiale: nocivi particolarmente pericolosi a) che i vegetali: su Malus Mill. – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- Gli organismi nocivi particolar- l’ambito di un sistema di certificazione mente pericolosi di cui sopra so- che richieda che essi provengano in linea no i seguenti: diretta da materiali conservati in condi- – Cherry rasp leaf virus zioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali (American), riguardanti almeno gli organismi nocivi – Tomato ringspot virus particolarmente pericolosi in questione organismi nocivi all’atto di dette prove, – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione organismi nocivi all’atto di tale prova,
b) che dall’inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui 22.2 Vegetali di Malus Mill., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui ai punti9 e 18 parte A allegato delle sementi, originari di Paesi3, al punto1 parte B allegato 3 e ai punti15, nei quali siano note manifesta-17, 19.2 e 22.1 parte A sezione I allegato 4, zioni di Apple proliferation my- constazione ufficiale: coplasm a) che i vegetali sono originari di zone notariamente indenni da Apple proliferation mycoplasm,
aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: – hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l’Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all’atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l’Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all’atto di tali prove, bb) che dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall’Apple proliferation mycoplasm è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui 23.1 Vegetali delle seguenti specie di Ferme restando le disposizioni applicabili ai Prunus L., destinati alla pianta- vegetali di cui ai punti9 e 18 parte A allegato 3 gione, ad eccezione delle sementi, e ai punti15 e 19.2 parte A sezione I allegato 4, originari di Paesi nei quali siano constatazione ufficiale: note manifestazioni di Plum pox a) che i vegetali, escluse le piantine generate da virus: semi – Prunus amygdalus Batsch – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- – Prunus armeniaca L. l’ambito di un sistema di certificazione – Prunus blireiana André che richieda che essi provengano in linea – Prunus brigantina Vill. diretta da materiali conservati in condi- – Prunus cerasifera Ehrh. zioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali – Prunus cistena Hansen riguardanti almeno il Plum pox virus me- – Prunus curdica Fenzl. & Fritsch. diante indicatori appropriati o metodi – Prunus domestica ssp. domestica equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto L. organismo nocivo all’atto di tali prove, – Prunus domestica ssp. insititia oppure (L.) C.K. Schneid. – provengono in linea diretta da materiali – Prunus domestica ssp. italica conservati in condizioni adeguate, sotto- (Borkh.) Hegi posti negli ultimi tre cicli vegetativi com- – Prunus glandulosa Thunb. pleti ad almeno una prova ufficiale ri- – Prunus holoserica Batal.
guardante almeno il Plum pox virus – Prunus hortulana Bailey mediante indicatori appropriati o metodi – Prunus japonica Thunb. equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto – Prunus mandshurica (Maxim.) organismo nocivo all’atto di tale prova Koehne – Prunus maritima Marsh. b) che dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi – Prunus mume Sieb. et Zucc. completi nessun sintomo di malattie provo- – Prunus nigra Ait. cate dal Plum pox virus è stato osservato né – Prunus persica (L.) Batsch sui vegetali del luogo di produzione, né sui – Prunus salicina L. vegetali sensibili delle immediate vicinanze, – Prunus sibirica L. c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del – Prunus simonii Carr. luogo di produzione che abbiano mostrato – Prunus spinosa L. sintomi di malattie dovute ad altri virus od – Prunus tomentosa Thunb. agenti patogeni virus-simili. – Prunus triloba Lindl. – altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus 23.2 Vegetali di Prunus L., destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione: vegetali di cui ai punti9 e 18 parte A allegato 3
originari di Paesi nei quali sia- e ai punti15, 19.2 e 23.1 parte A sezione I alleno note manifestazioni di de- gato4, constatazione ufficiale: terminati organismi nocivi a) che i vegetali: particolarmente pericolosi su – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- Prunus L. l’ambito di un sistema di certificazione
ad eccezione delle sementi, che richieda che essi provengano in linea originari di Paesi nei quali sia- diretta da materiali conservati in condino note manifestazioni di de- zioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali terminati organismi nocivi riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, particolarmente pericolosi in questione
ad eccezione delle sementi, equi-valenti e rivelatisi esenti dai suddetti originari di Paesi non europei organismi nocivi all’atto di dette prove, nei quali siano note manifesta- oppure zioni di determinati organismi – provengono in linea diretta da materiali nocivi particolarmente peri- conservati in condizioni adeguate, sottocolosi. posti negli ultimi tre cicli vegetativi com- Gli organismi nocivi particolar- pleti ad almeno una prova ufficiale rimente pericolosi, di cui sopra guardante almeno gli organismi nocivi sono i seguenti: particolarmente pericolosi in questione – per il caso mediante indicatori appropriati o metodi di cui alla lettera a): equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti – Tomato ringspot virus organismi nocivi all’atto di tale prova, – per il caso b) che dall’inizio dei tre ultimi cicli vegetativi di cui alla lettera b): completi nessun sintomo di malattie provo- – Cherry rasp leaf virus cate dagli organismi nocivi particolarmente (americano), pericolosi in questione è stato osservato né – Peach mosaic virus sui vegetali del luogo di produzione, né sui (americano), vegetali sensibili delle immediate vicinanze. – Peach phony rickettsia – Peach rosette mycoplasm – Peach yellows mycoplasm – Plum line pattern virus (americano), – Peach X-disease mycoplasm – per il caso di cui alla lettera c): – Little cherry pathogen 24. Vegetali di Rubus L., destinati Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali alla piantagione: di cui al punto19.2 parte A sezione I allegato 4:
originari di Paesi nei quali sia- a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova, no note manifestazioni di de- b) constatazione ufficiale: terminati organismi nocivi par- aa) che i vegetali ticolarmente pericolosi, su – hanno ottenuto certificati ufficiali Rubus L. nell’ambito di un sistema di certificab) ad eccezione delle sementi, ori- zione che richieda che essi provengano ginari di Paesi nei quali siano in linea diretta da materiali conservati note manifestazioni di determi- in condizioni adeguate, sottoposti a nati organismi nocivi partico- prove ufficiali riguardanti almeno gli larmente pericolosi. organismi nocivi particolarmente peri- Gli organismi nocivi particolar- colosi in questione mediante indicatori mente pericolosi di cui sopra so- appropriati o metodi equivalenti e rino i seguenti: velatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all’atto di dette prove, – per il caso di cui alla lettera a): oppure – Tomato ringspot virus – provengono in linea diretta da mate- – Black raspberry latent virus riali conservati in condizioni adeguate, – Cherry leafroll virus sottoposti negli ultimi tre cicli vegeta- – Prunus necrotic ringspot tivi completi ad almeno una prova ufvirus ficiale riguardante almeno gli organi- – per il caso di cui alla lettera b): smi nocivi particolarmente pericolosi – Raspberry leaf curl virus (ame- in questione mediante indicatori apricano), propriati o metodi equivalenti e rivela- – Cherry rasp leaf virus (ameri- tisi esenti dai suddetti organismi nocivi cano) all’atto di tale prova, bb) che dall’inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
25.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di originari di Paesi nei quali siano cui ai punti10, 11 e 12 parte A allegato 3, connote manifestazioni di Syn- statazione ufficiale: chytrium endobioticum (Schil- a) che i tuberi sono originari di zone notoriabersky) Percival mente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure
che nel Paese d’origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute dall’Ufficio federale dell’agricoltura per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 25.2 Tuberi di Solanum tuberosum L. Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e al punto25.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:
che i tuberi sono originari di Paesi notoriamente indenni da Clavi bacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure
che nel Paese d’origine risultano rispettate disposizioni riconosciute dall’Ufficio federale dell’agricoltura per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
25.3 Tuberi di Solanum tuberosum L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai ad eccezione delle patate di pri- tuberi di cui ai punti10, 11 e 12 parte A allemizia, originari di Paesi nei quali gato3 e ai punti25.1 e 25.2 parte A sezione I siano note manifestazioni del allegato 4, soppressione della facoltà germinati- Potato spindle tuber viroid va. 25.4 Tuberi di Solanum tuberosum L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai destinati alla piantagione tuberi di cui ai punti10, 11 e 12 parte A allegato 3 e ai punti25.1,25.2 e 25.3 parte A sezione I allegato 4 , constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un un campo di produzione notariamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens e – che i tuberi sono originari di zone notariamente indenni da Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, oppure – nelle zone i cui è nota la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell’applicazione di un idoneo procedimento riconosciuto dall’Ufficio federale dell’agricoltura inteso ad eradicare Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith e che sia stato stabilito e – che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, oppure – nelle zone in cui è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, – che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un’indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure – che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l’eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all’atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen. 25.5 Vegetali di Solanaceae, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai tubealla piantagione, ad eccezione ri di cui ai punti10, 11, 12 e 13 parte A allegato delle sementi, originari di Paesi3 e ai punti25.1,25.2,25.3 e 25.4 parte A sezionei quali siano note manifesta- ne I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun zioni di Potato stolbur myco- sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osplasm servato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 25.6 Vegetali di Solanaceae, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili, a alla piantagione, ad eccezione dei seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti11 e tuberi di Solanum tuberosum L. e 13 parte A allegato 3 e al punto25.5 parte A delle sementi di Lycopersicon ly- sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che copersicum (L.) Karsten ex. nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è Farw., originari di Paesi nei quali stato osservato sui vegetali nel luogo di produsiano note manifestazioni di Po- zione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo tato spindle tuber viroid completo. 25.7 Vegetali di Capsicum annuum L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai Lycopersicon lycopersicum (L.) vegetali di cui ai punti11 e 13 parte A allegato Karsten ex Farw., Musa L., Nico-3 e ai punti25.5 e 25.6 parte A sezione I alletiana L.
e Solanum melongena gato4, se del caso, constatazione ufficiale: L., destinati alla piantagione, ad a) che i vegetali sono originari di zone indenni eccezione delle sementi, originari da Pseudomonas solanacearum (Smith) di Paesi nei quali siano note ma- Smith oppure nifestazioni di Pseudomonas so- b) che nessun indizio di Pseudomonas solanalanacearum (Smith) cearum (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio 25.8 Tuberi di Solanum tuberosum L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai ad eccezione di quelli destinati tuberi di cui al punto12 parte A allegato 3 e ai alla piantagione punti25.1,25.2 e 25.3 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 26. Vegetali di Humulus lupulus L. Constatazione ufficiale che nessun sintomo di destinati alla piantagione, ad ec- Verticillium alboatrum Reinke e Berthold e cezione delle sementi Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall’inizio 27.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Constatazione ufficiale: Des Moul., Dianthus L. e Pelar- a) che nessun indizio di Heliothis armigera gonium l’Hérit. ex Ait., destinati Hübner o Spodoptera littoralis (Boisd.) è alla piantagione, ad eccezione stato osservato nel luogo di produzione delle sementi dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi. 27.2 Vegetali di Dendranthema (DC.) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Des Moul., Dianthus L. et Pelar- di cui al punto27.1 parte A sezione I allegato 4, gonium l’Herit. ex Ait., ad ecce- constatazione ufficiale: zione delle sementi a) che nessun indizio di Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugi perda Smith o Spodoptera litura (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo,
b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi. 28. Vegetali di Dendranthema (DC.) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Des Moul., destinati alla pianta- di cui ai punti27.1 e 27.2 parte A sezione I gione, ad eccezione delle sementi allegato 4 constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all’atto di prove virologiche, esente da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stund viroid all’atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,
che i vegetali e le talee: – provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di Puccinia horiana Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti l’esportazione, oppure, – sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings,
che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell’ambiente circostante.
29. Vegetali di Dianthus L., destinati Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali alla piantagione ad eccezione di cui ai punti27.1 e 27.2 parte A sezione I delle sementi allegato 4, constatazione ufficiale: – che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr e Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma all’atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, – che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra è stato osservato sui vegetali. 30. Bulbi di Tulipa L. e Narcissus L., Constatazione ufficiale che nessun sintomo di ad eccezione di quelli per i quali Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato è dimostrato, dalle caratteristiche osservato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo dell’imballaggio o da altri ciclo vegetativo completo. elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi 31. Vegetali di Pelargonium l’Hérit. Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali ex Ait., destinati alla piantagione, di cui ai punti27.1 e 27.2 parte A sezione I ad eccezione delle sementi, origi- allegato 4, nari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus:
nei quali non sono notoriamente constatazione ufficiale che i vegetali: presenti Xiphinema americanum a) provengono direttamente da luoghi di produ- Cobb sensu lato (popolazioni non zione nei quali non siano note manifestazioeuropee) o altri vettori di Tomato ni di Tomato ringspot virus, oppure ringspot virus
derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici
nei quali sono notoriamente pre- constatazione ufficiale che i vegetali: senti Xiphinema americanum a) provengono direttamente da luoghi di produ- Cobb sensu lato (popolazioni zione nei quali non siano note manifestazionon europee) o altri vettori ni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né di Tomato ringspot virus sui vegetali, oppure
derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici.
32.1 Vegetali di Apium graveolens L., Ferme restando le disposizioni applicabili, a Argyranthemum spp., Aster spp., seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti11 e Brassica spp., Capsicum annuum13 parte A allegato 3 e ai punti27.1,27.2,28 e L., Cucumis spp., Dendranthema29 parte A sezione I allegato 4, constatazione (DC.) Des Moul., Dianthus L. ed ufficiale ibridi, Exacum spp., Gerbera a) che nessun indizio della presenza degli orga- Cass., Gypsophila L., Lactuca nismi nocivi particolarmente pericolosi in spp., Leucanthemum L., Lupinus questione è stato osservato nel luogo di pro- L., Lycopersicon lycopersicum duzione all’atto di ispezioni ufficiali eseguite (L.) Karsten ex Farw., Solanum almeno mensilmente nei tre mesi precedenti melongena L., Tanacetum L. und l’esportazione, oppure Verbena L., destinati alla pianta- b) che immediatamente prima dell’esportazione gione, ad eccezione delle sementi, i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione originari di Paesi nei quali l’Uffi- che non ha evidenziato alcun indizio della cio federale dell’agricoltura ha presenza degli organismi nocivi particolaraccertato che non sono note ma- mente pericolosi in questione, ed hanno rinifestazioni dei seguenti organi- cevuto un idoneo trattamento volto ad eradismi nocivi particolarmente peri- care detti organismi nocivi. colosi: – Amauromyza maculosa (Malloch) – Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) – Liriomyza huidobrensis (Blanchard) – Liriomyza sativae Blanchard – Liriomyza trifolii (Burgess) 32.2 Vegetali di specie di cui al punto Ferme restando le disposizioni applicabili, a 32.1 parte A sezione I allegato 4 seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti11 e destinati alla piantagione, ad ec-13 parte A allegato 3 e ai punti27.1,27.2,28, cezione delle sementi, originari di29 e 32.1 parte A sezione I allegato 4, constata- Paesi d’America o di altri Paesi zione ufficiale che nessun indizio di Amauterzi cui non si applica tale punto romyza maculosa (Malloch), Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard oder Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all’atto di ispezioni ufficiali e seguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione. 32.3 Vegetali di specie erbacee non Ferme restando le disposizioni applicabili, a compresi nel punto32.1
parte A seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti11 e
sezione I allegato 4 destinati alla13 parte A allegato 3 e ai punti27.1,27.2,28 e
piantagione, ad eccezione delle29 parte A sezione I allegato 4, constatazione sementi, originari di Paesi cui ufficiale: non si applica tale punto a) che nessun sintomo di Amauromyza maculosa (Malloch) o Linomyza sativae è stato osservato nel luogo di produzione all’atto di un’ispezione ufficiale eseguita prima del raccolto, oppure
b) che immediatamente prima dell’esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione che non ha evidenziato alcun indizio della presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione, e hanno ricevuto un idoneo trattamento volto ad eradicare detti organismi nocivi. 33. Vegetali con radici, piantati o de- Constatazione ufficiale che il luogo di produstinati alla piantagione, coltivati zione è notoriamente indenne da Clavibacter all’aperto michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. 34. Terra e terreno di coltura aderenti Constatazione ufficiale: o associati ai vegetali, costituiti a) il terreno di coltura, al momento della pianintegralmente o parzialmente di tagione: terra o di sostanze solide organi- – non conteneva terra e materie organiche, che, quali parti di vegetali, hu- oppure mus, compresa torba e corteccia o – era esente da insetti e nematodi nocivi qualsiasi altra sostanza organica, particolarmente pericolosi ed era stato destinati ad assicurare la soprav- sottoposto ad idoneo esame o trattamento vivenza dei vegetali ed originari termico o fumigazione atti ad assicurare di: che fosse esente da altri organismi nocivi – Turchia particolarmente pericolosi, oppure – Bielorussia, Estonia, Lettonia, – era stato sottoposto ad idoneo trattamento Lituania, Moldavia, Russia, termico o fumigazione atti ad eliminare Ucraina gli organismi nocivi particolarmente peri- – Paesi non europei ad eccezione colosi, e che di Cipro, Egitto, Israele, Libia, b) dopo la piantagione: Malta, Marocco, Tunisia – sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi particolarmente pericolosi, oppure – nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a) 35.1 Vegetali di Beta vulgaris L., de- Constatazione ufficiale che nessun sintomo di stinati alla piantagione, ad ecce- Beet curly top virus (isolati non europei) è stato zione delle sementi osservato
nel luogo di produzione dall’inizio 35.2 Vegetali di Beta vulgaris L., de- Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali stinati alla piantagione, ad ecce- di cui al punto 35.1 parte A sezione I allegato 4, zione delle sementi, originari di constatazione ufficiale: Paesi nei quali siano note manife- a) che nella zona di produzione non sono note stazioni di Beet leaf curl virus manifestazioni di Beet leaf curl virus, e
che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio 36.1 Vegetali di Ficus L., destinati alla Constatazione ufficiale: piantagione, ad eccezione delle a) che il luogo di produzione è risultato indensementi ne da Thrips palmi Karny all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure
che la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento, atto a garantire l’assenza di contaminazione da Thysanoptera, oppure
che i vegetali sono stati coltivati in serre nelle quali sono state prese misure ufficiali per controllare la presenza di Thrips palmi Karny durante un periodo appropriato e che durante tale periodo non è stata constatata alcuna manifestazione di Thrips palmi Karny.
36.2 Vegetali diversi da Ficus L., de- Constatazione ufficiale: stinati alla piantagione, ad ecce- a) che i vegetali sono originari di un Paese nozione delle sementi toriamente indenne da Thrips palmi Karny,
che il luogo di produzione è risultato indenne da Thrips palmi Karni all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure
che la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento, atto a garantire l’assenza di contaminazione da Thysanoptera.
38.1 Vegetali di Camellia L., destinati Constatazione ufficiale: alla piantagione, ad eccezione a) che i vegetali sono originari di zone nelle delle sementi, originari di Paesi quali non sono note manifestazioni di Cibonon europei rinia camelliae Kohn, oppure
b) che nessun sintomo di Ciborinia camelliae Kohn è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, su piante in fiore. 38.2 Vegetali di Fuchsia L., destinati Constatazione ufficiale che nessun sintomo di alla piantagione, ad eccezione Aculops fuchsiae Keifer è stato osservato nel delle sementi, originari degli luogo di produzione e che immediatamente USA o del Brasile prima dell’esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da Aculops fuchsiae Keifer. 39. Alberi e arbusti, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili, a piantagione, ad eccezione delle seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti1, 2, sementi e dei vegetali in coltura3, 9, 9.1,13, 15 e 18 parte A allegato 3, al tessutale, originari di Paesi diver- punto1 parte B allegato 3 o ai punti8.1,8.2,9, si dai Paesi europei e mediterra-10, 11.1,11.2,12, 13.1,13.2,14, 15, 17, 18, nei19.1,19.2,20, 22.1,22.2,23.1,23.2,24, 25.5, 25.6,26, 27.1,27.2,28, 29, 32.1,32.2,33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 e 38.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, – sono cresciuti in vivaio, – sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell’esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi. 40. Alberi e arbusti a foglia caduca, Ferme restando le disposizioni applicabili, a destinati alla piantagione, ad ec- seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti1, 2, cezione delle sementi e dei vege-3, 9, 9.1,13, 15 e 18, parte A allegato 3, al tali in coltura tessutale, originari punto1 parte B allegato 3 o ai punti8.1,8.2,9, di Paesi diversi dai Paesi europei10, 11.1,11.2,12, 13.1,13.2,14, 15, 17, 18, e mediterranei19.1,19.2,20, 22.1,22.2,23.1,23.2,24, 25.5, 25.6,26, 27.1,27.2,28, 29, 32.1,32.2,33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2 e 39 parte A sezione I allegato 4 constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo negativo e privi di foglie. 41.
Vegetali annuali e biennali, ec- Ferme restando le disposizioni applicabili, a cetto Gramineae, destinati alla seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti11 e piantagione, ad eccezione delle13 parte A allegato 3 e ai punti25.5,25.6,32.1, sementi, originari di Paesi diversi32.2,32.3,33, 34, 35.1 e 35.2 parte A sezione I dai Paesi europei e mediterranei allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono stati coltivati in vivaio, – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, – sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell’esportazione, e – trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi. 42. Vegetali della famiglia Grami- Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda neae di erbe perenni ornamentali dei casi, ai vegetali di cui ai punti33 e 34 parte delle sottofamiglie Bambusoi- A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale deae, Panicoideae e dei generi che i vegetali: Buchloe, Bouteloua Lag., Cala- – sono stati coltivati in vivaio, magrostis, Cortaderia Stapf., – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e Glyceria R. Bz., Hakonechloa di frutti, Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, – sono stati ispezionati in tempi opportuni Phalaris L., Shibataea, Spartina prima dell’esportazione, e Schreb., Stipa L., Uniola L., de- – trovati esenti da sintomi di batteri, virus stinati alla piantagione, ad ecce- ed altri organismi nocivi particolarmente zione delle sementi, originari di pericolosi virus simili, Paesi diversi dai Paesi europei e – trovati esenti da indizi o sintomi di nemediterranei matodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi. 43.
Vegetali nanizzati naturalmente o Ferme restando le disposizioni applicabili a artificialmente, destinati alla seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti1, 2, piantagione, ad eccezione delle3, 9, 9.1,13, 15 e 18, parte A allegato 3, al sementi, originari di Paesi non punto1 parte B allegato 3 o ai punti8.1,9, 10, europei11.1,11.2,12, 13.1,13.2,14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2,20, 22.1,22.2,23.1,23.2,24, 25.5,25.6, 26, 27.1,27.2,28, 32.1,32.2,33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42 parte A sezione I allegato 4 constatazione ufficiale:
che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali,
che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a): aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a): – sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, – sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l’assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all’articolo8 della presente ordinanza alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione», – sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno, ad in- tervalli opportuni, per l’accertamento della presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati1 e 2 della presente ordinanza. Tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest’ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest’ultimo comprende più di 3000 vegetali, – sono risultati esenti, all’atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l’assenza degli organismi nocivi citati, – sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo di che sono stati esaminati e risultati esenti da organismi nocivi particolarmente pericolosi, – sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi particolarmente pericolosi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati: – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, oppure – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal
substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa) quinto trattino, oppure – sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi particolarmente pericolosi;
la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all’articolo
della presente ordinanza alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione», bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che dev’essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all’articolo8 della presente ordinanza alla voce «dichiarazione supplementare», per consentire l’identificazione della partita. 44. Vegetali di erbacee perenni desti- Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda nati alla piantagione, ad eccezio- dei casi, ai vegetali di cui ai punti32.1,32.2, ne delle sementi, delle famiglie32.3,33 e 34 parte A sezione I allegato 4, con- Caryophyllaceae (tranne statazione ufficiale che i vegetali: Dianthus L.), Compositae (tranne – sono stati coltivati in vivaio, Dendranthema [DC.] Des – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e Moul.), Cruciferae, Leguminosae di frutti, und Rosaceae (tranne Fragaria – sono stati ispezionati in tempi opportuni L.), originari di Paesi diversi dai prima dell’esportazione e Paesi europei e mediterranei – trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi. 45. Vegetali di Euphorbia pulcher- Constatazione ufficiale: rima Willd. destinati alla pianta- – che i vegetali sono originari di zone notogione, ad eccezione delle sementi riamente indenni da Bemisia tabaci Genn., originari di Paesi nei quali Bemi- oppure sia tabaci Genn. (popolazioni – che nessun indizio di Bemisia tabaci Genn., non europee) è notoriamente pre- è stato osservato su vegetali nel luogo di sente produzione all’atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno mensilmente nel corso dei tre mesi precedenti l’esportazione. 45.1 Vegetali di Lycopersicon lyco- Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda persicum (L.) Karsten ex Farw. dei casi, ai vegetali di cui al punto13 parte A destinati alla piantagione, ad ec- allegato 3 e ai punti25.5,25.6 e 25.7 parte A cezione delle sementi, originari di sezione I allegato 4: Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus:
dove non è nota la presenza di constatazione ufficiale che nessun sintomo di Bemisia tabaci Genn Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali
dove è nota la presenza constatazione ufficiale: di Bemisa tabaci Genn. a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e:
aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn, oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn all’atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure
b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest’ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l’assenza di Bemisia tabaci Genn. 46. Vegetali destinati alla piantagio- Ferme restando le disposizioni applicabili, a ne, ad eccezione delle sementi, seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 13 dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e parte A allegato 3 e ai punti25.5,25.6,32.1, dei rizomi, originari di Paesi nei32.2,32.3, 35.1, 35.2, 44, 45 e 45.1 parte A quali sono notoriamente presenti sezione I allegato 4: determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: – Bean golden mosaic virus – Cowpea mild mottle virus – Lettuce infectious yellows virus – Pepper mild tigré virus – Squash leaf curl virus – altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.
Dove non è nota la presenza di constatazione ufficiale che nessun sintomo de- Bemisia tabaci Genn. (popola- gli organismi nocivi particolarmente pericolosi zioni non europee) o di altri di cui trattasi è stato osservato sui vegetali duvettori degli organismi nocivi rante il completo ciclo vegetativo, particolarmente pericolosi di cui trattasi
Dove è nota la presenza di Be- constatazione ufficiale che nessun sintomo demisia tabaci Genn. (popolazioni gli organismi nocivi particolarmente pericolosi non europee) o di altri vettori di cui trattasi è stato osservato sui vegetali dudegli organismi nocivi partico- rante un adeguato periodo e larmente pericolosi di cui trat- a) che i vegetali sono originari di zone nototasi riamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi, oppure
che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi all’atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure
che i vegetali sono sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare Bemisia tabaci Genn.
47. Sementi di Helianthus annuus L. Constatazione ufficiale:
che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, oppure
che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni.
48. Sementi di Lycopersicon lyco- Constatazione ufficiale che le sementi sono persicum (L.) Karsten ex Farw. state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato dall’Ufficio federale dell’agricoltura e
che le sementi sono originarie di zone nelle quali Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure
che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo,
che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all’atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.
49.1 Sementi di Medicago sativa L. Constatazione ufficiale:
che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure
che prima dell’esportazione è stata effettuata una fumigazione.
49.2 Sementi di Medicago sativa L., Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali originarie di Paesi nei quali siano di cui al punto 49.1 parte A sezione I allegato 4, note manifestazioni di Clavi- constatazione ufficiale: bacter michiganensis ssp. insi- a) che durante gli ultimi dieci anni non sono diosus Davis et al. state osservate manifestazioni di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., né nell’azienda, né nelle immediate vicinanze,
– che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., oppure – che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure – che il contenuto di materie inerti non supera, in peso lo 0,1%,
che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L. durante l’ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,
che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina.
51. Sementi di Phaseolus L. Constatazione ufficiale:
che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure
che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all’atto di tali esami, è risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
52. Sementi di Zea mays L. Constatazione ufficiale:
che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Erwinia stewartii (Smith) Dye, oppure
che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all’atto di tale esame, è risultato esente da Erwinia stewartii (Smith) Dye.
53. Sementi dei generi Triticum, Se- Constatazione ufficiale che le sementi sono cale e X Triticosecale originarie originarie di una zona notoriamente indenne da dell’Afghanistan, dell’India, Tilletia indica Mitra. dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra. 54. Semi dei generi Triticum, Secale Constatazione ufficiale: e X Triticosecale originari a) che i semi sono originari di una zona notodell’Afghanistan, dell’India, riamente indenne da Tilletia indica Mitra dell’Iraq, del Messico, del Nepal, oppure del Pakistan e degli USA, dove è b) che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è nota la presenza di Tilletia indica stato osservato sui vegetali nel luogo di pro- Mitra. duzione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da Tilletia indica Mitra all’atto di tali prove.
Merci di origine svizzera 2. Legname di Platanus L., compre- a) Constatazione ufficiale che il legname è oriso il legname che non ha conser- ginario di zone notoriamente indenni da Cevato la superficie rotonda natu- ratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, oprale pure
b) constatazione comprovata dal marchio «Klindried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l’operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. 4. Vegetali di Pinus L., destinati alla Constatazione ufficiale che nessun sintomo di piantagione, ad eccezione delle Scirrhia pini Funk & Parker è stato osservato sementi nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo 7. Vegetali di Castanea Mill. E Constatazione ufficiale: Quercus L., destinati alla pianta- a) che i vegetali sono originari di zone notogione, ad eccezione delle sementi riamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure
che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo 8. Vegetali di Platanus L., destinati Constatazione ufficiale: alla piantagione, ad eccezione a) che i vegetali sono originari di una zona nodelle sementi toriamente indenne da Ceratocystis fimbriata
f. sp. platani Walter, oppure
che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata
f. sp. platani Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo 9. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Constatazione ufficiale: Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., a) che i vegetali sono originari di zone ricono- Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., sciute indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Malus Mill., Mespilus L., Pyra- Winsl. et al. conformemente alle disposiziocantha Roem., Pyrus L., Sorbus ni di cui al punto21 parte B allegato 4 oppu- L. escluso Sorbus intermedia re (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., destinati alla piantagione, ad ec- b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul cezione delle sementi campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al..
12. Vegetali di Fragaria L., Prunus Constatazione ufficiale: L. und Rubus L., destinati alla a) che i vegetali sono originari di zone notopiantagione, ad eccezione delle riamente indenni da determinati organismi sementi nocivi particolarmente pericolosi, oppure Gli organismi nocivi particolar- b) che nessun sintomo di malattie provocate mente pericolosi determinati sono dagli organismi nocivi particolarmente peri- – per Fragaria L.: colosi in questione è stato osservato su ve- – Phytophthora fragariae Hic- getali sul luogo di produzione dall’inizio kman var. fragariae, dell’ultimo ciclo vegetativo completo. – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – per Prunus L.: – Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; – per Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – per Rubus L.: – Raspberry ring spot virus, – Tomato black ring virus 13. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali L., destinati alla piantagione, ad di cui al punto9 parte A sezione II allegato 4, eccezione delle sementi constatazione ufficiale:
che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasm, oppure
che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un’infezione da Pear decline mycoplasm.
14. Vegetali di Fragaria L., destinati Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali alla piantagione, ad eccezione di cui al punto12 parte A sezione II allegato 4, delle sementi constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure
che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie.
15. Vegetali di Malus Mill., destinati Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali alla piantagione, ad eccezione di cui al punto9 parte A sezione II allegato 4, delle sementi constatazione ufficiale:
che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure:
aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: – hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l’Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all’atto di dette prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l’Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all’atto di tali prove, bb) che dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall’Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
16. Vegetali delle seguenti specie di Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Prunus destinati alla piantagione, di cui al punto12 parte A sezione II allegato 4, ad eccezione delle sementi: constatazione ufficiale: – Prunus amygdalus Batsch a) che i vegetali sono originari di zone noto- – Prunus armeniaca L. riamente indenni da Plum pox virus, oppure – Prunus blireiana André – Prunus brigantina Vill. b) aa) che i vegetali, escluse le piantine gene- – Prunus cerasifera Ehrh. rate da semi: – Prunus cistena Hansen – hanno ottenuto certificati ufficiali – Prunus curdica Fenzl. nell’ambito di un sistema di certifica- Et Fritsch. zione che richieda che essi provengano – Prunus domestica ssp. in linea diretta da materiali conservati domestica L. in condizioni adeguate, sottoposti a – Prunus domestica ssp. insititia prove ufficiali riguardanti almento il (L.) C.K. Schneid Plum pox virus mediante indicatori – Prunus domestica ssp. italica appropriati o metodi equivalenti e ri- (Borkh.) Hegi. velatisi esenti dal suddetto organismo – Prunus glandulosa Thunb. nocivo all’atto di dette prove, oppure – Prunus holoserica Batal. – provengono in linea diretta da mate- – Prunus hortulana Bailey riali conservati in condizioni adeguate, – Prunus japonica Thunb. sottoposti negli ultimi tre cicli vegeta- – Prunus mandshurica (Maxim.) tivi completi ad almeno una prova uf- Koehne ficiale riguardante almeno il Plum pox – Prunus maritima Marsh. virus mediante indicatori appropriati o – Prunus mume Sieb. et Zucc. metodi equivalenti e rivelatisi esenti – Prunus nigra Ait. dal suddetto organismo nocivo all’atto – Prunus persica (L.) Batsch di tali prove, – Prunus salicina L. bb) che dall’inizio degli ultimi tre cicli ve- – Prunus sibirica L. getativi completi non sono stati osservati – Prunus simonii Carr. sintomi di malattie provocate dal Plum – Prunus spinosa L. pox virus, né sui vegetali del luogo di – Prunus tomentosa Thunb. produzione, né sui vegetali sensibili delle – Prunus triloba Lindl. immediate vicinanze, – altre specie di Prunus L. cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali sensibili al Plum pox virus del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili. 17.
Vegetali di Vitis L., ad eccezione Constatazione ufficiale che nessun sintomo di dei frutti e delle sementi Flavescence dorée è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi. 18.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., Constatazione ufficiale: destinati alla piantagione a) che sono state osservate le disposizioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,
b) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens.
18.2 Tuberi di Solanum tuberosum L., Fermi restando i requisiti particolari applicabili destinati alla piantagione, ad ec- ai tuberi di cui al punto18.1 parte A sezione II cezione di quelli delle varietà uf- allegato 4, constatazione ufficiale che i tuberi: ficialmente ammesse – appartengono a selezioni avanzate (tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi) – sono stati prodotti in Svizzera, e – provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all’atto di tali controlli, da organismi nocivi particolarmente pericolosi. 18.3 Vegetali di specie stolonifere o a) I vegetali devono essere stati tenuti in condituberifere di Solanum L. o relativi zioni di quarantena ed essere risultati esenti, ibridi, destinati alla piantagione, all’atto dei controlli di quarantena, da orgaad eccezione dei tuberi di Sola- nismi nocivi particolarmente pericolosi. num tuberosum L. di cui al punto b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a): 18.1 o 18.2, parte A sezione II allegato 4 nonché del materiale aa) sono sorvegliati dall’Ufficio federale per la salvaguardia delle varietà dell’agricoltura e vengono effettuati da colturali conservato in banche di personale con formazione scientifica di geni o in collezioni di materiali tale Ufficio o di un altro ente ufficialgenetici mente riconosciuto; bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di tali organismi nocivi; cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale, – mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi particolarmente pericolosi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo, – mediante esame condotto secondo metodi adeguati; – nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a: – Andean potato latent virus – Arracacha virus B (oca strain) – Potato black ringspot virus – Potato spindle tuber viroid –
Potato virus T – Andean potato mottle virus – virus della patata A, M, S, V, X und Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato leaf roll virus – Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., – Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith – nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi; di cui alle lettere aa) - cc); dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all’atto dell’esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che hanno causato tali sintomi.
Qualsiasi materiale non trovato esente, all’atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui alla lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.
Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa l’Ufficio federale dell’agricoltura.
18.4 Vegetali di specie stolonifere o Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il tuberifere di Solanum L. o relativi materiale di cui trattasi ne informa l’Ufficio ibridi, destinati alla piantagione, federale dell’agricoltura. conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici Esigenze particolari per l’introduzione e la commercializzazione di merci in alcune zone protette Merce Esigenze particolari Zona(e) protetta(e) 21. Vegetali e polline Cantoni di GE, vivo per l’impolli- VD, VS, FR, NE, nazione di: Chae- JU, BE, TI e GR nomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. tranne Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle
di origine svizzera Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 1 parte B allegato 3, constatazione ufficiale:
che i vegetali sono originari di una zona protetta oppure
che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno un anno, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», in un campo: aa) situato in una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un estensione di almeno 50 km2 , ossia in una zona dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati, bb) ufficialmente approvato, prima dell’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, cc) che, come le altre parti della «zona tampone», dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo è risultato esente da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. all’atto di: – ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte (una volta in luglio/agosto e una volta in settembre/otto- Merce Esigenze particolari Zona(e) protetta(e) bre) nel campo e nella zona circostante avente un raggio di almeno 250 m e – sopralluoghi ufficiali effettuati almeno una volta nel periodo da luglio ad ottobre nella zona circostante avente un raggio di almeno 1 km, in luoghi adeguati e in particolare dove sono presenti vegetali che possono fungere da indicatori, e – prove ufficiali eseguite secondo metodi di laboratorio su campioni ufficialmente prelevati, dopo l’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, da vegetali che hanno presentato sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nel campo o in altre parti della «zona tampone» e dd) dal quale, come dalle altri parti della «zona tampone», non sono state rimosse, senza preventiva indagine o approvazione ufficiale, piante ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al
di origine estera Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 e al punto1 parte B allegato 3. – Stati membri Constatazione ufficiale: dell’Unione – che i vegetali sono originari di una zona europea protetta per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oppure – che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno un anno, in caso di trasferimento, in un campo situato in una zona sottoposta a un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., a partire dalla quale tali vegetali possono essere introdotti nelle zone protette degli Stati membri; – altri Paesi Paesi ufficialmente riconoscuti esenti da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Allegato 5
(art.5, 9, 17, 23, 24 e 40) Merci originarie della Svizzera che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante 1. Vegetali e prodotti vegetali 1.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Chaenomeles Lindl.,Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl. 1.3 Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione. 1.4 Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
2. Vegetali prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti. 2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Abies Mill., Castanea Mill,. Fragaria L., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L e Tsuga Carr.
pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante valido per la zona interessata all’atto dell’introduzione o della commercializzazione in tale zona Fatte salve la merce di cui alla sezione I della presente parte e dell’allegato3 parti A eB 1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci 1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl. 1.4 Polline vivo per l’impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.
Merci di origine estera che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel Paese d’origine o nel Paese di spedizione pericolosi per tutta la Svizzera 1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di crucifere, graminacee, Trifolium spp., originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay, i generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L. 2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di: – Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Pelargonium L’Hérit ex Ait, Populus L., Quercus L., – conifere (Coniferales), – Acer saccharum Marsh., originarie dell’America settentrionale, – Prunus L. originaro di Paesi extraeuropei. 3. Frutti di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. e Vaccinium L., originari di Paesi extraeuropei. 4. Tuberi di Solanum tuberosum L. 5. Corteccia, separata dal tronco, di: – conifere (Coniferales), – Acer saccharum Marsh., Populus L. e Quercus L., esclusa la specie Quercus suber L., – Castanea Mill. 6. Legname che:
è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie: – Castanea Mill., – Castanea Mill., Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell’America settentrionale, – Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superfice rotonda naturale, – Conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L., originarie di Paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, – Pinus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, – Populus L., originario del continente americano, – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell’America settentrionale; e che
corrisponde a una delle seguenti designazioni:
Codice NC Designazione delle merci 4401.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 4401.21 Legno in piccole placche o in particelle: 4401.22 Legno in piccole placche o in particelle: – non di conifere ex 4401.30 Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili ex 4403.20 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno di conservazione, di conifere 4403.91 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno di conservazione: – di quercia (Quercus spp.) 4403.99 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno di conservazione: – non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.) ex 4404.10 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: ex 4404.20 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere Codice NC Designazione delle merci 4406.10 Traversine di legno per strade ferrate o simili: – non impregnate ex 4407.10 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a ex 4407.91 Legnato segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a – di quercia (Quercus spp.) 4407.99 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a – non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.) ex 4415.10 Casse, gabbie e cilindri di legno ex 4415.20 Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico di legno ex 4416.00 Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di quercia (Quercus spp.) Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415.20) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme stabilite per le «palette di carico-UIC» e portino il relativo marchio. 7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.
b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a), oppure costituito interamente o parzialmente di torba o di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari della Turchia, della Bielorussia, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Moldovia, della Russia, dell’Ucraina e di Paesi extraeuropei ad eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco e Tunisia. 8. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli USA.
pericolosi per talune zone protette Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci di cui alla sezione I. 3. Polline vivo per l’impollinazione di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. escluse le specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl. 4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. esclusa la specie Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. e Stranvaesia Lindl.
Allegato 6
(art. 8) Certificato fitosanitario (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 951)
Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario N.
Nome e indirizzo dichiarati del destinatario 4 Servizio per la protezione dei vegetali di alla(e) Organizzazione(i) della protezione dei vegetali di
Luogo d’origine
Mezzo di trasporto dichiarato
Punto d’entrata dichiarato
Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione 9 Quantità dichiarata del prodotto; designazione botanica dei vegetali
Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti: – sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, e – sono considerati esenti da organismi nocivi contemplati dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente indenni da altri organismi nocivi pericolosi, e – sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore.
Dichiarazione supplementare TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O 18 Luogo del rilascio DISINFEZIONE
Trattamento
Prodotto chimico 14 Durata e temperatura Data (sostanza attiva) Nome e firma Timbro deldell’agente autorizzato l’Organizzazione
Concentrazione 16 Data
Informazioni supplementari
Allegato 7
(art. 8) Certificato fitosanitario di riesportazione (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1951)
Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario di riesportazione N.
Nome e indirizzo dichiarati del destinatario 4 Servizio per la protezione dei vegetali di alla(e) Organizzazione(i) della protezione dei vegetali di
Luogo d’origine
Mezzo di trasporto dichiarato
Punto d’entrata dichiarato
Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; 9 Quantità dichiarata denominazione del prodotto; designazione botanica dei vegetali
Si certifica – che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in ........ (Paese di riesportazione) in prove- o o nienza da ............ (Paese d’origine) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n. .... (*)di cui si allega l’originale la copia certificata conforme o o o o – che sono (*) imballati reimballati nell’imballaggio d’origine in nuovi imballaggi, o – che, in base o (*) al certificato fitosanitario originale e a un’ispezione supplementare la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore, e – che durante il deposito in ...............(Paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d’infezione. (*)Segnare ciò che fa al caso
Dichiarazione supplementare TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DI DISINFEZIONE 18 Luogo del rilascio
Trattamento
Prodotto chimico (sostanza attiva)14 Durata e temperatura Data Nome e firma Timbro dell’agente dell’Organizzaautorizzato zione
Concentrazione 16 Data
Informazioni supplementari
Allegato 8
(art.17, 21 e 22) Passaporto delle piante Informazioni richieste: 1. «Passaporto delle piante svizzero» 2. «CH» 3. Indicazione dell’organismo ufficiale responsabile o del suo codice 4. Numero di registrazione della ditta 5. Numero del passaporto delle piante 6. Designazione botanica 7. Quantità 8. La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce può essere commercializzata 9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il numero della ditta originariamente registrata 10. Il nome del Paese d’origine per le merci estere
Allegato 9
(art. 3) Alberi e arbusti forestali Degli alberi forestali fanno parte i generi seguenti:
Designazione botanica Designazione italiana Conifere Abies abete Larix larice Picea abete rosso, peccia Pinus pino Pseudotsuga abete di Douglas Taxus tasso Latifoglie Acer acero Alnus alno, ontano Betula betulla Carpinus carpino Castanea castagno Fagus faggio Fraxinus frassino Ostrya carpino nero Populus pioppo Quercus quercia Robinia robinia Salix salice Sorbus sorbo Tilia tiglio Ulmus olmo I generi e le specie seguenti fanno parte degli alberi e degli arbusti forestali, sempreché siano piantati nella foresta:
Designazione botanica Designazione italiana Juglans regia noce reale Juglans nigra noce nero Prunus ciliegio 2614 Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.