RU 2001 1370
Ordinanza
sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche
e consolari svizzere
Modifica del 4 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 30 gennaio 19851 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 3
L’Ufficio svizzero di espansione commerciale provvede alla fatturazione e all’incasso delle tasse per le prestazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere a cui sono stati affidati compiti speciali di promozione delle esportazioni (centri di sostegno per le esportazioni).
II
La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2001.
4 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |