Fonte

RU 2001 1370

Ordinanza
sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche
e consolari svizzere

Modifica del 4 aprile 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 30 gennaio 19851 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3

L’Ufficio svizzero di espansione commerciale provvede alla fatturazione e all’incasso delle tasse per le prestazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere a cui sono stati affidati compiti speciali di promozione delle esportazioni (centri di sostegno per le esportazioni).

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2001.

4 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz