RU 2001 138
Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
Modifica dell’11 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 10a
Capitolo 2 Sospensione dell’obbligo d’assicurazione e della copertura
dell’infortunio
Art. 10a Sospensione dell’obbligo d’assicurazione
La sospensione dell’obbligo d’assicurazione di cui all’articolo 3 capoverso 4 della legge inizia il giorno in cui l’assicurato è soggetto alla legge federale del 19 giugno 19922 sull’assicurazione militare (LAM).
Al termine dell’assoggettamento all’assicurazione militare, l’assicurato deve fornire all’assicuratore la prova circa l’effettiva durata dell’assoggettamento.
Se l’assicurato è stato assoggettato all’assicurazione militare per oltre 60 giorni consecutivi, l’assicuratore gli restituisce l’ammontare dei premi pagati durante il periodo di sospensione.
L’assicuratore comunica alle competenti autorità cantonali le persone il cui obbligo d’assicurazione è stato sospeso e la durata della sospensione.
Titolo prima dell’art. 11
Abrogato
Art. 11, titolo
Sospensione della copertura dell’infortunio
Art. 91a cpv.1
Abrogato
Art. 105 cpv. 3 bis e 4
Il dipartimento designa le prestazioni di cui all’articolo 64 capoverso 6 lettera d della legge, per le quali la franchigia non è dovuta.
Prima di emanare le disposizioni di cui ai capoversi1, 3 e 3bis, il dipartimento sente la commissione competente.
Art. 106
Anche le persone tenute ad assicurarsi secondo l’articolo1 capoverso2 lettera a hanno diritto alla riduzione dei premi finché ne soddisfano le condizioni prescritte dal Cantone.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |