RU 2001 1451
Ordinanza
concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cereali,
cereali speciali e alimenti ricchi di energia e di proteine
per l’alimentazione di animali
(Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cereali)
del 25 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8, 52, 53, 55 e 57 della legge dell’8 ottobre 19821 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),
ordina:
Sezione 1 Obbligo imperativo di costituire scorte
Art. 1
Le merci menzionate nell’allegato1 sottostanno all’obbligo imperativo di costituire scorte per garantire l'approvvigionamento del Paese con cereali, cereali speciali e alimenti ricchi di energia e di proteine per l’alimentazione di animali.
Sezione 2 Importazione di merci subordinate all’obbligo di costituire scorte
Art. 2 Obbligo del permesso d’importazione
Chi intende importare merci menzionate nell’allegato1 deve ottenere un permesso generale d’importazione.
Questo permesso è rilasciato dall’Ufficio fiduciario dei detentori svizzeri di scorte obbligatorie di cereali (USSOC), su incarico dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).
Possono essere importati senza permesso:
i quantitativi di merci sino a 20 kg lordi;
nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all’uso personale.
Art. 3 Condizioni per il rilascio del permesso
Il rilascio di permessi generali d’importazione è subordinato alla conclusione di un contratto con il quale l’importatore si impegna a tenere, all’interno del territorio doganale svizzero e per la durata del contratto, una scorta obbligatoria di queste merci.
Agli importatori esentati dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie (art. 7) o che importano merci per le quali non è richiesta la costituzione di scorte obbligatorie (art. 9) sono rilasciati permessi generali d’importazione se si impegnano per scritto ad assumere gli stessi oneri finanziari che deriverebbero loro da un corrispondente contratto per scorte obbligatorie.
Art. 4 Revoca e rifiuto di permessi d’importazione
L’UFAE può, di moto proprio o su proposta dell’USSOC, revocare o rifiutare permessi generali d’importazione se l’importatore viola o non adempie più le condizioni concernenti la costituzione di scorte obbligatorie o gli impegni connessi con l’esenzione dall’obbligo di costituire tali scorte.
Sezione 3 Prima messa in circolazione di cereali
Art. 5 Principio
Il mugnaio che mette in circolazione per la prima volta (prima messa in circolazione) nel Paese cereali svizzeri o importati, in forma macinata o soffiata, menzionati nel numero1 dell’allegato1 è tenuto a concludere con l’UFAE un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie (art. 8 cpv. 5 LAP).
Chi sottostà all’obbligo di costituire scorte deve tenere, sul territorio doganale svizzero e per la durata del contratto, una scorta obbligatoria delle merci di cui al capoverso1.
Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere.
I cereali di cui al capoverso1 prodotti nelle zone doganali limitrofe (art. 58 della legge del 1° ottobre 19252 sulle dogane) sono considerati merci svizzere per quanto siano messi in circolazione in Svizzera.
Art. 6 Annunci obbligatori
Il mugnaio che mette per la prima volta in circolazione cereali secondo l’articolo 5 capoverso1 deve informarne immediatamente e spontaneamente l’USSOC.
I mugnai tenuti a costituire scorte obbligatorie devono, secondo le istruzioni dell’UFAE, dichiarare periodicamente all’USSOC il genere e il quantitativo di merci messe in circolazione.
Dal canto suo, l’USSOC informa l’UFAE del contenuto di questi annunci, in vista di concludere un contratto per scorte obbligatorie, di modificarlo o di annullarlo.
In casi controversi, l’UFAE, fondandosi sugli annunci dell’USSOC, accerta mediante decisione, nei riguardi della persona che mette la merce in circolazione:
l’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie per le merci di cui all’articolo1;
il momento in cui dev’essere costituita la scorta obbligatoria;
la soppressione dell’obbligo di costituire scorte.
Sezione 4 Disposizioni comuni
Art. 7 Esenzione dall’obbligo di costituire scorte
L’importatore o il mugnaio che mette in circolazione, per anno civile, quantitativi di cereali inferiori a quelli menzionati nell’allegato2 è esentato dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
Art. 8 Contratto per la costituzione di scorte obbligatorie
I particolari circa la costituzione delle scorte obbligatorie sono regolati mediante contratti uniformi fra l’UFAE e i depositari delle scorte.
Art. 9 Volume e qualità delle scorte obbligatorie
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE), dopo aver sentito le cerchie economiche interessate, determina:
le merci dell’allegato1 per le quali non è richiesta la costituzione di scorte obbligatorie;
il volume e la qualità delle scorte obbligatorie nonché i criteri per determinare il volume delle scorte obbligatorie dei singoli depositari.
Art. 10 Annunci periodici
Il depositario della scorta obbligatoria deve indicare periodicamente il quantitativo complessiva delle sue scorte (sia volontarie sia obbligatorie) di merci menzionate nell’articolo1, conformemente alle istruzioni dell’UFAE.
Art. 11 Controlli
Per accertare l’obbligo di costituire scorte, l’UFAE ha il diritto in qualsiasi momento di consultare i documenti commerciali delle ditte e aziende interessate e di esaminare e controllare i loro locali commerciali, spazi, depositi, silos e mezzi di trasporto.
L’UFAE può incaricare l’USSOC o terzi di esaminare le condizioni relative all’obbligo di costituire scorte e delegare loro le pertinenti competenze.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 12 Esecuzione
L’UFAE e l’Amministrazione federale delle dogane sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il DFE può modificare gli allegati1 e 2 dopo aver sentito le cerchie economiche interessate.
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 6 luglio 19833 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di foraggi, avena, orzo e granoturco commestibile è abrogata.
Art. 14 Disposizioni transitorie
Il mugnaio deve dichiarare spontaneamente all’USSOC i quantitativi di merci secondo l’articolo 5 capoverso1 messi per la prima volta in circolazione nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.
25 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(art.1 cpv. 1) Lista delle merci 1. Cereali Voce di tariffa4 Designazione della merce 1001. Frumento (grano) e frumento segalato: 1031 – frumento (grano) duro, non denaturato, importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 26)5 9031 – altri, non denaturati, importati nei limiti del contingente doganale 1002.0031 Segala, non denaturata, importata nei limiti del contingente doganale 1007.0021 Sorgo a grani, per l’alimentazione umana, importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 27)6 1008. Grano saraceno, miglio, triticale e altri cereali: 1021 – grano saraceno, per l’alimentazione umana, importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 27)6 2021 – miglio, per l’alimentazione umana, importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 27)6 9021 – triticale non denaturato, importato nei limiti del contingente doganale 9051 – altri cereali, per l’alimentazione umana, importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 27)6 2. Cereali speciali Voce di tariffa 7 Designazione della merce 1003. Orzo per l’alimentazione umana: 0061 – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28)8 0069 – altri 1004. Avena per l’alimentazione umana: 0031 – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28)8 0039 – altri 1005. Mais, per l’alimentazione umana: 9021 – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28)8 9029 – altri
N. cont. 26 Contingente per frumento (grano) duro max. 110 000 t/anno
N. cont. 27 Contingente per frumento (grano) tenero max. 70 000 t/anno
N. cont. 28 Contingente per cereali speciali max. 70 000 t/anno 3. Alimenti ricchi di energia e di proteine Voce di tariffa 9 Designazione della merce 0505.9011 Polveri e cascami di piume o di parti di piume, per l’alimentazione di animali 0508.0091 Involucri di granchiolini di mare, anche macinati, per l’alimentazione di animali 0511. Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli1 o 3, non atti all’alimentazione umana: – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: 9110 – – pesciolini (esclusi i pesci freschi, salati o congelati), crostacei e molluschi, anche macinati, per l’alimentazione di animali – altri, per l’alimentazione di animali: 9911 – – sangue di animali 9919 – – altri 0708.9010 Semi di guarea, per l’alimentazione di animali 0712.9070 Granoturco dolce, per l’alimentazione di animali 0713. Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: – piselli (Pisum sativum): 1011 – – in grani intieri, non lavorati, per l’alimentazione di animali 1091 – – altri, per l’alimentazione di animali – ceci: 2011 – – in grani intieri, non lavorati, per l’alimentazione di animali 2091 – – altri, per l’alimentazione di animali – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: 3111 – – – in grani intieri, non lavorati, per l’alimentazione di animali 3191 – – – altri, per l’alimentazione di animali – – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis): 3211 – – – in grani intieri, non lavorati, per l’alimentazione di animali 3291 – – – altri, per l’alimentazione di animali – – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): 3311 – – – in grani intieri, non lavorati, per l’alimentazione di animali 3391 – – – altri, per l’alimentazione di animali 3911 – – – in grani intieri, non lavorati, per l’alimentazione di animali 3991 – – – altri, per l’alimentazione di animali – lenticchie: 4011 – – in grani intieri, non lavorati, per l’alimentazione di animali 4091 – – altri, per l’alimentazione di animali – fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var.
minor): 5012 – – in grani intieri, non lavorati, per l’alimentazione di animali 5091 – – altri, per l’alimentazione di animali 9011 – – in grani intieri, non lavorati, per l’alimentazione di animali 0714. Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: 1010 – radici di manioca:, per l’alimentazione di animali 2010 – patate dolci, per l’alimentazione di animali 9010 – altre, per l’alimentazione di animali 0802. Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: – nocciole (Corylus spp.): – – con guscio: 2110 – – – per l’alimentazione di animali 2120 – – – per la fabbricazione di oli – – sgusciate: 2210 – – – per l’alimentazione di animali 2220 – – – per la fabbricazione di oli – noci comuni: – – con guscio: 3110 – – – per l’alimentazione di animali 3120 – – – per la fabbricazione di oli – – sgusciate: 3210 – – – per l’alimentazione di animali 3220 – – – per la fabbricazione di oli 0813. Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: 4081 – frutta a nocciolo, altre, intiere, per l’alimentazione di animali 4092 – altre, per l’alimentazione di animali – miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – – di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802: – – – aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50%: 5012 – – – – contenenti nocciole e/o noci comuni, per l’alimentazione di animali 5021 – – – – contenenti nocciole e/o noci comuni, per l’alimentazione di animali 5081 – – – aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente 40% e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20%, per l’alimentazione di animali: 5092 – – – – contenenti frutta delle voci 0813.4081 a 0813.4099, per 0901.9011 Bucce e pellicole di caffè, per l’alimentazione di animali 1001. Frumento (grano) e frumento segalato: 1040 – frumento (grano) duro, denaturato, per l’alimentazione di animali 9040 – altri, denaturati, per l’alimentazione di animali 1002.0040 Segala, denaturata, per l’alimentazione di animali 1003.
Orzo: 0030 – malto poco germogliato o per la fabbricazione di malto poco germogliato 0070 – altri, per l’alimentazione di animali 1004.0040 Avena, per l’alimentazione di animali 1005.9030 Mais, per l’alimentazione di animali 1006. Riso: 1020 – riso greggio (riso «paddy» o risone), per l’alimentazione di animali 2020 – riso decorticato (riso cargo o riso bruno), per l’alimentazione di animali 3020 – riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato, per 4020 – rotture di riso, per l’alimentazione di animali 1007.0030 Sorgo a grani, per l’alimentazione di animali 1008. Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali: 1030 – grano saraceno, per l’alimentazione di animali 2030 – miglio, per l’alimentazione di animali 3030 – scagliola, per l’alimentazione di animali – altri cereali: 9031 – – triticale, denaturato, per l’alimentazione di animali 9061 – – altri, per l’alimentazione di animali 1101. Farine di frumento (grano) o di frumento segalato: 0012 – non denaturate, farine gonfianti, per l’alimentazione di animali 0031 – denaturate, per l’alimentazione di animali 1102. Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: – farina di segala: 1011 – – non denaturata, farine gonfianti, per l’alimentazione di animali 1031 – – denaturata, per l’alimentazione di animali – farina di granturco: 2012 – – non denaturata, per l’alimentazione di animali 2021 – – denaturata, per l’alimentazione di animali – farina di riso: 3012 – – non denaturata, per l’alimentazione di animali 3021 – – denaturata , per l’alimentazione di animali 9012 – – di triticale, denaturate, per l’alimentazione di animali – – altre: 9021 – – – non denaturate, per l’alimentazione di animali 9031 – – – denaturate, per l’alimentazione di animali 1103.
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali: – semole e semolini: – – di frumento (grano): 1112 – – – semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kg, per l’alimentazione di animali 1192 – – – altri, per l’alimentazione di animali 1220 – – di avena, per l’alimentazione di animali 1320 – – di granoturco, per l’alimentazione di animali 1420 – – di riso, per l’alimentazione di animali 1912 – – – di segala, di frumento segalato o di triticale, per l’alimentazione 1993 – – – di altri cereali, per l’alimentazione di animali – agglomerati in forma di pellets: 2120 – – di frumento, per l’alimentazione di animali 2912 – – – di segala, di frumento segalato o di triticale, per l’alimentazione 2992 – – – di altri cereali, per l’alimentazione di animali 1104. Cereali altrimenti lavorati (p. es., mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: – cereali schiacciati o in fiocchi: 1120 – – di orzo, per l’alimentazione di animali 1220 – – di avena, per l’alimentazione di animali 1912 – – – di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale, 1993 – – – di altri cereali, per l’alimentazione di animali – altri cereali lavorati (p. es., mondati, perlati, tagliati o spezzati), p. es.: 2130 – – di orzo, per l’alimentazione di animali 2230 – – di avena, per l’alimentazione di animali 2320 – – di granoturco, per l’alimentazione di animali 2912 – – – di frumento( grano), di segala, di frumento segalato o di triticale, 2923 – – – di miglio, per l’alimentazione di animali 2993 – – – di altri cereali, per l’alimentazione di animali – germi di cerali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: – – per la fabbricazione di oli o di grassi, per l’alimentazione umana o per usi tecnici: – – – germi di granoturco: 3011 – – – – per imprese di estrazione 3012 – – – – per imprese di pressatura 3021 – – – germi di frumento 3039 – – – altri 3070 – – per la fabbricazione di oli o di grassi, per l’alimentazione di animali – – – altri 3081 – – di cereali panificabili, per l’alimentazione di animali 3093 – – altri, per l’alimentazione di animali 1105.
Farina, semolino, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate: 1021 – farina, semolino e polveri, per l’alimentazione di animali 2021 – fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, per l’alimentazione 1106. Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: 1010 – di legumi da granella secchi della voce n. 0713, per l’alimentazione 2010 – di sago o di radici o tuberi della voce 0714, per l’alimentazione di animali 3010 – di prodotti del capitolo 8, per l’alimentazione di animali 1107. Malto, anche torrefatto: – non torrefatto: – – non franto: 1012 – – – per l’alimentazione umana 1013 – – – per l’alimentazione di animali 1094 – – altro, per l’alimentazione di animali – torrefatto: – – non franto: 2012 – – – per l’alimentazione umana 2013 – – – per l’alimentazione di animali 2094 – – altro, per l’alimentazione di animali 1108. Amidi e fecole; inulina: – amidi e fecole: 1120 – – amido di frumento, per l’alimentazione di animali 1220 – – amido di granoturco, per l’alimentazione di animali 1320 – – fecola di patate, per l’alimentazione di animali 1420 – – fecola di manioca, per l’alimentazione di animali 1912 – – – amido di riso, per l’alimentazione di animali 1992 – – altri, per l’alimentazione di animali 2020 – inulina, per l’alimentazione di animali 1201. Fave di soia, anche frantumate: 0010 – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbricazione dell’olio – – altre: 1202. Arachidi, non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: – con guscio: 1010 – – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbricazione 1021 – – – per l’alimentazione di animali 1023 – – – – tramite estrazione 1024 – – – – tramite pressatura – – – altre: 1026 – – – – tramite estrazione 1027 – – – – tramite pressatura – sgusciate, anche frantumate: 2010 – – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbricazione 2021 – – – per l’alimentazione di animali 2023 – – – – tramite estrazione 2024 – – – – tramite pressatura – – – altre: 2026 – – – – tramite estrazione 2027 – – – – tramite pressatura 1203. Copra: 0010 – per l’alimentazione di animali, escluso quello per la fabbricazione dell’olio – – altro:
1204. Semi di lino, anche frantumati: 0010 – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio 1205. Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: – semi di ravizzone: 0010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 0021 – – – per l’alimentazione di animali 0023 – – – – tramite estrazione 0024 – – – – tramite pressatura 0026 – – – – tramite estrazione 0027 – – – – tramite pressatura – semi di colza: 0040 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 0051 – – – per l’alimentazione di animali 0053 – – – – tramite estrazione 0054 – – – – tramite pressatura 0056 – – – – tramite estrazione 0057 – – – – tramite pressatura 1206. Semi di girasole, anche frantumati: – non sgusciati: 0010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 0021 – – – per l’alimentazione di animali 0023 – – – – tramite estrazione 0024 – – – – tramite pressatura 0026 – – – – tramite estrazione 0027 – – – – tramite pressatura – sgusciati: 0040 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 0041 – – – per l’alimentazione di animali 0053 – – – – tramite estrazione 0054 – – – – tramite pressatura 0056 – – – – tramite estrazione 0057 – – – – tramite pressatura 1207.
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: – noci e mandorle di palmisti: 1010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 1021 – – – per l’alimentazione di animali 1023 – – – – tramite estrazione 1024 – – – – tramite pressatura 1026 – – – – tramite estrazione 1027 – – – – tramite pressatura – semi di cotone: 2010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 2021 – – – per l’alimentazione di animali 2023 – – – – tramite estrazione 2024 – – – – tramite pressatura 2026 – – – – tramite estrazione 2027 – – – – tramite pressatura – semi di ricino: 3010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 3021 – – – per l’alimentazione di animali 3023 – – – – tramite estrazione 3024 – – – – tramite pressatura 3026 – – – – tramite estrazione 3027 – – – – tramite pressatura – semi di sesamo: 4010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 4021 – – – per l’alimentazione di animali 4023 – – – – tramite estrazione 4024 – – – – tramite pressatura 4026 – – – – tramite estrazione 4027 – – – – tramite pressatura – semi di senape: 5010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 5021 – – – per l’alimentazione di animali 5023 – – – – tramite estrazione 5024 – – – – tramite pressatura 5026 – – – – tramite estrazione 5027 – – – – tramite pressatura – semi di cartamo: 6010 – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 6021 – – – per l’alimentazione di animali 6023 – – – – tramite estrazione 6024 – – – – tramite pressatura 6026 – – – – tramite estrazione 6027 – – – – tramite pressatura – – semi di papavero, nero o bianco: 9111 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 9113 – – – – per l’alimentazione di animali 9114 – – – – – tramite estrazione 9115 – – – – – tramite pressatura 9116 – – – – – tramite estrazione 9117 – – – – – tramite pressatura – – semi di karité: 9211 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 9213 – – – – per l’alimentazione di animali 9214 – – – – – tramite estrazione 9215 – – – – – tramite pressatura 9216 – – – – – tramite estrazione 9217 – – – – – tramite pressatura – – altri (escluse le faggiole): 9911 – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione 9913
– – – – per l’alimentazione di animali 9914 – – – – – tramite estrazione 9915 – – – – – tramite pressatura 9916 – – – – – tramite estrazione 9917 – – – – – tramite pressatura 1208. Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape: 1010 – di fave di soia, per l’alimentazione di animali 9010 – altre, per l’alimentazione di animali 1209. Semi, frutti e spore da sementa: – semi di barbabietole: 1110 – – semi di barbabietole da zucchero, per l’alimentazione di animali 2911 – – altre, di vecce e di lupino, per l’alimentazione di animali 9911 – – semi di tamarindo, per l’alimentazione di animali 9991 – – altri , per l’alimentazione di animali 1212. Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: 1091 – carrube (eccetto noccioli interi), anche polverizzate (compresa la farina di noccioli), 2010 – alghe, farina, per l’alimentazione di animali 9110 – – barbabietole da zucchero per l’alimentazione di animali: 9911 – – radici di cicoria, essiccate per l’alimentazione di animali: 9991 – – altri 1213.0099 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets, altre, per l’alimentazione di animali 1214. Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: 1010 – farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica, per l’alimentazione di animali 9019 – altri, per l’alimentazione di animali 1404.9010 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, noccioli di datteri, loro prodotti e cascami; frantumi di guarea, per l’alimentazione di animali 1501. Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – grassi di maiale (compreso lo strutto), per l’alimentazione di animali 0013 – – altri – grassi di volatili, per l’alimentazione di animali 0022 – – greggi 0023 – – altri 1502.
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503, per l’alimentazione di animali 0011 – non fusi né altrimenti estratti 0019 – – altri 1503.0010 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, per l’alimentazione 1504. Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1091 – oli di fegato di pesci e loro frazioni, per l’alimentazione di animali 2010 – grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato, – grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni: 3010 – grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni, 1505. Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: 1010 – grasso di lana greggio, per l’alimentazione di animali 1506. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per l’alimentazione di animali: 0011 – non fusi né altrimenti estratti 0019 – – altri 1507. Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1010 – olio greggio, anche depurato delle mucillagini, per l’alimentazione 9011 – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di soia, 1508. Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1010 – olio greggio, per l’alimentazione di animali 9011 – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di arachide, per l’alimentazione di animali 1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1010 – vergini, per l’alimentazione di animali 1510.0010 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509, per l’alimentazione di animali 1511. Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1010 – olio greggio, per l’alimentazione di animali 9011 – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma, per l’alimentazione di animali 1512.
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – oli di girasole o di cartamo e loro frazioni: 1110 – – oli greggi, per l’alimentazione di animali 1911 – – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello degli oli di girasole o di cartamo, per l’alimentazione di animali 1991 – – – altri, per l’alimentazione di animali – olio di cotone e sue frazioni: 2110 – – olio greggio, anche depurato del gossipolo, per l’alimentazione 2910 – – altri, per l’alimentazione di animali 1513. Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni: 1110 – – olio greggio, per l’alimentazione di animali 1911 – – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di cocco (olio di copra), per l’alimentazione di animali 1991 – – – altri, per l’alimentazione di animali – oli di palmisti o di babassù e loro frazioni: 2110 – – oli greggi, per l’alimentazione di animali 2911 – – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello degli oli di palmisti o di babassù, per l’alimentazione di animali 2991 – – – altri, per l’alimentazione di animali 1514. Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1010 – oli greggi, per l’alimentazione di animali 1515. Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio di lino e sue frazioni: 1110 – – oli greggi, per l’alimentazione di animali 1910 – – altri, per l’alimentazione di animali – olio di granturco e sue frazioni: 2110 – – olio greggio, per l’alimentazione di animali 2910 – – altri, per l’alimentazione di animali 3010 – olio di ricino e sue frazioni, per l’alimentazione di animali 4010 – olio di tung (di abrasin) e sue frazioni, per l’alimentazione di animali – olio di sesamo e sue frazioni: 5011 – – olio greggio, per l’alimentazione di animali 5020 – – altri, per l’alimentazione di animali 6010 – olio di ioioba e sue frazioni, per l’alimentazione di animali 9011 – – olio di germi di cereali, per l’alimentazione di animali 1516.
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: 1010 – grassi e oli animali e loro frazioni, per l’alimentazione di animali 2010 – grassi e oli vegetali e loro frazioni, per l’alimentazione di animali 1517. Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516: 1010 – margarina, esclusa la margarina liquida, per l’alimentazione di animali 1518. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: 0011 – miscele non alimentari di oli vegetali, per l’alimentazione di animali 0081 – olio di soia, epossidato, per l’alimentazione di animali 0098 – altri, per l’alimentazione di animali 1702. Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: – glucosio e sciroppo di glucosio non contenenti fruttosio o contenenti in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio: – – allo stato solido: 3021 – – – chimicamente puri, per l’alimentazione di animali 3033 – – – altri, per l’alimentazione di animali – glucosio e sciroppo di glucosio contenenti in peso, allo stato secco, da 20% incluso a 50% escluso di fruttosio: 4011 – – allo stato solido, per l’alimentazione di animali 6022 – – sciroppo di fruttosio, per l’alimentazione di animali 9011 – altri, allo stato, zucchero invertito, per l’alimentazione di animali 1703.9091 Melassi per l’alimentazione di animali:
1802.0010 Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao, per l’alimentazione 1905.9021 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: pane e altri prodotti della panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta: non condizionati per la vendita al minuto: grattatura di pane, per 2102. Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002): 1091 – lieviti vivi, diversi dal lievito pressato (lievito da panetteria), – altri microrganismi monocellulari morti: 2011 – – lieviti morti, per l’alimentazione di animali 2021 – – altri microrganismi monocellulari morti, per l’alimentazione di animali 2103.3011 Preparazioni per salse e salse preparate: condimenti composti; farina di senape e senape preparata; farine di senape e senape preparata, per l’alimentazione di animali 2301. Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli: – farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carne o di frattaglie, 1011 – – ciccioli 1019 – – altri 2010 – farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, per l’alimentazione di animali 2302. Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi: 1010 – di granturco, per l’alimentazione di animali – di riso, per l’alimentazione di animali 2011 – – residui dell'imbiancatura o della lucidatura 2019 – – altri – di frumento, per l’alimentazione di animali: 3021 – – denaturati 3022 – – non denaturati – di altri cereali, per l’alimentazione di animali: 4021 – – denaturati 4022 – – non denaturati 5010 – di legumi, per l’alimentazione di animali 2303.
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: – residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili, 1011 – – proteine di patate 1012 – – con tenore di proteine commisurato al tenore di sostanza secca non eccedente 30% del peso 1018 – – altri 2010 – polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, per l’alimentazione di animali 3010 – avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, 2304.0010 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia, per l’alimentazione di animali 2305.0010 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide, per l’alimentazione di animali: 2306. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: 1010 – di cotone, per l’alimentazione di animali 2010 – di lino, per l’alimentazione di animali 3010 – di girasole, per l’alimentazione di animali 4010 – di ravizzone o di colza, per l’alimentazione di animali 5010 – di noce di cocco o di copra, per l’alimentazione di animali 6010 – di noci o di mandorle di palmisti, per l’alimentazione di animali 7010 – di germi di granturco, per l’alimentazione di animali 2308. Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: 1010 – ghiande di quercia e castagne d’India, per l’alimentazione di animali 9011 – – vinacce, trebbie di mele e di pere, per l’alimentazione di animali – – altri, per l’alimentazione di animali 9021 – – – residui della fabbricazione di estratti del caffè e della camomilla 9022 – – – di piante di granoturco 9028 – – – altri 2309.
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: 9011 – – foraggi, melassati o zuccherati; biscotti per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile 9041 – – «solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere, per l’alimentazione di animali – – altri, per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile: 9081 – – – contenenti polvere di latte o di siero di latte – – – non contenenti polvere di latte o di siero di latte: 9082 – – – – preparazioni costituite da materie minerali, anche con aggiunta di oligoelementi, vitamine o agenti medicinali attivi 9089 – – – – altri 3505. Destrina e altri amidi e fecole modificati (p. es., amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati: 1010 – destrina e altri amidi e fecole modificati, per l’alimentazione di animali 2010 – colle, per l’alimentazione di animali 3506.9910 Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; in recipienti eccedenti1 kg, per l’alimentazione di animali 3809.1010 Agenti di apprettatura o di finitura e altri prodotti e preparazioni (p. es., bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amilacee, non nominati ne compresi altrove, per l’alimentazione di animali 3823. Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: – acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: 1110 – – acido stearico, per l’alimentazione di animali 1210 – – acido oleico, per l’alimentazione di animali 1910 – – altri (esclusi gli acidi grassi del tallolio), per l’alimentazione di animali 3824.
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: 1010 – leganti preparati per forme o per anime da fonderia, per l’alimentazione 9021 – – prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, per l’alimentazione di animali
Allegato 2
(art. 7) Lista dei quantitativi per l’esenzione dall’obbligo di costituire scorte 1. Cereali È esentato dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie chi, per anno civile: – come importatore, importa meno di 1000 t di cereali secondo l’allegato 1 numero1; – come mugnaio, mette in circolazione meno di 400 t di merci secondo l’articolo 5 capoverso1.
2. Cereali speciali È esentato dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie chi, come importatore e per anno civile, importa meno di: – 25 t di orzo; – 75 t di avena; – 25 t di mais commestibile.
3. Alimenti ricchi di energia e di proteine È esentato dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie chi, come importatore e per anno civile, importa meno di 2000 t di alimenti ricchi di energia e di proteine secondo l’allegato1 numero3.
2743 Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.