RU 2001 1678
Legge federale
sulla navigazione aerea
(LNA)
Modifica dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19981,
decreta:
I
La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 36 e 37ter della Costituzione federale3; ...
Art. 36
I. Aerodromi 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla 1. Competenza, idroscali costruzione e l’esercizio degli aerodromi.
Può limitare il numero di idroscali.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz