Fonte

RU 2001 1680

Ordinanza
sulla radiotelevisione
(ORTV)

Modifica del 27 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 1bis

È considerata pubblicità anche l’autopromozione di un’emittente, ad eccezione dei riferimenti ai propri programmi e al materiale d’accompagnamento che, per il suo contenuto, è direttamente legato a tali programmi.

Art. 27 titolo e cpv.2

Offerta minima di programmi

L’obbligo di ridiffusione di cui all’articolo 42 capoverso2 della legge non si applica ai programmi prevalentemente composti da parti di altri programmi che sottostanno al medesimo obbligo.

Art. 41 cpv.2

Le modifiche delle fattispecie soggette all’obbligo d’annuncio vanno comunicate per iscritto.

Art. 43 lett. b-d

Sono esentati dall’obbligo d’annuncio:

  1. le persone residenti nelle case di cura il cui grado di dipendenza dalle cure corrisponde al terzo e quarto livello dei bisogni di cure conformemente agli articoli 9 capoverso 4 e 9a capoverso2 dell’ordinanza del 29 settembre 19952 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie;

  2. e d. abrogate

Art. 44 cpv.3 e 4

Abrogato

Per ogni richiamo infruttuoso, l’ufficio di riscossione può esigere da chi non adempie l’obbligo di pagare il canone un’indennità forfettaria a copertura dei costi.

Art. 45 cpv. 2-4

Su richiesta scritta sono pure esentati dall’obbligo di pagare la tassa i beneficiari di rendite AVS o AI, che ricevono prestazioni in conformità alla legge federale del 19 marzo 19653 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Se la domanda di esenzione è accolta, l’obbligo di pagare la tassa finisce l’ultimo giorno del mese in cui è stata inoltrata la domanda d’esenzione.

Il richiedente deve fornire all’ufficio di riscossione una decisione passata in giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari.

Art. 46

Abrogato

Art. 47 cpv.2

Abrogato

Art. 48 cpv.2 lett. b e d nonché cpv.3

L’ufficio di riscossione ha i compiti seguenti:

  1. informare l’Ufficio federale in merito a eventuali infrazioni all’obbligo di annuncio;

  2. l’esecuzione contro chiunque abbia infranto l’obbligo d’annuncio o l’obbligo di pagare la tassa;

I dettagli relativi al mandato di prestazioni e alla remunerazione dell’ufficio di riscossione sono regolati in un contratto concluso tra il Dipartimento e l’ufficio di riscossione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2001.

27 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz