RU 2001 1750
Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali
(Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del 3 luglio 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza1 sull’asilo dell’11 agosto 19991 relativa a questioni procedurali è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 1-4
È dato caso di rigore personale grave che può giustificare un’ammissione provvisoria, segnatamente quando, in base alla durata del soggiorno e di tutte le circostanze personali, esiste una relazione particolarmente stretta con la Svizzera, soprattutto se il richiedente l’asilo:
si è creato un’esistenza economica duratura in Svizzera;
deve mantenere uno o più figli che da oltre quattro anni seguono ininterrottamente una formazione in Svizzera e nel Paese verso cui è rinviato non è garantita un’adeguata formazione.
Inoltre, può essere dato rigore personale grave se il richiedente l’asilo dipende dall’assistenza, dalla cura e dal sostegno finanziario da parte di congiunti che abitano in Svizzera e questa assistenza non è possibile all’estero.
Abrogato
La decisione di ammissione provvisoria presuppone inoltre che il comportamento precedente generale e gli atteggiamenti del richiedente l’asilo e dei suoi familiari consentono di concludere che essi desiderano e sono in grado di integrarsi nel sistema giuridico vigente in Svizzera.
II
La presente modifica entra in vigore il 1°agosto 2001.
3 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.