Fonte

RU 2001 1758

Ordinanza
sulle sostanze pericolose per l’ambiente
(Ordinanza sulle sostanze, Osost)

Modifica del 15 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’allegato 4.4 dell’ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze è modificato come segue:

Art. Cifra 2 cpv.1, 2bis e 2ter

Salvo che siano destinati alla ricerca, i prodotti per la protezione del legno possono essere forniti soltanto se:

  1. non contengono arsenico o composti dell'arsenico;

  2. contengono un tenore di fenoli solubili o di benzo(a)pirene tanto basso quanto è dato dalle possibilità consentite dallo stato della tecnica, tuttavia al massimo: 1. 30 grammi di fenoli solubili per chilogrammo; 2. 50 milligrammi di benzo(a)pirene per chilogrammo.

Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione non può essere fornito se tali prodotti non adempiono alle esigenze di cui al capoverso1 lettera b; fanno eccezione le traversine che un'impresa ferroviaria fornisce a un'altra impresa ferroviaria per l’utilizzazione nei binari ferroviari.

Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione, contenenti benzo(a)pirene (in particolare olio di catrame), che non adempiono alle esigenze di cui al capoverso1 lettera b può essere fornito soltanto se è utilizzato per:

  1. i binari ferroviari;

  2. le opere di consolidamento del terreno e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate;

  3. le pareti antirumore fuori dalle zone abitate;

  4. le opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate;

  5. le basi dei tralicci;

  6. altri impianti che hanno uno scopo analogo e che vengono costruiti fuori dai centri abitati; l'Ufficio federale emana direttive dopo aver consultato gli Uffici federali interessati.

Art. Cifra 4

Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione che non adempiono alle esigenze di cui alla cifra 2 capoverso1 lettera b può essere fornito per le utilizzazioni menzionate alla cifra 2 capoverso 2ter sino al 1° luglio 2005.

Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione, contenenti benzo(a)pirene (soprattutto olio di catrame), che adempiono alle esigenze di cui alla cifra 2 capoverso1 lettera b può essere fornito per altre utilizzazioni rispetto a quelle menzionate alla cifra 2 capoverso 2ter sino al 1° gennaio 2002.

II

L’ordinanza del 30 novembre 19922 sulle foreste è modificata come segue:

Art. 26 cpv.3 lett. b, c, e nonché 4

Non è rilasciata alcuna autorizzazione ai sensi dei capoversi1 e 2 per l’uso di prodotti fitosanitari:

  1. nelle praterie a carice e nelle paludi;

  2. nelle acque superficiali e in una striscia di tre metri di larghezza lungo le rive delle stesse;

  3. nella zona di protezione delle acque sotterranee S2, se l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione per i prodotti fitosanitari (art. 22 dell’ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze), che - in virtù della loro mobilità e biodegradabilità - possono raggiungere un punto di captazione dell'acqua potabile, non ha disposto un onere corrispondente.

Le zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 sono descritte nell'allegato 4 cifre 122 e 123 dell'ordinanza del 28 ottobre 19983 sulla protezione delle acque.

Art. 27 cpv.3 lett. c

Non è rilasciata alcuna autorizzazione per l’impiego di fertilizzanti ai sensi del capoverso2:

c. nelle acque superficiali e in una striscia di tre metri di larghezza lungo le rive delle stesse;

III

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001.

15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz