RU 2001 2325
Ordinanza
concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri
(OEns)
Modifica del 5 settembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I. L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 4 cpv.1 lett. c e 2, frase introduttiva, e lett. e
Non necessitano di un visto:
c. gli stranieri con un permesso valido di dimora, di domicilio o per frontalieri.
Se sono adempite le condizioni d’entrata giusta l’articolo1 e segnatamente se è garantita la partenza dal Paese entro i termini previsti, per l’entrata in vista di un soggiorno che non superi tre mesi e il cui scopo è conforme all’articolo 11 capoverso1, non necessitano inoltre di un visto:
e. i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto ordinario valido rilasciato da Taiwan2.
Art. 11 cpv.1 lett. c, d, e, f, g, h e i
La rappresentanza all’estero può rilasciare autonomamente il visto per un soggiorno che non superi i tre mesi e con i seguenti scopi:
formazione teorica;
colloqui d’affari;
cure mediche o soggiorno di cura;
partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo;
attività di autista al servizio di un’impresa con sede all’estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito);
attività temporanea di corrispondente per media esteri (art. 2 cpv. 5 dell’ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 19493 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ODDS);
La presente disposizione non influisce sul riconoscimento internazionale di Taiwan da parte della Svizzera.
i. attività lucrativa senza assunzione d’impiego, nella misura in cui essa non superi gli otto giorni in un periodo di 90 giorni (art. 2 cpv. 4 e 6 ODDS).
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001.
5 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |