RU 2001 232
Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue:
Art. 18 cpv.2
Per il calcolo delle unità standard di manodopera ai sensi dell’articolo3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola sono presi in considerazione:
le superfici che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 4;
gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui agli articoli 28 e 29, nonché il numero medio degli altri animali da reddito detenuti nell’azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento;
le superfici e gli alberi che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi degli articoli 35, 54 e 57.
Art. 19 cpv.2
Se un’azienda è gestita da una società di persone, è determinante l’età del gestore più giovane. Questa disposizione è applicabile unicamente se i soci assumono la cogestione e non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento.
Art. 21 Limitazione dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera
L’ammontare massimo dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera è di
000 franchi.
Le unità standard di manodopera sono calcolate in base all’articolo 18 capoverso2.
Art. 22 Limitazione dei pagamenti diretti in base al reddito determinante
La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da un reddito determinante di
000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile stabilito in base alla legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta, dopo deduzione di 30 000 franchi per gestori coniugati.
La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra il reddito determinante del gestore e l’importo di 80 000 franchi.
Se il reddito determinante del gestore supera i 120 000 franchi, la riduzione ammonta almeno alla differenza fra il reddito determinante del gestore e l’importo di 120 000 franchi.
Se un’azienda è gestita da una società di persone, il limite di reddito si calcola sommando il reddito determinante dei singoli gestori e dividendo l’importo così ottenuto per il loro numero. Questa disposizione è applicabile unicamente se i soci assumono la cogestione e non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento.
Per reddito determinante del gestore ai sensi dell’articolo2 capoverso3 s’intendono il reddito determinante in base al capoverso1 e l’utile netto della società di capitali in proporzione alla sua partecipazione e dopo deduzione del suo d ividendo.
Art. 23 cpv.1, 4 e 5
La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 200 000 franchi per unità standard di manodopera e 200 000 franchi per i gestori coniugati.
Se un’azienda è gestita da una società di persone, il limite della sostanza si calcola sommando la sostanza determinante dei singoli gestori e dividendo l’importo così ottenuto per il loro numero. Questa disposizione è applicabile unicamente se i soci assumono la cogestione e non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento.
Per sostanza determinante del gestore ai sensi dell’articolo2 capoverso3 s’intendono la sostanza determinante in base al capoverso1 e il capitale proprio della società di capitali calcolato in proporzione alla sua partecipazione dopo deduzione del capitale azionario o del capitale sociale.
Art. 24 Tassazione
Fanno stato i dati fiscali degli ultimi due anni, che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato entro la fine dell’anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l’importo del pagamento diretto. Per quanto riguarda la deduzione dei gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.
Art. 25 cpv.3 lett. a
I contributi per un’azienda associata sono ridotti o negati se:
a. il reddito determinante del gestore supera il limite di reddito; oppure
Art. 26 Manodopera propria dell’azienda
Almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda devono essere svolti da manodopera propria dell’azienda; il carico di lavoro viene calcolato in base al preventivo di lavoro, edizione 1996, della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon.
Art. 27 Contributi di superficie
Il contributo di superficie ammonta a 1200 franchi all’anno per ettaro.
Un contributo supplementare di 400 franchi all’anno per ettaro è accordato per terreni aperti e colture perenni.
Art. 31 cpv.1 e 2
Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli articoli 29 e 30 è ridotto di un’UBGFG per ogni 4200 kg di latte commercializzato.
L’anno lattiero trascorso è determinante per le quantità di latte. Se la produzione lattiera è interrotta fra il 1° gennaio e il giorno di riferimento dell’anno di contribuzione, la quantità di latte determinante equivale a un terzo del latte commercializzato nel corso dell’anno lattiero trascorso. Non vi è deduzione per il latte commercializzato se la produzione di latte è interrotta prima del 1° gennaio dell’anno lattiero trascorso. Se la produzione lattiera è avviata o ripresa prima del giorno di riferimento, si fa capo proporzionalmente al contingente lattiero dell’anno lattiero in corso.
Art. 45 cpv.2 bis
Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo le date di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.
Art. 51 cpv.2
Le superfici devono essere seminate prima del 15 settembre dell’anno precedente quello di contribuzione e mantenute tali fino al 15 febbraio dell’anno seguente quello di contribuzione (maggese da rotazione annuale) oppure seminate prima del 30 aprile dell’anno di contribuzione e mantenute tali fino al 15 settembre di due anni dopo quello di contribuzione (maggese da rotazione biennale). I maggesi da rotazione annuali e biennali possono essere prolungati al massimo di un periodo di vegetazione.
Art. 53 lett. c
Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue:
c. per le fasce di colture estensive in campicoltura 1500 fr.
Art. 55 cpv.1 e 2
Per produzione estensiva di cereali e colza s’intende la loro coltivazione senza alcun impiego di:
regolatori della crescita;
fungicidi;
stimolanti chimici di sintesi delle difese naturali; e
insetticidi.
Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull’insieme delle superfici dell’azienda per:
frumento, segale, spelta, farro e piccola spelta nonché miscela di questi tipi di cereali; oppure
avena, orzo e triticale nonché miscela di questi tipi di cereali o miscela di tipi di cereali conformemente alle lettere a e b; oppure
colza.
Art. 58 Contributi
Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue:
per le colture speciali 1200 fr.
per la rimanente superficie coltiva aperta 800 fr.
per la rimanente superficie agricola utile 200 fr.
Art. 62 cpv.1 lett. a e b nonché cpv.2 lett. a e b
Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali è fissato come segue:
bovini, caprini e conigli 90 fr.
suini 155 fr.
Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per l’uscita regolare all’aperto è fissato come segue:
bovini, equini, bisonti, ovini, caprini, daini, cervi e conigli 180 fr.
suini 155 fr.
Art. 67 cpv.1
Il Cantone stabilisce il diritto ai contributi del richiedente e determina il contributo in base alle condizioni nel giorno di riferimento. Le disposizioni dell’articolo 29 sul numero determinante di animali da reddito che consumano foraggio grezzo si applicano anche al calcolo degli altri contributi (SSRA, URA). Per quanto concerne gli animali da reddito che non consumano foraggio grezzo, è determinante il numero medio degli animali detenuti nell’azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento.
Art. 73 cpv.3
Le aziende che non possono provare che le esigenze ecologiche sono rispettate, ricevono i pagamenti diretti fino al 31 dicembre 2001. Per queste aziende il contributo di superficie secondo l’articolo 27 capoverso1 ammonta a 400 franchi per ettaro, mentre non è accordato il contributo supplementare di cui al capoverso2.
II
Allegato
Art. N. 6 .2 Prescrizioni per la campicoltura, la foraggicoltura e l’orticoltura
Art. N. 8 Superficie inerbita
Autorizzato il trattamento con erbicidi pianta per pianta. Trattamento selettivo su tutta la superficie autorizzato solo per prati artificiali oppure con un’autorizzazione speciale* nel quadro di un piano di risanamento su più anni.
III
La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |