RU 2001 2442
Traduzione1
Quarta Convenzione completiva
alla Convenzione del 15 novembre 1967
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sulla sicurezza sociale
Conclusa l’11 dicembre 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 17 dicembre 19972 Ratificata con strumenti scambiati il 30 aprile 1998 Entrata in vigore il 1° luglio 1998
II Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica d’Austria hanno convenuto di modificare e di completare la convenzione sulla sicurezza sociale – detta qui di seguito «convenzione» – conclusa tra i due Stati il 15 novembre 19673 e sottoposta a revisione per l’ultima volta con la Terza Convenzione completiva del 14 dicembre 19874 nel modo seguente:
Art. I 1. Dopo l’articolo 10 della convenzione è inserito un articolo 11 del tenore seguente: «Art. 11 (1) Se, durante l’esercizio di un’attività lucrativa in uno Stato contraente, per una persona sono applicabili le disposizioni legali dell’altro Stato contraente ai sensi degli articoli 7 a 10, tale regolamentazione è valida anche per il coniuge e i figli che dimorano con la persona summenzionata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che non esercitino personalmente un’attività lucrativa. (2) Se, ai sensi del comma 1, sono applicabili le disposizioni legali svizzere per il coniuge e per i figli, essi sono assicurati nell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.»
2. L’articolo 17 della convenzione assume il tenore seguente: «(1) Se il diritto all’assicurazione facoltativa o l’acquisto del diritto alle prestazioni dipende, conformemente alla legislazione austriaca, dal compimento di periodi d’assicurazione, l’assicuratore competente in Austria, se necessario, deve prendere in considerazione i periodi d’assicurazione compiuti conformemente alla legislazione svizzera come se si trattasse di periodi d’assicurazione compiuti ai sensi delle disposizioni legali da lui applicate.
1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 2442).
(2) Se la concessione di determinate prestazioni dipende, conformemente alla legislazione austriaca, dal compimento dei periodi d’assicurazione in una professione per la quale esiste un sistema speciale o in una determinata professione oppure in una determinata attività, per la concessione di tali prestazioni i periodi d’assicurazione compiuti conformemente alla legislazione svizzera sono presi in considerazione soltanto se essi sono stati compiuti in un sistema corrispondente o, se quest’ultimo non esiste, nella stessa professione o nella stessa attività. (3) Se, conformemente alla legislazione austriaca, i periodi della concessione della pensione prolungano il lasso di tempo in cui i periodi d’assicurazione devono essere compiuti, tale lasso di tempo si prolunga anche per mezzo di periodi corrispondenti della concessione della pensione ai sensi della legislazione svizzera.»
3. L’articolo 18 della convenzione assume il tenore seguente: «(1) Se, conformemente alla legislazione austriaca, esiste un diritto alle prestazioni anche in assenza dell’applicazione dell’articolo 17, l’assicuratore competente in Austria determina la prestazione esclusivamente in base ai periodi d’assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca. (2) Se, conformemente alla legislazione austriaca, esiste un diritto alle prestazioni solo mediante l’applicazione dell’articolo 17, l’assicuratore competente in Austria determina la prestazione esclusivamente in base ai periodi d’assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca e tenuto conto delle disposizioni seguenti: a) Le prestazioni o le parti di prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi d’assicurazione compiuti sono versate nella misura del rapporto esistente tra i periodi d’assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca per il calcolo della prestazione e 30 anni, al massimo però fino all’ammontare della prestazione completa. b) Se, al momento del calcolo delle prestazioni in caso di invalidità o per superstiti, devono essere presi in considerazione i periodi esistenti dopo l’insorgenza del caso assicurato, tali periodi devono essere presi in considerazione soltanto nella misura del rapporto esistente tra i periodi d’assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca per il calcolo della prestazione e i due terzi dei mesi civili completi a partire dal compimento del 16° anno d’età della persona interessata fino all’insorgenza del caso assicurato, tuttavia al massimo fino alla durata completa dei periodi d’assicurazione. c) La lettera a non è applicabile: i) per quanto riguarda le prestazioni di un’assicurazione completiva, ii) per quanto riguarda le prestazioni o parti di prestazioni dipendenti dal reddito per garantire un reddito minimo. (3) Se i periodi d’assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca per il calcolo della prestazione non raggiungono in totale i dodici mesi e se, in base a tali periodi d’assicurazione, non esiste alcun diritto alla presta-
zione conformemente alla legislazione austriaca, non si deve concedere alcuna prestazione ai sensi di tale legislazione.»
4. Gli articoli 19 a 21 della convenzione sono abrogati.
5. L’articolo 22 comma2 della convenzione assume il tenore seguente: «(2) I cittadini austriaci che, al momento dell’insorgenza dell’invalidità, non erano soggetti all’obbligo di contribuzione nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma erano affiliati a tale assicurazione, beneficiano di provvedimenti d’integrazione se sono domiciliati in Svizzera e se, immediatamente prima che tali provvedimenti risultino necessari, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno un anno. I figli minorenni beneficiano inoltre di tali provvedimenti se sono domiciliati in Svizzera e se vi sono nati invalidi o vi risiedono in modo ininterrotto dalla nascita.»
6. L’articolo 23 della convenzione assume il tenore seguente: «Nella misura in cui il diritto a una rendita ordinaria dipenda, giusta la legislazione svizzera, dall’esistenza di un rapporto d’assicurazione nel momento in cui si realizza l’evento assicurato, sono parimenti assimilate agli assicurati, conformemente alla legislazione svizzera, le persone seguenti: a) i cittadini austriaci costretti ad abbandonare la loro attività lucrativa in Svizzera in seguito a infortunio o a malattia, la cui invalidità è tuttavia stata accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro con susseguente invalidità, essi devono continuare a versare contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera; b) i cittadini austriaci che beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione svizzera per l’invalidità dopo aver interrotto l’esercizio dell’attività lucrativa; essi sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; c) i cittadini austriaci per cui le lettere a e b non sono applicabili e che sono affiliati all’assicurazione-pensioni austriaca nel momento in cui insorge l’evento assicurato; d) le persone per cui le lettere a e b non sono applicabili, che sono state occupate in Svizzera come frontalieri e che hanno pagato contributi in base alla legislazione svizzera durante almeno dodici mesi nei3 anni immediatamente precedenti l’insorgenza dell’evento assicurato conformemente alla legislazione svizzera.»
7. II numero 6 lettera d del protocollo finale della convenzione assume il tenore seguente: «d) Se in virtù del comma2 per un cittadino austriaco è applicabile la legislazione svizzera, egli è assicurato nell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.»
8. Il numero 8 del protocollo finale alla convenzione è abrogato.
9. Il numero 8a del protocollo finale della convenzione assume il tenore seguente: «8a. Riguardo all’articolo 22 della convenzione: a) A complemento del comma 1, i cittadini austriaci che non esercitano un’attività lucrativa, ma che al momento dell’insorgenza dell’invalidità sottostanno all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, beneficiano di provvedimenti d’integrazione ai sensi della legislazione svizzera finché soggiornano in Svizzera. L’articolo 23 comma I lettera a della convenzione è applicabile per analogia. b) A complemento del comma2 secondo periodo, i figli che sono nati invalidi in Austria e la cui madre vi ha soggiornato prima del parto durante al massimo due mesi sono equiparati ai figli nati invalidi in Svizzera. Nel caso di un’infermità congenita del figlio, l’assicurazione svizzera per l’invalidità assume anche i costi insorti in Austria durante i primi tre mesi dalla nascita, nella proporzione in cui avrebbe concesso tali prestazioni in Svizzera. II primo e il secondo periodo sono applicabili per analogia ai figli che sono divenuti invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; in questo caso l’assicurazione svizzera per l’invalidità assume i costi solo se i provvedimenti devono essere eseguiti immediatamente a causa dello stato di salute del bambino. c) I cittadini austriaci residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore ai tre mesi non interrompono il loro soggiorno in Svizzera ai sensi del comma2.»
10. a) Nel numero 9 lettera a del protocollo finale della convenzione le parole «Ai fini dell’applicazione della lettera a» sono sostituite da «Ai fini dell’applicazione della lettera c». b) Il numero 9 lettera b del protocollo finale della convenzione è abrogato.
11. Il numero 14 del protocollo finale della convenzione assume il tenore seguente: «14. II passaggio dall’assicurazione malattia di uno degli Stati in quella dell’altro è facilitato nel modo seguente: a) Se una persona che trasferisce il domicilio o l’attività lucrativa dall’Austria in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per l’indennità giornaliera nei tre mesi seguenti l’uscita dall’assicurazione obbligatoria esistente a causa di una attività lucrativa nell’assicurazione malattia legale austriaca, i periodi assicurativi compiuti da tale persona nell’assicurazione austriaca summenzionata sono presi in considerazione per l’acquisto del diritto alle prestazioni. b) Riguardo all’indennità giornaliera in caso di maternità si prendono in considerazione i periodi assicurativi ai sensi della lettera a) solo se l’assicurata è affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.
c) Se un cittadino di uno degli Stati contraenti esce dall’assicurazione svizzera per le cure mediche e farmaceutiche, per determinare l’inizio dell’assicurazione personale nell’assicurazione malattie legale austriaca e l’adempimento di un termine d’attesa, i periodi d’assicurazione compiuti presso l’assicurazione svizzera sono presi in considerazione come se l’obbligo assicurativo fosse stato adempiuto presso l’assicurazione legale austriaca. d) Le disposizioni delle lettere a-c sono applicabili indipendentemente dalla cittadinanza della persona interessata.»
Art. II (1) La presente convenzione completiva deve essere ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna non appena possibile. (2) La presente convenzione completiva entra in vigore, fatti salvi i disposti che seguono, il primo giorno del terzo mese successivo a quello nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica. (3) L’articolo 18 comma I della convenzione nella versione della presente convenzione completiva entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1994.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione completiva e l’hanno munita dei loro sigilli.
Fatto a Berna, in doppio esemplare originale, l’11 dicembre 1996.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica d’Austria: Maria Verena Brombacher Markus Lutterotti