RU 2001 2511
Ordinanza
concernente l’importazione di animali della specie equina
(Ordinanza sull’importazione di equini, OIEq)
Modifica del 21 settembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di equini è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 21 capoverso2 e 177 capoverso1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
Art. 2 e 3 cpv.1 e 3
Abrogati
Art. 4 Assegnazione delle quote del contingente doganale per animali della specie equina, esclusi i riproduttori, gli asini, i muli e i bardotti
Il contingente doganale parziale1.1. (animali della specie equina, esclusi i riproduttori, gli asini, i muli e i bardotti) è messo all’asta.
Il 50 per cento del contingente doganale parziale di cui al capoverso1 è messo all’asta prima dell’inizio del periodo di contingentamento e l’altro 50 per cento nel primo semestre del periodo di contingentamento. L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può stabilire ogni volta la data, tenendo conto della situazione di mercato.
La quota del contingente doganale per offerente non può superare il 10 per cento della quantità di contingente doganale parziale.
Art. 4a Assegnazione delle quote del contingente doganale per asini, muli e bardotti
Le quote del contingente doganale parziale1.2. (asini, muli e bardotti) sono assegnate secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni d’importazione.
Art. 6
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2002.
21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |