Fonte

RU 2001 259

Ordinanza
sulle epizoozie
(OFE)

Modifica del 20 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 175 cpv. 2-4

Un animale è infetto quando l’analisi istologica risulta positiva o quando la presenza di una proteina-prione modificata è stata accertata mediante un processo approvato dall’Ufficio federale.

Quando non sono stati ordinati dalle autorità ufficiali, i prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati sotto sorveglianza diretta del controllore delle carni e registrati da quest’ultimo. I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall’Ufficio federale che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 312 capoverso2 lettere a e c. I processi d’analisi devono essere approvati dall’Ufficio federale. L’Ufficio federale emana istruzioni tecniche sui prelievi di campioni e sul trattamento degli animali da macello.

Le analisi con risultato positivo devono essere confermate dal laboratorio nazionale di riferimento.

Art. 176 cpv.3

Abrogato

Art. 181 cpv.1

Il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille di bovini presso i quali sono già spuntati quattro incisivi permanenti devono essere inceneriti.

Art. 183 Limitazione dell’impiego come foraggio

È vietato utilizzare per la produzione di foraggio, mettere in commercio come foraggio o utilizzare per il foraggiamento di animali:

  1. farina di sangue e altri prodotti del sangue;

  2. gelatina derivata da scarti di ruminanti;

  1. farina di carne e farina di carne e ossi;

  2. farina di ciccioli e panelli di ciccioli;

  3. farina di pollame, scarti seccati provenienti dalla macellazione di pollame e farina di piume;

  4. farina di pesce;

  5. grumi di ossi da foraggio;

  6. grasso estratto da parti non commestibili della carcassa;

  7. foraggi che contengono le componenti di cui alle lettere a-h.

Dal divieto di cui al capoverso1 sono esenti gli alimenti destinati ad animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare, se:

  1. il controllore delle carni ha dichiarato gli scarti di carne non nocivi per la salute;

  2. tali alimenti per animali sono prodotti in installazioni esclusivamente destinate a questo scopo e, se depositati o trasportati in modo aperto, sono depositati in locali distinti ovvero trasportati separatamente.

Gli scarti di carne possono essere trasformati in alimenti liquidi per i suini se:

  1. provengono da macelli o da stabilimenti adibiti al sezionamento e il veterinario cantonale ne ha espressamente autorizzato l’eliminazione in vista della sterilizzazione;

  2. sono stati trattati in stabilimenti di sterilizzazione con certificato ISO;

  3. il controllore delle carni li ha dichiarati non nocivi per la salute;

  4. non provengono da ruminanti;

  5. non sono state aggiunte componenti per foraggi di cui al capoverso1.

Gli alimenti liquidi di cui al capoverso3 possono essere utilizzati come foraggio per suini unicamente se gli effettivi in cui tali alimenti sono utilizzati e gli effettivi immediatamente circostanti non comprendono ruminanti e se il veterinario cantonale ha autorizzato l’utilizzo di alimenti liquidi come foraggio per l’effettivo in questione.

La farina di pesce può essere utilizzata come componente per alimenti per suini, pollame e pesce, se:

  1. lo stabilimento di fabbricazione è stato annunciato alla Stazione federale di ricerche per la produzione animale;

  2. è tenuto un registro delle aggiunte di farina di pesce.

Chiunque produca, depositi o trasporti alimenti per animali deve provvedere affinché gli alimenti di cui al capoverso1 non pervengano nel foraggio destinato ai ruminanti.

Il controllo della produzione e della messa in commercio dei foraggi è disciplinato dall’ordinanza del 26 maggio 19992 sugli alimenti per animali.

Art. 312 cpv.1, 5 e 6

Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori necessitano del riconoscimento da parte dell’Ufficio federale. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 25 agosto 19993 sull’impiego confinato.

L’Ufficio federale comunica al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione (art. 15 dell’ordinanza del 25 agosto 1999 sull’impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e il momento del suo riconoscimento.

Concerne soltanto i testi francese e tedesco.

Art. 315c Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2000

I laboratori di cui all’articolo 175 capoverso3 devono ottenere l’accreditamento di cui all’articolo 312 capoverso2 lettera a al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Sono controllati dall’Ufficio federale.

Gli stabilimenti di sterilizzazione di cui all’articolo 183 capoverso3 lettera b devono ottenere il certificato ISO al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Fino alla certificazione sono sottoposti a un controllo rafforzato da parte del veterinario cantonale.

Gli alimenti per animali di cui all’articolo 183 capoverso1 possono essere utilizzati per il foraggiamento di animali non ruminanti fino al 28 febbraio 2001.

In deroga all’articolo 183 capoverso3 lettera d, gli scarti di carne provenienti da ruminanti possono essere essere utilizzati per il foraggiamento degli effettivi di cui all’articolo 183 capoverso4 fino al 28 febbraio 2001.

II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 3 febbraio 19934 concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è modificata come segue:

Ingresso secondo lemma visti gli articoli 29 capoverso1, 32 capoverso1 e 39 capoverso1 della legge del 7 ottobre 19835 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

Art. 4a Eliminazione di scarti di carne

Gli scarti di carne devono essere inceneriti o resi non nocivi mediante un processo riconosciuto dall’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale). Sono fatti salvi l’articolo6 della presente ordinanza nonché l’articolo 183 capoversi2 e 3 dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie.

Gli scarti di carne e i prodotti intermedi da essi derivati, segnatamente le farine e i grassi di estrazione, non possono essere importati o esportati. L’Ufficio federale può autorizzare eccezioni.

Art. 6 cpv.2 lett. c e c bis

I rifiuti di origine animale a basso rischio possono inoltre essere trattati e valorizzati come segue:

  1. i sottoprodotti di macellazione possono fungere da materia prima per la fabbricazione di prodotti chimici, tecnici e di prodotti analoghi; nell’ambito del processo di trasformazione essi devono essere trattati in modo da eliminare eventuali agenti patogeni;

  2. cbis. gli scarti di carne possono fungere da materia prima per la fabbricazione di prodotti chimici, tecnici e di prodotti analoghi unicamente con l’autorizzazione dell’Ufficio federale di veterinaria; l’autorizzazione è concessa se vi è la garanzia che nessuna componente di tali scarti possa confluire in alimenti per animali e che gli scarti siano trattati in maniera da eliminare eventuali agenti patogeni;

Art. 22a Indennità per i costi derivanti dall’eliminazione di scarti di carne

Entro i limiti dei crediti approvati, la Confederazione versa un’indennità pari al massimo al 75 per cento dei costi documentati derivanti dall’obbligo di incenerimento di cui all’articolo 4a capoverso1.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.