RU 2001 2719
Ordinanza
sulla segnaletica stradale
(OSStr)
Modifica del 28 settembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
Art. 2a Segnaletica per zone
I segnali di indicazione «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) come anche i segnali di prescrizione possono essere riprodotti su un cartello rettangolare bianco con la scritta «ZONA» come segnale per zone (2.59.1).
La segnaletica per zone è ammessa soltanto su strade all’interno delle località.
I diritti e i doveri indicati con un segnale per zone vigono dall’inizio della segnaletica per zone fino al pertinente segnale di fine della zona. Il segnale di fine della zona indica che vigono di nuovo le norme generali della circolazione.
Con un segnale per zone possono essere indicate al massimo tre norme del traffico.
I segnali «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1), «Zona d’incontro» (2.59.5) e «Zona pedonale» (2.59.3) sono ammessi soltanto su strade secondarie con carattere per quanto possibile omogeneo.
Se, sul fondamento delle esigenze giusta l’articolo 108, il limite di velocità massimo è di 30 km/h su un tratto di strada principale, in caso di particolari peculiarità locali (ad es. in centri urbani o in centri storici cittadini) questo tratto può eccezionalmente essere integrato in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h.
Art. 22a Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h
Il segnale «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1) designa le strade in quartieri o in zone residenziali su cui bisogna condurre in modo particolarmente prudente e riguardoso. La velocità massima è di 30 km/h.
Art. 22b Zona d’incontro
Il segnale «Zona d’incontro» (2.59.5) designa le strade in quartieri residenziali o commerciali su cui i pedoni possono utilizzare l’intera area di traffico. Questi hanno la precedenza rispetto ai conducenti di veicoli, tuttavia non devono ostacolare inutilmente i veicoli.
La velocità massima è di 20 km/h.
Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali e da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.
Art. 22c Zona pedonale
Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni hanno la precedenza.
Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.
Art. 32 cpv.1 e 5
Concerne soltanto il testo francese.
Abrogato
Art. 43
Abrogato
Art. 52 cpv. 5
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 56, rubrica e cpv. 4
Numerazione delle strade, raccordi e ramificazioni
La «Tavoletta numerata per raccordi» (4.59) e la «Tavoletta numerata per ramificazioni» (4.59.1) presentano un simbolo nero e un numero di colore nero su fondo bianco; esse indicano i raccordi rispettivamente le ramificazioni su autostrade e semiautostrade. Il DATEC fissa i numeri d’intesa con i Cantoni ed emana le istruzioni concernenti l’aspetto e il collocamento delle tavolette numerate.
Art. 72 cpv. 3
Sulla carreggiata possono essere apposte indicazioni di direzione come anche le iscrizioni previste nella presente ordinanza. Il DATEC può inoltre prevedere demarcazioni speciali, segnatamente per rendere più espliciti i segnali o per segnalare peculiarità locali.
Art. 108 cpv. 5 lett. e, nonché cpv. 6
Sono permesse le seguenti deroghe alle limitazioni generali della velocità:
e. all’interno delle località con segnaletica per zone: 30 km/h giusta l’articolo 22, rispettivamente 20 km/h giusta l’articolo 22b.
Il DATEC disciplina i particolari quanto al modo di fissare le deroghe alle limitazioni generali della velocità. Fissa le esigenze relative alla morfologia, alla segnaletica e alla demarcazione per le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e per le zone d’incontro.
II
Gli allegati1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
Disposizioni transitorie
La «Tavoletta numerata per raccordi» (4.59) e la «Tavoletta numerata per ramificazioni» (4.59.1) devono essere collocate entro il 31 dicembre 2003.
Le zone con limite di velocità massimo di 40 km/h secondo il diritto previgente devono essere abrogate entro il 31 dicembre 2003 oppure sostituite con un’altra norma del traffico.
Per le strade residenziali segnalate secondo il diritto previgente i segnali «Zona d’incontro» (2.59.5) e «Fine della zona d’incontro» (2.59.6) devono essere collocati al più tardi entro il 31 dicembre 2003.
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
28 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
Dimensioni dei segnali e delle demarcazioni (art. 102 cpv. 1) II. Segnali di prescrizione 7. Segnali per zone, in particolare 2.59.1, 2.59.3 e 2.59.5 – Larghezza 50 cm risp. 70 cm3 – Altezza 70 cm risp. 50 cm3
In casi speciali, può essere collocato il segnale formato 70/100 cm risp. 100/70 cm.
III. Segnali di precedenza 5. Abrogato IV. Segnali di indicazione B. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie 3. Indicatori di direzione avanzati La parte più lunga non deve superare 160 cm (4.36 a 4.40, 4.53, 4.54) per il formato normale e 120 cm per il formato piccolo; la parte più corta corrisponde di regola a ¾ della parte più lunga. L’altezza dei caratteri è di 21 cm per il formato normale e di 14 cm per il formato piccolo.
6. Tavolette numerate Per quanto concerne l’aspetto e le dimensioni si
b. Tavolette numerate per le strade applicano le istruzioni del DATEC. europee (4.56) Tavolette numerate per le autostrade e le semiautostrade (4.58) Tavoletta numerata per raccordi (4.59) Tavoletta numerata per ramificazioni (4.59.1)
Allegato 2
Figure dei segnali e delle demarcazioni (art.1 cpv. 3)
Art. N. 2 lett. b, 3 e 4 lett. b
2. Segnali di prescrizione (art. 2a, 16-34 e 69)
b. Prescrizioni per i veicoli in movimento e limitazioni del parcheggio (art. 2a e 22-32) 2.59.1 Segnale per zone (ad es. limite di 2.59.2 Fine del segnale per zone velocità massimo di 30 km/h) (ad es. limite di velocità massimo 2.59.3 Zona pedonale 2.59.4 Fine della zona pedonale 2.59.5 Zona d’incontro 2.59.6 Fine della zona d’incontro 3. Segnali di precedenza (art. 35-43 e 93) 3.11 e 3.12 Abrogati 4. Segnali di indicazione (art. 44-62 e art. 84-91)
b. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie 4.59 Tavoletta numerata per raccordi 4.59.1 Tavoletta numerata per ramifica- (art. 56) zioni (art.56)