RU 2001 292
Legge federale
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS)
Modifica del 6 ottobre 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20001,
decreta:
I
La legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 34 quater della Costituzione federale3, ...
Art. 108 cpv.1
L’attivo del Fondo di compensazione deve essere impiegato in modo che sia garantita la sua integrità e frutti un rendimento ottimale corrispondente al mercato. In ogni tempo, devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore e per accordare loro anticipi.
II
La presente legge sottostà al referendum facoltativo
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz