RU 2001 3146
Ordinanza dell’UFSP
sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope
(Ordinanza dell’UFSP sugli stupefacenti, OStup-UFSP)
Modifica del 9 novembre 2001
L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFSP del 12 dicembre 19961 sugli stupefacenti è modificata come segue:
Titolo Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza di Swissmedic sugli stupefacenti, OStup-Swissmedic) Ingresso L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), visto l’articolo 3 lettere a-e dell’ordinanza del 29 maggio 19962 sugli stupefacenti (OStup), Sostituzione di un’espressione: nell’articolo 5 l’espressione «UFSP» è sostituita con l’espressione «Istituto».
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
9 novembre 2001 In nome del Consiglio dell’Istituto: Il presidente, Peter Fuchs