RU 2001 3194
Ordinanza
sull’adeguamento dei valori soglia
degli acquisti pubblici per il 2002
del 5 novembre 2001
Il Dipartimento federale dell’economia, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 6 capoverso2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge),
ordina:
Art. 1 Adeguamento dei valori soglia
I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso1 della legge ammontano per il 2002 a:
248 950 franchi per forniture;
248 950 franchi per prestazioni di servizi;
9,575 milioni di franchi per opere edili;
766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo2 capoverso2 della legge o per commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.
Art. 2 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza dell’8 novembre 20002 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2001 è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
5 novembre 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin RS 172.056.12