Fonte

RU 2001 3194

Ordinanza
sull’adeguamento dei valori soglia
degli acquisti pubblici per il 2002

del 5 novembre 2001

Il Dipartimento federale dell’economia, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 6 capoverso2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (legge),
ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia

I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso1 della legge ammontano per il 2002 a:

  1. 248 950 franchi per forniture;

  2. 248 950 franchi per prestazioni di servizi;

  3. 9,575 milioni di franchi per opere edili;

  4. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo2 capoverso2 della legge o per commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza dell’8 novembre 20002 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2001 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

5 novembre 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin RS 172.056.12