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Ordinanza concernente l’entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi

AS 2001 3292 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 21 nov 2001

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2001-3292/it/ordinanza-concernente-l-entrata-in-vigore-della-legge-sul-personale-federale-per-la-posta-e-il-mantenimento-in-vigore-di-taluni-atti-legislativi

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge sul Tribunale federale (RS 173.110),

Abroga: Regolamento dei funzionari 2 (RS 172.221.102.1)

Atto di base di: Ordinanza concernente l’entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (RS 172.220.116)

RU 2001 3292

Ordinanza
concernente l’entrata in vigore della legge
sul personale federale per la Posta
e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi
(Ordinanza sull’entrata in vigore della LPers per la Posta)

del 21 novembre 2001

Il Consiglio federale,
visti gli articoli 39 capoverso3 e 42 capoverso2 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers),
ordina:

Footnotes

  1. [3] RS 172.221.10
  2. [2] RS 172.220.11
  3. [1] RS 172.220.1

Art. 1 Entrata in vigore del nuovo diritto

La legge del 24 marzo 2000 sul personale federale entra in vigore per la Posta il 1° gennaio 2002.

L’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers) si applica alla Posta. In deroga all’articolo 8 capoverso1 di tale ordinanza, la Posta può ordinare, mediante un disciplinamento transitorio valido al più tardi fino al 30 giugno 2007, la riduzione della durata massima della settimana lavorativa per i responsabili degli uffici postali, finora fissata a 54 ore.

Art. 2 Mantenimento in vigore di disposizioni dell’Ordinamento dei funzionari

Gli articoli 6 capoverso3 e 14a dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 (OF)3 rimangono in vigore per la Posta.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento dei funzionari2 del 15 marzo 1993 (RF 2)4 è abrogato.

RS 172.220.116

Footnotes

  1. [4] RU 1993 1098, 1994 273, 1995 5 3867 5079, 1997 232 301, 1998 728, 1999 2, 2000 947 2954, 2001 917

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz