RU 2001 3307
Ordinanza 3
sul Codice penale svizzero
(OCP 3)
Modifica del 19 dicembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 3 del 16 dicembre 19851 sul Codice penale svizzero è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 3
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2006.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
19 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |