Fonte

RU 2001 3307

Ordinanza 3
sul Codice penale svizzero
(OCP 3)

Modifica del 19 dicembre 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza 3 del 16 dicembre 19851 sul Codice penale svizzero è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2006.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

19 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz