Fonte

RU 2001 3325

Ordinanza
sulla Squadra di vigilanza
(O Sq vig)

del 30 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 101 capoverso4 e 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio19951; visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,
ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i compiti, l’impiego, l’istruzione e l’organizzazione della Squadra di vigilanza nonché la posizione giuridica dei suoi membri al di fuori del servizio attivo.

Art. 2 Campo d’applicazione personale

La presente ordinanza è applicabile ai membri della Squadra di vigilanza (qui di seguito membri)3 seguenti:

  1. piloti militari di professione;

  2. operatori di bordo di professione;

  3. fotografi di bordo di professione;

  4. ufficiali specialisti.

Al personale amministrativo della Squadra di vigilanza sono applicabili unicamente le disposizioni della sezione 3.

Art. 3 Definizione

La Squadra di vigilanza è una formazione di professionisti dell’esercito.

RS 510.102

Le forme maschili usate nella presente ordinanza, come «membro della Squadra di vigilanza», «comandante», «pilota militare di professione» ecc., comprendono sia i militari donne, sia i militari uomini.

Sezione 2 Compiti e subordinazione

Art. 4 Compiti

La Squadra di vigilanza ha i compiti seguenti:

  1. assicurare, in vista della salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, uno stato di prontezza permanente al servizio di polizia aerea;

  2. appoggiare l’istruzione nelle scuole e nei corsi delle Forze aeree e del resto dell’esercito;

  3. assicurare la prontezza permanente per i trasporti aerei;

  4. assicurare l’esecuzione dei voli di ricognizione aerea e di rilevamento topografico;

  5. cooperare alla condotta e alla direzione dell’impiego delle Forze aeree, nonché alla direzione del servizio di volo militare;

  6. appoggiare i collaudi tattici di aeromobili e di equipaggiamenti;

  7. elaborare procedure tecniche e tattiche di volo, nonché prescrizioni per il servizio di volo militare;

  8. eseguire voli di dimostrazione e altri impieghi speciali;

  9. cooperare all’aiuto in caso di catastrofe e al soccorso aereo militare;

  10. appoggiare l’Ufficio federale dell’aviazione civile e i servizi civili in materia di soccorso aereo.

La Squadra di vigilanza assicura un elevato grado di prontezza per l’esecuzione dei compiti seguenti:

  1. salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo;

  2. trasporti aerei;

  3. aiuto in caso di catastrofe;

  4. soccorso aereo.

3I membri possono essere impiegati per servizi negli stati maggiori degli aggruppamenti e degli uffici federali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 5 Subordinazione

La Squadra di vigilanza è subordinata al comandante della brigata d’aviazione 31.

I Servizi centrali delle Forze aeree sono competenti per gli affari amministrativi della Squadra di vigilanza.

Sezione 3 Impiego e istruzione

Art. 6 Comando

Il responsabile della Squadra di vigilanza è il suo comandante. Egli è responsabile segnatamente per l’impiego, la prontezza, l’istruzione e il perfezionamento.

Art. 7 Pianificazione dell’impiego e della carriera

Per la pianificazione dell’impiego e della carriera sono determinanti le esigenze di servizio. La formazione professionale anteriore nonché le capacità particolari e le attitudini dei membri sono equamente considerate. I membri sono sentiti in occasione della pianificazione.

L’avanzamento militare può essere coordinato con l’impiego nel quadro della carriera professionale.

Art. 8 Istruzione e perfezionamento

Secondo le possibilità, i membri possono beneficiare della formazione e del perfezionamento per istruttori.

Art. 9 Servizio di picchetto

In caso di un grado di prontezza più elevato come anche in altri casi eccezionali, la Squadra di vigilanza può essere messa di picchetto globalmente o parzialmente.

Sezione 4 Disposizioni in materia di diritto del lavoro

Art. 10 Assoggettamento

1I membri sottostanno alla legge sul personale federale e alle sue disposizioni d’esecuzione.

In materia di diritto del lavoro, ai membri è parimenti applicabile l’ordinanza del DDPS del 24 ottobre 20014 concernente il Corpo degli istruttori, nella misura in cui la presente ordinanza non preveda deroghe.

Art. 11 Indennità per l’utilizzazione di veicoli a motore privati

Dopo la fine del periodo di prova, ma al più presto dopo aver concluso con successo la scuola per piloti delle Forze aeree, il personale aeronavigante riceve un’indennità per l’utilizzazione, durante il servizio, del proprio veicolo a motore privato entro un raggio di 20 km in linea d’aria dal luogo di lavoro o dal luogo d’impiego esterno. L’indennità è stabilita dal DDPS, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

Art. 12 Vacanze: durata e riduzione

Non vi è riduzione delle vacanze a causa di servizio militare con soldo.

Per garantire la sicurezza di volo, il pilota militare di professione ha diritto ogni anno a una settimana di vacanze supplementare in seguito all’impegno fisico e psichico collegato alla sua attività.

Sezione 5 Responsabilità penale

Art. 13

I membri sottostanno al Codice penale militare del 13 giugno 19275 e pertanto alla giurisdizione militare, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui all’articolo2 del Codice penale militare.

Sezione 6 Disposizioni derivanti dalla condizione militare

Art. 14 Promozione militare

I membri previsti per esercitare presso la truppa un comando o una funzione con un grado superiore a quello che rivestono nel loro impiego in seno alla Squadra di vigilanza possono essere promossi al grado superiore.

Per il resto, sono applicabili le condizioni di promozione dell’ordinanza del 20 settembre 19996 concernente la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, i servizi d’istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell’esercito.

Art. 15 Incorporazione dopo l’adempimento degli obblighi militari

I membri restano incorporati oltre il limite d’età previsto per gli obblighi militari. Essi sono prosciolti dagli obblighi militari in occasione del pensionamento.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 2 dicembre 19917 sulla squadra di vigilanza è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz