Fonte

RU 2001 3341

Ordinanza
concernente le aliquote di dazio del formaggio
proveniente dalla Comunità europea

Modifica del 7 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 giugno 19961 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 5

La durata di validità dell’allegato 2 è prorogata per le importazioni fino al 31 dicembre 2002.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz