RU 2001 3341
Ordinanza
concernente le aliquote di dazio del formaggio
proveniente dalla Comunità europea
Modifica del 7 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 giugno 19961 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 5
La durata di validità dell’allegato 2 è prorogata per le importazioni fino al 31 dicembre 2002.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione: Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz |