RU 2001 3381
Ordinanza
concernente l’aliquota dell’imposta sulla birra
Modifica del 5 ottobre 2001
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’aliquota dell’imposta sulla birra,
ordina:
I
L’ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’aliquota dell’imposta sulla birra è modificata come segue:
Art. 1 Aliquota dell’imposta sulla birra
L’aliquota dell’imposta sulla birra fabbricata in Svizzera e su quella importata è di 24,75 centesimi il litro.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
5 ottobre 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger