RU 2001 3539
Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 21 settembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3–5
Hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l’azienda di una SA o di una S. a g. l., se:
nella SA possiedono, mediante azioni nominative, almeno due terzi del capitale azionario e dei diritti di voto e, nella S. a g. l., almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;
gestiscono l’azienda personalmente in nome della SA o della S. a g. l., svolgono la loro funzione di gestore e lavorano regolarmente nell’azienda;
nel caso delle società di persone, il rischio del capitale investito dai soci nella SA o nella S. a g. l. è assunto collettivamente in parti uguali da tutti i partecipanti; e
il valore contabile della sostanza dell’affittuario e, se la SA o la S. a g. l. è proprietaria, il valore contabile dell’azienda o delle aziende corrisponde almeno ai due terzi degli attivi della SA o della S. a g. l.
Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l’azienda di una SA o di una S. a g. l., se la SA o la S. a g. l. ha preso in affitto tale azienda:
da una persona non avente diritto ai contributi o da una persona i cui contributi sarebbero ridotti o rifiutati in virtù degli articoli 19, 22 o 23, se tale persona o il suo rappresentante: 1. svolge una funzione dirigenziale nella SA o nella S. a g. l., oppure 2. detiene oltre il 50 per cento del capitale totale della SA o della S. a g. l.;
da una persona giuridica in cui la persona fisica o la società di persone: 1. svolge una funzione dirigenziale, oppure 2. partecipa per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale oppure ai diritti di voto.
Non hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che hanno preso in affitto l’azienda da una persona giuridica e che: 1. svolgono una funzione dirigenziale per la persona giuridica, oppure 2. partecipano per oltre il 30 per cento al capitale azionario, al capitale sociale o ai diritti di voto della persona giuridica.
Art. 30 cpv.1 lett. g
Abrogata
Art. 73 cpv. 9
I bilanci delle sostanze nutritive allestiti sulla base del modulo delle centrali di consulenza di Lindau (LBL-KIP) e Losanna (SRVA-PIOCH) «Stima dell’equilibrio della concimazione» nella versione del 1998 o mediante metodi di calcolo equivalenti sono riconosciuti fino 31 dicembre 2003 al massimo.
II
L’allegato è modificato come segue:
Art. N. 2 .1 cpv.1 e 1bis
La concimazione azotata e fosforica è valutata mediante un bilancio delle sostanze nutritive. Questo bilancio deve dimostrare che l’apporto di fosforo o di azoto non è stato eccessivo. È calcolato sulla base del metodo delle centrali di consulenza di Lindau e Losanna «Suisse-Bilanz» dedotto dalle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura, versione 2001» delle Stazioni di ricerche agronomiche o mediante metodi di calcolo equivalenti.
In caso di costruzione di edifici assoggettati all’obbligo del permesso che comportano un aumento dell’effettivo di animali, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali e includendo provvedimenti tecnici e contratti di ritiro di concimi aziendali, il bilancio fosforico rimane equilibrato, senza margine di tolleranza.
III
La presente modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2002.
21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.