RU 2001 89
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 21sexies cpv.1 lett. a
Sono considerate bisognose di assistenza:
a. le persone alle quali l’assicurato deve versare, sulla scorta di una sentenza giudiziaria, di una decisione amministrativa o di un impegno scritto preso nei confronti dell’autorità competente, contributi di mantenimento ai sensi degli articoli 125-132 del Codice civile2 o contributi di assistenza ai sensi degli articoli 328 e 329 dello stesso Codice;
Titolo prima dell’art. 22quater
F. Disposizioni diverse
Art. 22quater Diritto ai provvedimenti d’integrazione
Il diritto ai provvedimenti d’integrazione nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere della stessa.
Le persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione obbligatoria o facoltativa hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di
anni, nella misura in cui almeno uno dei genitori abbia un’assicurazione facoltativa.
Sono fatti salvi gli articoli 6 capoverso2 e 9 capoverso 3 LAI.
Titolo prima dell’art. 23
Art. 23bis Provvedimenti d’integrazione all’estero per le persone soggette all’assicurazione obbligatoria
Se l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato, l’assicurazione ne assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale all’estero.
L’assicurazione assume le spese per l’esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso d’emergenza all’estero.
Se un provvedimento d’integrazione è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti validi, l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera.
Art. 23ter Provvedimenti d’integrazione all’estero per le persone soggette all’assicurazione facoltativa
L’assicurazione assume le spese per i provvedimenti d’integrazione effettuati all’estero se circostanze particolari lo giustificano e se, grazie a tali provvedimenti, la persona interessata può, con ogni probabilità, esercitare nuovamente un’attività lucrativa.
Per le persone che non hanno ancora compiuto il 20° anno di età, l’assicurazione assume le spese per i provvedimenti effettuati all’estero se le possibilità di successo di tali provvedimenti e le condizioni personali della persona interessata lo giustificano.
Art. 35 cpv.3
Se, in seguito, il grado di invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 86-88bis. Se uno degli altri presupposti al diritto all’indennità venisse a cadere, o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui l’evento si è verificato.
Art. 39
Art. 69 cpv. 4
Gli uffici AI non eseguono esami medici sull’assicurato. L’Ufficio federale, tuttavia, può accordare agli uffici AI, che istituiscono servizi medici comuni nell’ambito di progetti pilota limitati nel tempo, la competenza di eseguire esami medici sugli assicurati nell’ambito di tali servizi, al fine di esaminare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.
Art. 93 cpv.3
La cassa di compensazione è tenuta a mettere a disposizione dell’Ufficio federale i documenti necessari all’esercizio della sorveglianza particolare degli uffici AI giusta l’articolo 92 bis capoverso3.
Art. 100 cpv.1 lett. a
Sono assegnati sussidi per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di:
a. laboratori pubblici o privati di utilità pubblica, che occupano in permanenza nei loro locali o in posti di lavoro decentralizzati per la maggior parte invalidi i quali, nelle condizioni usuali, non possono esercitare un’attività lucrativa o, professionalmente, non sono suscettibili di integrazione. L’attrezzatura e la possibilità di collegamenti di questi laboratori devono rispondere alle esigenze degli invalidi e consentire loro di esercitare un’attività sensata. I laboratori non destinati a occupare in permanenza e per la maggior parte invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi qualora il loro sistema di occupazione si applichi in larga misura anche agli invalidi;
Art. 101 cpv.3
Le spese per l’istituzione di posti di lavoro decentralizzati di laboratori di cui all’articolo 100 capoverso1 lettera a non sono considerate spese computabili.
Art. 106 cpv. 4 terzo e quarto periodo
... I sussidi per le spese d’esercizio dei posti di lavoro decentralizzati dei laboratori di cui all’articolo 100 capoverso1 lettera a non devono superare i sussidi versati per i posti di lavoro interni. Il Dipartimento emana le necessarie direttive di esecuzione.
Art. 109bis
Art. 114 cpv.2 e 5
Se il diritto al sussidio è, di massima, riconosciuto, sono assegnati sussidi secondo l’articolo 113 sulla base dei conteggi del corso o dei conti annuali chiusi e verificati. Il Conteggio del corso va presentato all’Ufficio federale entro tre mesi dalla fine del corso e i conti annuali entro sei mesi dalla fine dell’anno di esercizio. I termini possono essere prorogati su domanda scritta. L’inosservanza dei termini, senza ragioni valide, implica la perdita del diritto al sussidio.
Abrogato
II
Disposizioni transitorie
Per i provvedimenti d’integrazione in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica rimangono valide le disposizioni della presente ordinanza e dell’ordinanza del 26 maggio 19613 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Svizzeri dell’estero, in vigore fino al 31 dicembre 2000, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate.
Le nuove disposizioni concernenti i provvedimenti d’integrazione sono applicabili anche ai casi in cui l’evento assicurato si è verificato prima della loro entrata in vigore, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate. Il diritto alle prestazioni sorge tuttavia al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente modifica.
La durata di applicazione dell’articolo 69 capoverso 4 secondo periodo è limitata a tre anni.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |