Fonte

RU 2002 1097

Ordinanza
concernente la viticoltura e l’importazione di vino
(Ordinanza sul vino)

Modifica dell’8 marzo 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul vino è modificata come segue:

Art. 18 lett. a e d

Non abbisognano del permesso generale di importazione:

  1. le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa2 2204.1000 e 2950 nonché di mosti d’uva della voce di tariffa 2204.3000;

  2. le importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa 2204.2150 escluso il Porto.

Art. 23

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz