RU 2002 1097
Ordinanza
concernente la viticoltura e l’importazione di vino
(Ordinanza sul vino)
Modifica dell’8 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul vino è modificata come segue:
Art. 18 lett. a e d
Non abbisognano del permesso generale di importazione:
le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa2 2204.1000 e 2950 nonché di mosti d’uva della voce di tariffa 2204.3000;
le importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa 2204.2150 escluso il Porto.
Art. 23
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |