RU 2002 1140
Ordinanza
concernente i contributi d’estivazione
(Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst)
Modifica del 24 aprile 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 marzo 20001 concernente i contributi d’estivazione è modificata come segue:
Art. 4
Le aliquote per il calcolo dei contributi di estivazione ammontano a:
a dipendenza del sistema di pascolo per carico normale per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere: – gregge permanentemente sorvegliato 300 franchi – pascolo da rotazione 220 franchi – altri pascoli 120 franchi
300 franchi per unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) per vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere se la durata dell’estivazione è di 56–100 giorni;
300 franchi per carico normale per gli altri animali che consumano foraggio grezzo.
Se vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere sono estivate per meno di 56 o più di 100 giorni, il contributo è calcolato secondo il capoverso1 lettera c.
L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) fissa le esigenze poste ai sistemi di pascolo.
II
La presente modifica, tranne l’articolo 4 capoverso1 lettera a, entra in vigore il 1° maggio 2002.
L’articolo 4 capoverso1 lettera a entra in vigore il 1° maggio 2003. L’aliquota vigente finora è applicabile fino al 30 aprile 2003.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |