Fonte

RU 2002 1140

Ordinanza
concernente i contributi d’estivazione
(Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst)

Modifica del 24 aprile 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 29 marzo 20001 concernente i contributi d’estivazione è modificata come segue:

Art. 4

Le aliquote per il calcolo dei contributi di estivazione ammontano a:

  1. a dipendenza del sistema di pascolo per carico normale per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere: – gregge permanentemente sorvegliato 300 franchi – pascolo da rotazione 220 franchi – altri pascoli 120 franchi

  2. 300 franchi per unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) per vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere se la durata dell’estivazione è di 56–100 giorni;

  3. 300 franchi per carico normale per gli altri animali che consumano foraggio grezzo.

Se vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere sono estivate per meno di 56 o più di 100 giorni, il contributo è calcolato secondo il capoverso1 lettera c.

L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) fissa le esigenze poste ai sistemi di pascolo.

II

La presente modifica, tranne l’articolo 4 capoverso1 lettera a, entra in vigore il 1° maggio 2002.

L’articolo 4 capoverso1 lettera a entra in vigore il 1° maggio 2003. L’aliquota vigente finora è applicabile fino al 30 aprile 2003.

24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz