RU 2002 1177
Ordinanza
sulle strade nazionali
(OSN)
Modifica dell’8 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 dicembre 19951 sulle strade nazionali è modificata come segue:
Art. 3 lett. n e o
Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica:
i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli, quali pese e laboratori;
corsie e aree di posteggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d’accesso e di uscita.
Art. 52 Esercizio
Sono computabili:
le spese per le parti costitutive delle strade nazionali di cui all’articolo 3, ad eccezione dei sopra e sottopassaggi, degli impianti accessori e dei mezzi impiegati dalla polizia per l’esercizio dei centri per il controllo del traffico pesante;
per i servizi di protezione contro i danni, le spese indotte delle strade nazionali.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
L’allegato entra in vigore il 1° gennaio 2003.
8 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 48) Aliquote di partecipazione Cantone Aliquote della partecipazione federale Costruzione Manutenzione Esercizio fuori dalle re- nelle regioni gioni urbane urbane ZH 80 58 80 40 BE 84 74 87 67 LU 84 78 85 60 UR 97 97 95 SZ 92 88 63 OW 97 97 95 NW 96 95 92 GL 92 92 89 ZG 84 80 42 FR 90 91 79 SO 84 85 56 BS 65 81 40 BL 84 82 46 SH 84 78 83 51 SG 84 74 87 66 GR 92 92 88 AG 84 83 54 TG 86 84 55 TI 92 90 75 VD 86 87 61 VS 96 94 91 NE 88 91 69 GE 75 65 80 40 JU 95 96 95 3429