RU 2002 1374
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 24 aprile 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 100 cpv. 1bis
Se versati a norma dell’articolo 104ter, i sussidi possono essere assegnati pure agli istituti di cui al capoverso1 lettere a, b e d che non assistono in prevalenza invalidi.
Art. 103 Decisione
Concerne unicamente il testo tedesco.
Art. 104ter Contratto di prestazioni
L’Ufficio federale può accordare sussidi agli istituti di cui all’articolo 100 capoversi1 lettere a, b e d e 1bis sulla base di un contratto di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili.
L’Ufficio federale può versare i sussidi al Cantone se:
tale procedura è approvata dal Cantone, dall’istituto avente diritto ai sussidi e da tutti gli altri istituti della medesima categoria, menzionati all’articolo 100 capoverso1 lettere a, b o d, che hanno sede nel Cantone e assistono il medesimo gruppo di invalidi; e
il Cantone si impegna nei confronti dell’Ufficio federale a versare anticipatamente all’istituto avente diritto il sussidio previsto e a chiedere all’Ufficio federale il rimborso senza interessi dell’importo versato, fino a concorrenza del sussidio effettivamente accordato all’istituto.
Trattandosi di istituti che non assistono in prevalenza invalidi, il versamento dei sussidi è retto imperativamente dal capoverso 2.
Il Dipartimento emana direttive sui particolari della procedura di cui al capoverso 2.
Art. 106 cpv. 3bis
Se versati a norma dell’articolo 107bis, i sussidi per le spese d’esercizio possono essere assegnati pure agli istituti di cui al capoverso1 lettere a, b e d che non assistono in prevalenza invalidi.
Art. 107 Decisione
I sussidi per le spese d’esercizio sono assegnati dopo presentazione dei conti annuali verificati.
Le domande di sussidio devono essere presentate all’Ufficio federale entro 6 mesi dalla fine dell’anno d’esercizio. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
L’Ufficio federale esamina le domande e stabilisce le spese computabili e l’importo dei sussidi. L’assegnazione del sussidio può essere vincolata a condizioni e oneri.
I beneficiari hanno l’obbligo di informare, in ogni tempo, l’Ufficio federale sull’uso dei sussidi e di permettere agli organi di controllo di visitare l’esercizio ed esaminare la contabilità.
Art. 107bis Contratto di prestazioni
L’Ufficio federale può accordare sussidi per le spese di esercizio agli istituti di cui all’articolo 100 capoversi1 lettere a, b e d e 1bis sulla base di un contratto di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili.
L’Ufficio federale può versare i sussidi per le spese d’esercizio al Cantone se:
tale procedura è approvata dal Cantone, dall’istituto avente diritto ai sussidi e da tutti gli altri istituti della medesima categoria, menzionati all’articolo 100 capoverso1 lettere a, b o d, che hanno sede in quel Cantone e assistono il medesimo gruppo di invalidi;
il Cantone si impegna nei confronti dell’Ufficio federale a versare anticipatamente all’istituto avente diritto il sussidio previsto e a chiedere all’Ufficio federale il rimborso senza interessi dell’importo versato, fino a concorrenza del sussidio effettivamente accordato all’istituto.
Trattandosi di istituti che non assistono soprattutto invalidi, il versamento dei sussidi per le spese d’esercizio è retto imperativamente dal capoverso 2.
Il Dipartimento emana direttive sui particolari della procedura di cui al capoverso 2.
Art. 110 cpv. 2
L’Ufficio federale determina i documenti che gli devono essere presentati, nel periodo di durata del contratto, entro sei mesi a contare dalla fine dell’esercizio an- nuale. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
Art. 114 cpv. 2-5
Se il diritto al sussidio è di massima riconosciuto, sono assegnati sussidi secondo l’articolo 113 sulla base dei conteggi del corso o dei conti annuali chiusi e verificati.
Il conteggio del corso va presentato all’Ufficio federale entro tre mesi dalla fine del corso e i conti annuali entro sei mesi dalla fine dell’anno di esercizio. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza ragioni valide, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
Precedente capoverso 3
Precedente capoverso 4
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 3350 Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.