RU 2002 1382
Ordinanza
sul controllo del commercio dei vini
Modifica dell’8 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 maggio 19971 sul controllo del commercio dei vini è modificata come segue:
Art. 2, rubrica
Contabilità delle cantine
Art. 5 Eccezioni
Gli articoli 1 - 4 non sono applicabili:
alle aziende che in Svizzera comprano e rivendono esclusivamente prodotti imbottigliati, in bottiglie con etichette e tappi non riutilizzabili, non effettuano né importazioni né esportazioni di vino e hanno un giro d’affari annuo di 1000 hl al massimo. La loro attività commerciale vinicola può essere controllata in qualunque momento, conformemente all’articolo 3 capoverso2;
ai produttori che trasformano e vendono i loro propri prodotti e acquistano, nella stessa regione di produzione, un quantitativo di 20 hl al massimo, purché soggetti a un controllo cantonale equivalente. L’Ufficio federale dell’agricoltura decide su domanda in merito all’equivalenza dei controlli cantonali.
Art. 7 cpv.1 primo periodo e cpv.2 primo periodo
La Commissione si compone di dieci membri al massimo e di nove supplenti al massimo. …
Le organizzazioni dei consumatori sono rappresentate nella Commissione con due membri. …
Art. 8 cpv.1 lett. e
La Commissione in particolare:
e. presenta richieste in relazione alla tutela delle denominazioni ai sensi dell’articolo 67 capoverso1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura.
Art. 9 cpv.1 lett. e, g e h, nonché cpv.2
La Direzione in particolare:
riscuote gli emolumenti giusta la tariffa degli emolumenti;
sollecita per scritto e senza indugio le aziende notificate presso la Direzione, che non hanno presentato le notifiche del giro d’affari e dell’inventario entro i termini prestabiliti o che non hanno pagato gli emolumenti ed impone loro una tassa di ammonimento, il cui importo varia da 20 a 200 franchi;
controlla i documenti d’accompagnamento per l’esportazione richiesti dall’Unione europea e notifica senza indugio all’Ufficio federale dell’agricoltura le possibili infrazioni.
La Direzione può svolgere compiti nell’interesse del settore vinicolo, in particolare rilevazioni statistiche contro pagamento dei relativi costi. Il mandato dev’essere approvato dalla Commissione.
Art. 9a Emolumenti
La Commissione pubblica una tariffa degli emolumenti. Questa sottostà all’approvazione del Dipartimento.
Art. 10 cpv. 4
Su richiesta i servizi della Confederazione e dei Cantoni forniscono alla Commissione e alla Direzione tutte le informazioni necessarie per la loro attività.
Art. 11
Abrogato
Art. 16a Disposizione transitoria inerente alla modifica dell’8 marzo 2002
I produttori sottoposti al controllo in seguito alla modifica della presente ordinanza dell’8 marzo 2002 devono annunciarsi entro il 31 dicembre 2002 presso il servizio di controllo giusta articolo 6 oppure, nei casi di cui all’articolo 5 lettera b, presso il servizio cantonale di controllo.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |