Fonte

RU 2002 1517

Ordinanza sui veleni
(OV)

Modifica del 28 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 settembre 19831 sui veleni è modificata come segue:

Ingresso, quinto comma in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone),

Art. 19 cpv. 2bis

Per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, il diritto di soggiorno secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone è equiparato al domicilio e alla sede sociale di cui al capoverso2. Essi presentano domanda al Cantone in cui vogliono esercitare la propria attività per la prima volta.

Art. 22 cpv.1

Se il richiedente soddisfa le condizioni di cui agli articoli 26-35, l’autorità competente gli rilascia l’autorizzazione. Essa rilascia le autorizzazioni secondo gli articoli 30a capoverso1 e 35a capoverso1, se sono provate l’esperienza professionale e le altre qualifiche richieste per manipolare veleni.

Art. 25a Attestato dell’esperienza professionale e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni

L’autorità cantonale competente attesta che il richiedente dispone dell’esperienza professionale e delle qualifiche generali, commerciali o professionali per:

  1. l’esercizio di attività indipendenti e di attività di intermediari attinenti al commercio, compresa la distribuzione di veleni e la loro utilizzazione professionale secondo gli articoli2 e 4 della direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 19743, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (di seguito: direttiva 74/556/CEE);

  2. l’utilizzazione professionale di veleni ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 74/556/CEE.

L’attestato indica se:

  1. il richiedente soddisfa le condizioni menzionate negli articoli2 e 3 della direttiva 74/556/CEE;

  2. l’attività del richiedente si limitava alla distribuzione di veleni o alla loro utilizzazione professionale e se determinati veleni erano esclusi dall’attività professionale certificata.

L’attestato è rilasciato dall’Ufficio federale se il richiedente ha acquisito le conoscenze e le qualifiche in un’azienda della Confederazione.

Art. 30a Autorizzazione d’acquisto secondo il diritto comunitario

Le autorizzazioni d’acquisto secondo gli articoli 26-30 sono parimenti rilasciate a persone che provino di disporre di un’esperienza professionale sufficiente e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni ai sensi degli articoli 3 e 4 capoverso 1 della direttiva 74/556/CEE. Rimangono salvi il diritto di limitare, ai sensi dell’articolo 3 capoverso2 della direttiva, l’acquisto di sostanze o prodotti altamente tossici e il diritto di rifiutare, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, l’autorizzazione d’acquisto oppure di limitarla a determinati veleni.

La prova di disporre di un’esperienza professionale sufficiente e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni risulta da un attestato rilasciato dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro d’origine o di provenienza (art. 4 cpv.2 della direttiva 74/556/CEE).

L’articolo 19 capoverso 2bis è applicabile per analogia in relazione all’esigenza che un domicilio o una sede sociale si trovino in Svizzera.

Art. 35a Autorizzazione secondo il diritto comunitario

Le autorizzazioni generali A-E ai sensi degli articoli 31-35 sono parimenti rilasciate a persone che provino di disporre di un’esperienza professionale sufficiente e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni giusta gli articoli2 e 4 capoverso 1 della direttiva 74/556/CEE. Rimane salvo il diritto di rifiutare, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, un’autorizzazione generale A-E o di limitarla a determinati veleni.

GU n. L 307 del 18.11.1974, p.1. Il testo della direttiva è ottenibile, contro pagamento, presso l’UCFSM, 3003 Berna e può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione prodotti chimici. Il prezzo è stabilito nell’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM, RS 172.041.11.

La prova di disporre di un’esperienza professionale sufficiente e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni risulta da un attestato rilasciato dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro d’origine o di provenienza (art. 4 cpv.2 della direttiva 74/556/CEE).

L’iscrizione in un registro ufficiale delle imprese in uno Stato membro della CE è equiparata all’iscrizione nel registro svizzero di commercio secondo l’articolo 34 capoverso2.

Art. 38b cpv.2 secondo periodo

... In tal caso gli articoli 31-35a si applicano per analogia.

Art. 76 cpv.1 lett. f

Le tasse dell’Ufficio ammontano a: Fr.

f. per il rilascio di un attestato secondo l’articolo 25a 50-200

Art. 77 lett. i

Possono essere riscosse le seguenti tasse: Fr.

i. per il rilascio di un attestato secondo l’articolo 25a 50-200

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

28 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz