RU 2002 152
Ordinanza
sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
(OTST)
Modifica del 19 dicembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 12 cpv.1, 4 e 5
Per un collegamento in ponte radio viene riscossa una tassa di concessione. Viene considerato un collegamento il collegamento punto-punto tra il trasmettitore e la ricevente. Viene considerato un collegamento in ponte radio anche il tratto da e verso un ripetitore passivo. Invece il tratto tra un trasmettitore e una ricevente che utilizzano uno o più ripetitori passivi, è considerato come un solo collegamento in ponte radio. Inoltre viene considerato come un collegamento anche il collegamento nei due sensi tra due ricetrasmittenti che occupano in alternanza lo stesso canale. La tassa di concessione si calcola moltiplicando il prezzo di base per le frequenze per il coefficiente della gamma delle frequenze, della larghezza di banda e della categoria di banda delle frequenze.
Il coefficiente della gamma delle frequenze dipende dalla gamma delle frequenze nella quale viene esercitato il collegamento in ponte radio. È applicabile la seguente tabella:
Gamma delle frequenze Coefficiente meno di 1 GHz 10,0 da1 fino a meno di 10 GHz1,4 da 10 fino a meno di 20 GHz1,2 da 20 fino a meno di 30 GHz1,0 da 30 fino a meno di 40 GHz 0,8 da 40 fino a meno di 50 GHz 0,6
GHz e oltre 0,4
Il coefficiente della categoria di banda delle frequenze dipende dal meccanismo d’attribuzione delle frequenze nella gamma delle frequenze scelta dal concessionario. È applicabile la seguente tabella:
Meccanismo d’attribuzione delle frequenze Coefficiente Attribuzione coordinata delle frequenze1,0 Attribuzione non coordinata delle frequenze 0,3
II
La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2002.
19 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |