RU 2002 1619
Ordinanza
sul Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
(Ordinanza LPMR)
Modifica del 22 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 gennaio 19931 sul LPMR è modificata come segue:
Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza, il termine «comitato direttivo» è sostituito con «direzione».
Art. 9 cpv.1
Il LPMR si suddivide in dipartimenti.
Art. 10 Direzione
La direzione si compone del direttore, del suo sostituto e dei capi dei dipartimenti stabiliti dal CPF.
Il direttore conduce il LPMR e assume l’intera responsabilità per la gestione dell’istituto. Egli risponde della sua gestione dinanzi al CPF.
Il CPF disciplina le mansioni e le competenze della direzione e dei suoi membri.
Art. 14 cpv.1
Il direttore fissa le condizioni d’utilizzo degli impianti.
Art. 15 cpv. 3
Le perizie per casi controversi possono essere assunte solamente su mandato delle autorità di giustizia e polizia oppure con il consenso di tutte le parti in causa e, in ogni caso, con il consenso di un membro della direzione.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2002.
22 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |