RU 2002 1759
Ordinanza
sugli acquisti pubblici
(OAPub)
Modifica del 15 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 dicembre 19951 sugli acquisti pubblici è modificata come segue:
Ingresso, quinto comma visti gli articoli3 e 8 dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (Accordo bilaterale) e l’articolo3 dell’allegato R alla Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’AELS (Convenzione AELS),
Art. 2 cpv.3, frase introduttiva
Essa non si applica ai servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera per commesse di cui al capitolo 3 della presente ordinanza, né alle Ferrovie federali svizzere (FFS) e agli altri operatori ferroviari sotto l’influenza predominante della Confederazione per le loro attività che non rientrano nell’Accordo bilaterale e nella Convenzione AELS, nel caso in cui questi committenti: ...
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
15 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |