RU 2002 1769
Ordinanza
che limita l’effettivo degli stranieri
(OLS)
Modifica del 23 maggio 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 ottobre 19861 che limita l’effettivo degli stranieri è modificata come segue:
Art. 2 cpv.2
Per gli stranieri di cui all’Accordo, del 21 giugno 19992, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), la presente ordinanza si applica unicamente nella misura in cui preveda per essi uno statuto giuridico più favorevole oppure laddove l’Accordo sulla libera circolazione non contenga pertinenti disposizioni derogatorie.
Art. 3 cpv.1 lett. c e cbis nonché 1bis
Ai seguenti stranieri si applicano unicamente gli articoli 9 a 11 e i capitoli5 a7:
membri stranieri della famiglia di Svizzeri o Svizzere; bis
figli stranieri di più di 21 anni di Svizzeri o Svizzere.
Sono considerati membri stranieri della famiglia di Svizzeri o Svizzere:
il coniuge e i parenti in linea discendente che non hanno ancora compiuto 21 anni o per i quali si garantisce il mantenimento;
i propri parenti e i parenti del coniuge in linea ascendente per i quali si garantisce il mantenimento.
Art. 5 cpv.2 lett. c, d ed f
Ai fini della presente ordinanza non sono annoverati fra gli stranieri residenti a titolo permanente:
i richiedenti l’asilo;
i richiedenti l’asilo respinti che non ottengono un permesso di dimora;
le persone bisognose di protezione;
Art. 8 cpv.1 e 4-6
Un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa è rilasciato in primo luogo ai cittadini degli Stati membri dell’UE giusta l’Accordo sulla libera circolazione3 e ai cittadini degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).
Abrogato
Un permesso per frontalieri può essere rilasciato unicamente agli stranieri che hanno un diritto di residenza permanente in uno Stato limitrofo.
Abrogato
Art. 9 cpv.3
Il datore di lavoro deve presentare all’autorità preposta al mercato del lavoro un contratto di lavoro scritto.
Art. 12 cpv.1 lett. b
Art. 13 lett. d n. 2-4 e lett. h
Sono esclusi dal contingente:
gli stranieri che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di quattro mesi in totale per anno civile, a condizione che: 2. non rimpiazzino un altro straniero con medesimo statuto nella stessa azienda (rotazione), 3. e 4. Abrogati
Abrogata
Art. 14 cpv.1, 3 e 4
Per soggiorni di oltre un anno i Cantoni possono rilasciare permessi annuali computati sui contingenti giusta l’allegato1 capoverso1 lettera a.
Abrogato
Per attività temporanee i Cantoni possono emanare decisioni limitate nel tempo riguardo al rilascio di permessi annuali.
Art. 15 cpv. 1-4
Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 1 capoverso1 lettera b.
Esso funge da compensazione tra i Cantoni per quel che concerne le necessità economiche e del mercato del lavoro.
L’Ufficio federale degli stranieri (UFDS) può, su richiesta, ripartire tra i Cantoni il contingente federale di permessi annuali. Tiene conto delle necessità dei Cantoni e degli interessi dell’economia generale durante l’intero periodo del contingente.
Abrogato
Sezione 3 (art. 16-19)
Art. 20 cpv.1 e 2
Per soggiorni temporanei fino a un anno i Cantoni possono rilasciare permessi per dimoranti temporanei computandoli sui contingenti giusta l’allegato2 capoverso 1 lettera a.
Abrogato
Art. 21 Contingente massimo a disposizione della Confederazione
Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 2 capoverso1 lettera b.
Esso funge da compensazione tra i Cantoni per quel che concerne le necessità economiche e del mercato del lavoro.
L’UFDS può, su richiesta, ripartire tra i Cantoni il contingente federale di permessi per dimoranti temporanei. Tiene conto delle necessità dei Cantoni e degli interessi dell’economia generale durante l’intero periodo del contingente.
Art. 23 cpv.3
I frontalieri possono esercitare un’attività lucrativa unicamente nella zona di frontiera e devono tornare settimanalmente al proprio domicilio. Un’attività temporanea fuori della zona di frontiera può essere autorizzata dal Cantone interessato (art. 43 cpv.1 lett. f) se il frontaliero ha un impiego fisso in un’azienda situata nella zona di frontiera.
Art. 25 cpv.1 e 2-4
Abrogato
e 3 Abrogati
In casi eccezionali, i permessi per dimoranti temporanei giusta l’articolo 20 possono essere prorogati, presso lo stesso datore di lavoro, fino a una durata massima complessiva di 24 mesi.
Art. 26 cpv.3
Salvo in casi eccezionali giustificati, uno straniero può ottenere una sola volta un permesso per dimoranti temporanei (art. 20) o un permesso per praticanti (art. 22) per un soggiorno alla pari o a scopo di formazione o perfezionamento.
Art. 27 cpv.1 lett. d
Sezione 8 (art. 28)
Art. 29 cpv.1 e 2 lett. d
Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Per i praticanti occorre il preavviso dell’UFDS.
Di norma, il permesso non è rilasciato:
d. Abrogata
Art. 38 cpv.2
I dimoranti temporanei, i praticanti, gli studenti e gli ospiti di un luogo di cura non possono di regola farsi raggiungere dalle famiglie.
Art. 42 cpv.5
L’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro inoltra all’UFDS, per approvazione, le decisioni preliminari relative ai permessi annuali giusta l’articolo 14 e ai permessi per dimoranti temporanei giusta l’articolo 20.
Art. 43 cpv.1 lett. e
Art. 45 cpv.1 e 2
Abrogati
Art. 47 cpv.2
Controlla segnatamente il rispetto dei contingenti massimi.
Art. 49 cpv.1 lett. a, abis e ater
Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono competenti per:
le decisioni relative ai permessi computati sui contingenti cantonali per dimoranti annuali (art. 14) e dimoranti temporanei (art. 20);
abis. e ater. Abrogate
Art. 50 lett. b, c, e, f, h ed i
L’UFDS è competente per:
le decisioni relative ai permessi computati sui contingenti massimi per praticanti (art. 22);
Abrogata
le decisioni sulla proroga di permessi per praticanti (art. 22 e 25 cpv. 5);
Abrogata
Abrogata
Abrogata
Art. 52 lett. a
L’UFDS è competente per:
a. le deroghe alle misure limitative giusta l’articolo 13 lettere b, f, ed l;
Art. 58 Disposizioni transitorie
A impiegati alla pari provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia e dalla Nuova Zelanda possono essere rilasciati permessi giusta l’articolo 20 capoverso1 in combinazione con l’articolo 8 capoverso3 fino all’entrata in vigore delle pertinenti regolamentazioni bilaterali.
II
Gli allegati1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
L’allegato3 è abrogato.
III
Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 20 maggio 19874 sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Art. 13 cpv.1 lett. c e d
Le tasse relative alla polizia degli stranieri dell’Ufficio federale degli stranieri ammontano a: Fr.
per l’approvazione di un permesso annuale in virtù dell’articolo 14 capoverso1 e di un permesso per dimoranti temporanei in virtù dell’articolo 20 capoverso1 dell’ordinanza del 6 ottobre 19865 che limita l’effettivo degli stranieri 80.–
per l’approvazione degli altri permessi 30.– 2. Ordinanza del 20 aprile 19836 concernente la competenza delle autorità di polizia degli stranieri Ttitolo Ordinanza concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri
Art. 1 cpv.3 lett. a
Esso rifiuta l’approvazione:
a. al primo permesso di dimora e alla proroga se ciò è necessario per il coordinamento della prassi oppure se è in possesso d’informazioni sfavorevoli riguardo allo straniero;
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
23 maggio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(art. 14 e 15)
I contingenti massimi di primi permessi per dimoranti annuali che autorizzano l’esercizio di un’attività lucrativa sono fissati a un totale di 4000 unità:
Contingenti a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo 352 Sciaffusa 25 Berna 236 Appenzello Esterno 22 Lucerna 101 Appenzello Interno 6 Uri 12 San Gallo 106 Svitto 36 Grigioni 69 Obvaldo 12 Argovia 123 Nidvaldo 10 Turgovia 59 Glarona 18 Ticino 76 Zugo 30 Vaud 165 Friburgo 63 Vallese 75 Soletta 60 Neuchâtel 60 Basilea Città 77 Ginevra 124 Basilea Campagna 64 Giura 19
Contingente a disposizione della Confederazione: 2000
I contingenti massimi valgono per il periodo dal ... .
I contingenti liberati dalla modifica del 18 ottobre 20007 della presente ordinanza possono essere rivendicati se non ancora esauriti.
Allegato 2
(art. 20 e 21)
I contingenti massimi di permessi per dimoranti temporanei sono fissati a un totale di 5000 unità:
Contingenti a disposizione dei Cantoni: 2500 Zurigo 235 Sciaffusa 12 Berna 294 Appenzello Esterno 17 Lucerna 120 Appenzello Interno 10 Uri 27 San Gallo 108 Svitto 51 Grigioni 402 Obvaldo 37 Argovia 85 Nidvaldo 20 Turgovia 55 Glarona 18 Ticino 140 Zugo 24 Vaud 218 Friburgo 69 Vallese 277 Soletta 35 Neuchâtel 33 Basilea Città 37 Ginevra 120 Basilea Campagna 38 Giura 18
Contingente a disposizione della Confederazione: 2500
I contingenti massimi valgono per il periodo dal ... .
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