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RU 2002 181

Ordinanza sull’energia
(Oen)

Modifica del 7 dicembre 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Art. 1 lett. h

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:

h. abbinamento forza-calore: simultanea utilizzazione di forza e calore derivanti dal processo di trasformazione di combustibile in turbine a gas, in turbine a vapore, in motori a combustione interna, in pile a combustibile e altri impianti termici. Eccettuati gli impianti di abbinamento forza-calore che utilizzano energie rinnovabili e gli impianti di incenerimento dei rifiuti, a seconda del tipo, gli impianti devono presentare un grado di rendimento annuo minimo del 60-80 per cento, comprovabile con misurazioni.

Art. 7 cpv.1

Gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, figuranti nelle appendici, che consumano notevoli quantità di energia, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.

Art. 17 cpv. 2 e 4 prima frase

Abrogato

I Cantoni indirizzano all’Ufficio federale per il 31 marzo dell’anno seguente al più tardi, un rapporto sul programma eseguito. ...

Art. 18 cpv. 2 lett. b

Le richieste da parte dei Cantoni di contributi globali devono fornire tutte le indicazioni e documenti necessari all’esame delle condizioni legali, segnatamente:

b. l’importo del credito cantonale autorizzato o proposto e del contributo globale atteso dalla Confederazione;

Art. 28 Disposizione penale

È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

  1. commercializza illegalmente impianti e apparecchi (art. 10);

  2. trascura di indicare o indica in modo illecito il consumo di energia di impianti, di veicoli e di apparecchi (art. 11).

II

L’ordinanza è completata dalle appendici1.2 e 3.1-3.5.

Le appendici 2.2 e 2.3 sono abrogate.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

7 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Appendice 1.2

(art. 7 cpv.1 e 2, 8 cpv.1 lett. c, 10 cpv. 1-4 e 11 cpv. 1) Esigenze per la commercializzazione di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e loro combinazioni 1.1 Questa appendice si applica ai refrigeranti e ai congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete (detti qui di seguito refrigeranti e congelatori) e alle loro combinazioni. non rientrano nel campo d’applicazione della presente appendice.

2. Esigenze per la commercializzazione Le condizioni di commercializzazione corrispondono alla direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 19962 sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

Il consumo d’energia degli apparecchi designati nel numero1 è misurato conformemente alla norma europea EN 153.

4. Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

  1. il nome e l’indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

  2. una descrizione dell’apparecchio;

  3. la dichiarazione secondo la quale l’apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2;

  4. il nome e l’indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il produttore o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

GUCE n. L 236 del 18.9.1996, pag. 36. Il testo della direttiva può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al 5. Documenti tecnici I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

  1. una descrizione generale dell’apparecchio;

  2. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, sottogruppi di montaggio e circuiti di commutazione;

  3. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani, nonché del funzionamento del prodotto;

  4. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del numero 2;

  5. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte;

  6. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6. Servizio d’omologazione L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 8 cpv.1 lett. c) qualora tale servizio:

  1. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;

  2. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;

  3. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;

  4. gestisca il suo proprio sistema di documentazione;

  5. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7. Indicazione del consumo d’energia e caratterizzazione 7.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 19923 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16. Il testo della direttiva può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al

b. la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 19944 che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni. 7.2 Chiunque commercializza refrigeranti e congelatori deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, 8. Disposizione transitoria Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

GUCE n. L 045 del 17.2.1994, pag.1. Il testo della direttiva può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al

Appendice 3.1

Indicazioni relative al consumo d’energia delle lavatrici domestiche 1.1 Le lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica. 1.2 Gli apparecchi seguenti non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica:

  1. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;

  2. gli apparecchi senza centrifuga;

  3. gli apparecchi con compartimenti di lavatura e di centrifugazione separati (p. es. le macchine con doppio compartimento).

  1. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 19925 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed indicazioni uniformi relative ai prodotti; e

  2. la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 19956 che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico, modificata dalla direttiva 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 19967.

2.2 Chiunque commercializza lavatrici domestiche deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli di esposizione di detti apparecchi,

GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

GUCE n. L 136 del 21.6.1995, pag.1.

GUCE n. L 338 del 28.12.1996, pag. 85. Il testo delle direttive può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al 3. Omologazione energetica Il consumo di energia degli apparecchi designati nel numero1 è misurato conformemente alla norma europea EN 153.

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Appendice 3.2

Indicazione del consumo di energia delle asciugabiancheria domestiche 1.1 Le asciugabiancheria elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura d’omologazione energetica. non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

  1. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 19928 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

  2. alla direttiva 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 19959 che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

2.2 Chiunque commercializza asciugabiancheria domestiche deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, Il consumo di energia degli apparecchi designati nel numero1 è misurato conformemente alla norma europea EN 153.

GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

GUCE n. L 136 del 21.6.1995, pag. 28. Il testo delle direttive può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Appendice 3.3

Indicazioni relative al consumo di energia delle lampade domestiche (fonti di luce) 1.1 Le lampade domestiche con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti compatte con starter integrato), nonché le lampade fluorescenti domestiche (compresi i tubi fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato), anche quando sono commercializzate per un uso non domestico, sono sottoposte alla procedura di omologazione energetica. 1.2 Le lampade seguenti non sono sottoposte ad alcuna procedura di omologazione energetica:

  1. le lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm);

  2. le lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W);

  3. le lampade con riflettore;

  4. le lampade commercializzate principalmente per un’utilizzazione con altre fonti di energia, come le pile;

  5. le lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (da 400 a 800 lm);

  6. le lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui funzione principale non è l’illuminazione. Tuttavia, quando la lampada è offerta separatamente per la vendita, per la locazione o per l’acquisto a rate o esposta, per esempio in quanto pezzo di ricambio, si applica la presente appendice.

a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199210 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16. Il testo della direttiva può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al

b. alla direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 199811 che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico. 2.2 Chiunque commercializza lampade domestiche deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli di esposizione di detti apparecchi, Il consumo di energia degli apparecchi designati nel numero1 è misurato conformemente alla norma europea EN 153.

Le lampade domestiche non conformi alla presente appendice devono essere ritirate dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

GUCE n. L 071 del 10.3.1998, pag.1. Il testo della direttiva può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al

Appendice 3.4

Indicazioni relative al consumo di energia delle lavastoviglie domestiche 1.1 Le lavastoviglie domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica. 1.2 Gli apparecchi che possono anche essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicate conformemente:

  1. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199212 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

  2. alla direttiva 97/17/CE della Commissione del 16 aprile 199713 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico, modificata dalla direttiva 1999/9/CE della Commissione del 26 febbraio 199914.

2.2 Chiunque commercializza lavastoviglie domestiche deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, Le norme applicabili alla procedura di omologazione energetica figurano nella direttiva 92/75/CEE.

GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

GUCE n. L 118 del 7.5.1997, pag.1.

GUCE n. L 056 del 4.3.1999, pag. 46. Il testo delle direttive può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Appendice 3.5

Indicazioni relative al consumo d’energia delle lavasciugatrici domestiche 1.1 Le lavasciugatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica. non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2.1 Il consumo d’energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:

  1. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199215 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

  2. alla direttiva 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 199616 recante modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

2.2 Chiunque commercializza lavasciugatrici domestiche deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, Le norme applicabili alla procedura di omologazione energetica figurano nella direttiva 92/75/CEE.

GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

GUCE n. L 266 del 18.10.1996, pag.1. Il testo delle direttive può essere domandato all’EDMZ, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11) o al Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

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