RU 2002 1915
Ordinanza
sulla cinematografia
(OCin)
del 3 luglio 2002
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 25 capoverso3 e 34 capoverso1 della legge del 14 dicembre 20011 sul cinema (legge),
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
la valutazione della pluralità dell’offerta dei film proiettati in pubblico nelle diverse regioni cinematografiche della Svizzera;
l’introduzione di una tassa di promozione;
la registrazione delle imprese di distribuzione e di proiezione nonché la comunicazione di dati relativi ai film proiettati;
la composizione della Commissione federale della cinematografia.
Art. 2 Definizione di regione cinematografica
Per regione cinematografica si intende un gruppo di sale di proiezione in concorrenza per un pubblico cinematografico proveniente dalla stessa area geografica.
Capitolo 2 Provvedimenti a favore della promozione della pluralità dell’offerta
cinematografica
Sezione 1 Valutazione della pluralità dell’offerta
Art. 3 Valutazioni
L’Ufficio federale della cultura (Ufficio) procede annualmente a valutare la pluralità dell’offerta nelle singole regioni cinematografiche.
Qualora sia fondato supporre che fatti particolari riducano la pluralità dell’offerta in una data regione cinematografica, l’Ufficio procede a una valutazione intermedia.
L’Ufficio procede a inoltre a una valutazione intermedia qualora le imprese di distribuzione o di proiezione di una regione cinematografica o l’associazione responsabile di un accordo di cui all’articolo 17 capoverso2 della legge ne facciano richiesta.
Art. 4 Consultazioni per le valutazioni
L’Ufficio offre la possibilità di prendere posizione in merito alle valutazioni ai seguenti rappresentanti della cinematografia:
alle associazioni responsabili di un accordo ai sensi dell’articolo 17 capoverso2 della legge;
alle imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno firmato alcun accordo;
alle associazioni svizzere delle imprese di distribuzione e di proiezione;
a importanti organizzazioni professionali e culturali della cinematografia.
Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione annuale, di 60 nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell’articolo3 capoversi2 e 3.
Art. 5 Invito a ripristinare la pluralità dell’offerta
L’Ufficio invita per scritto le associazioni responsabili di accordi e le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno concluso accordi a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell’offerta.
L’Ufficio indica contemporaneamente la data in cui il ripristino della pluralità dell’offerta è sottoposto a una valutazione successiva.
Sezione 2 Tassa di promozione
Art. 6 Mandato per l’introduzione della tassa
Qualora la valutazione successiva indichi che la pluralità dell’offerta nella regione cinematografica interessata non è migliorata in modo decisivo, l’Ufficio può chiedere al Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) l’introduzione di una tassa. Nella domanda l’Ufficio precisa l’ammontare della tassa e la prevista destinazione dei proventi conformemente all’articolo 21 capoverso3 della legge.
Prima di decidere il Dipartimento consulta le cerchie interessate e la Commissione federale della cinematografia. Il termine della consultazione è di 60 giorni.
Art. 7 Calcolo della tassa
Il Dipartimento stabilisce l’importo della tassa in base al numero previsto di ingressi sottoposti a tassa e in base ai costi, inclusi i costi amministrativi, dei provvedimenti volti a ripristinare la pluralità dell’offerta in una determinata regione cinematografica.
Art. 8 Riscossione della tassa
Le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata dalla tassa annunciano il numero degli ingressi a pagamento realizzati in un mese entro il giorno 15 del mese successivo.
L’Ufficio emette fattura mensilmente. Il termine di pagamento è di 30 giorni.
Un pagamento tardivo comporta un interesse di mora del5 per cento.
Art. 9 Nascita del credito fiscale
Il credito fiscale nasce al momento della fatturazione.
Art. 10 Prescrizione
Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità.
Art. 11 Destinazione dei proventi della tassa
La destinazione dei proventi della tassa è oggetto di una decisione formale dell’Ufficio o di un contratto di diritto pubblico tra il medesimo e il beneficiario della sovvenzione.
Art. 12 Soppressione della tassa
Nel momento in cui la pluralità dell’offerta prevista dalla legge è ripristinata, il Dipartimento sopprime l’obbligo della tassa. La tassa non può essere percepita ininterrottamente per più di tre anni.
Art. 13 Esenzione dall’obbligo della tassa
L’esenzione dall’obbligo della tassa, conformemente all’articolo 22 della legge, discende da un contratto di diritto pubblico tra le imprese di distribuzione e di proiezione interessate e l’Ufficio.
Le imprese di distribuzione e di proiezione si impegnano a sostenere la pluralità dell’offerta di una determinata regione cinematografica mediante un contributo che va oltre quanto chiesto nell’articolo 17 della legge, in particolare mediante:
la promozione di una pluralità dell’offerta superiore alla media;
la promozione delle offerte in mercati di nicchia; oppure
c. la concessione di condizioni particolari per le imprese di distribuzione e di proiezione che promuovono pluralità dell’offerta e qualità ai sensi delle lettere a e b.
L’Ufficio comunica alle associazioni responsabili degli accordi il contenuto dei contratti conclusi.
Capitolo 3 Obbligo di registrazione e di notifica
Sezione 1 Obbligo di registrazione
Art. 14
L’Ufficio tiene il registro pubblico conformemente all’articolo 23 della legge.
Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all’obbligo di registrazione si annunciano spontaneamente all’Ufficio.
Nell’annuncio figurano nome, scopo aziendale e sede dell’impresa.
Le imprese di proiezione comunicano inoltre nome e numero degli schermi in esercizio e, se l’impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione.
Ogni cambiamento concernente i dati secondo i capoversi3 e 4 dev’essere comunicato spontaneamente all’Ufficio entro 30 giorni.
Sezione 2 Obbligo di notifica
Art. 15 Obbligo di notifica per le imprese di produzione sostenute e per le imprese di distribuzione
Per ogni film, le imprese di produzione sostenute e le imprese di distribuzione indicano:
il titolo originale, il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri SUISA o ISAN;
i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente: 1. il regista, 2. lo sceneggiatore, 3. il produttore e i coproduttori, 4. gli interpreti principali, 5. il compositore della musica originale;
il genere di film;
il Paese produttore, i Paesi coproduttori e la lingua originale;
l’anno di produzione e la data della prima visione svizzera;
la durata (in minuti), il colore, il formato, le condizioni di proiezione, il sistema sonoro e le versioni linguistiche delle copie importate;
il titolare dei diritti d’autore;
il numero di ingressi realizzati annualmente in Svizzera.
La lettera b numeri2, 3 e 5 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l’estero.
Art. 16 Obbligo di notifica per le imprese di proiezione
Le imprese di proiezione notificano settimanalmente:
il numero degli ingressi a pagamento per film e per schermo, compresi gli arrangiamenti forfettari conteggiati;
le versioni linguistiche proiettate;
gli schermi in esercizio;
il numero delle proiezioni.
Art. 17 Competenze
Il Dipartimento designa l’organo incaricato di raccogliere i dati conformemente all’articolo 24 della legge e agli articoli 15 e 16 della presente ordinanza. La raccolta è di competenza dell’Ufficio federale di statistica. Essa può essere affidata a un’organizzazione privata.
Se la raccolta dati è affidata a un’organizzazione privata, quest’ultima è soggetta all’obbligo di notifica nei confronti dell’Ufficio federale di statistica. L’organizzazione privata designata per la raccolta dei dati li può rendere accessibili all’Ufficio federale di statistica mediante una procedura di richiamo. Un contratto di diritto pubblico disciplina i diritti e i doveri dell’organizzazione privata.
L’Ufficio federale di statistica analizza all’attenzione dell’Ufficio i dati pertinenti per la valutazione della pluralità dell’offerta. Esso può comunicare questi dati all’Ufficio in forma non anonima mediante una procedura di richiamo.
Le divergenze tra i dati forniti dalle imprese di distribuzione e quelli comunicati dalle imprese di proiezione sono appianate a intervalli regolari presso l’organo incaricato della raccolta dei dati.
Capitolo 4 Commissione federale della cinematografia
Art. 18
La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, della formazione e del perfezionamento, dell’archiviazione e della cultura cinematografica. Le autorità culturali dei Cantoni e la fondazione Pro Helvetia vi hanno un rappresentante ciascuna.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Art. 19 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 24 giugno 19922 sulla cinematografia e l’ordinanza del 25 novembre 19923 concernente le tasse sulle autorizzazioni di distribuzione di film sono abrogate.
Art. 20 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 6 ottobre 19974 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 20b Promozione della cinematografia
Qualora una concessione vincoli un emittente al pagamento di una tassa di promozione cinematografica, conformemente all’articolo 31 capoverso2 lettera e della legge, detta tassa è versata all’Ufficio federale della cultura. La sua destinazione è disciplinata dall’articolo 15 capoversi2 e 3 della legge del 14 dicembre 20015 sul cinema.
Art. 21 Disposizioni transitorie
Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all’obbligo di registrazione si annunciano entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
L’obbligo di notifica conformemente agli articoli 15 e 16 vale per tutti i film prodotti, distribuiti o proiettati dal 1° gennaio 2002.
Art. 22 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002.
3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |